(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
    1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica
italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi  di  rimanere  in
Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo
di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro  di  esercitare
un'attivita' professionale senza permesso di lavoro,  come  attivita'
accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi  per
le spese del viaggio in conformita' con la  normativa  in  vigore  in
Giappone. 
    2. Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del
Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro  validi  di  soggiornare
nella   Repubblica   italiana   come   partecipanti   al    Programma
Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e
permette loro di esercitare, senza permesso di  lavoro,  un'attivita'
professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro,
per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attivita' accessoria
delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi  per  le  spese
del  viaggio  in  conformita'  con  la  normativa  in  vigore   nella
Repubblica italiana.