Articolo 3.
1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica
italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in
Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo
di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare
un'attivita' professionale senza permesso di lavoro, come attivita'
accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per
le spese del viaggio in conformita' con la normativa in vigore in
Giappone.
2. Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del
Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare
nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma
Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e
permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attivita'
professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro,
per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attivita' accessoria
delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese
del viaggio in conformita' con la normativa in vigore nella
Repubblica italiana.