(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
    1. Le disposizioni del presente  Accordo  saranno  attuate  dalle
Parti conformemente alla normativa in vigore  nei  rispettivi  Paesi,
nonche' al diritto internazionale applicabile.  Inoltre,  il  Governo
della   Repubblica   italiana   applichera'   il   presente   Accordo
conformemente  agli  obblighi  derivanti   dalla   sua   appartenenza
all'Unione europea. 
    2. Le disposizioni del presente  Accordo  saranno  attuate  dalle
Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.