Articolo 7.
l. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il
completamento delle rispettive procedure interne necessarie per
l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo
entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di
ricevimento dell'ultima delle notifiche.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente
mediante consultazioni dirette o negoziati tra le Parti attraverso
canali diplomatici.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in
qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso
canali diplomatici.
4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra
le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per
iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo
la procedura di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna Parte potra' sospendere l'attuazione delle
disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte,
temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o
sanita' pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sara'
immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali
diplomatici.
6. Ciascuna Parte potra' recedere dal presente Accordo dandone
preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali
diplomatici.
7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della
sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente
Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali
diplomatici, ciascuna Parte considerera' favorevolmente la richiesta
di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla
data di tale recesso o sospensione, abbia gia' ottenuto un visto di
Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia
gia' ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi
dell'articolo 3.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti
ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarra' il
testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico