(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
    l. Le Parti si notificheranno reciprocamente,  per  iscritto,  il
completamento  delle  rispettive  procedure  interne  necessarie  per
l'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo.  Il  presente  Accordo
entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di
ricevimento dell'ultima delle notifiche. 
    2.  Qualsiasi  controversia  derivante   dall'interpretazione   o
dall'applicazione del presente Accordo sara'  risolta  amichevolmente
mediante consultazioni dirette o negoziati tra  le  Parti  attraverso
canali diplomatici. 
    3. Le disposizioni  del  presente  Accordo  potranno  essere,  in
qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le  Parti  attraverso
canali diplomatici. 
    4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra
le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche  saranno  concluse  per
iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in  vigore  secondo
la procedura di cui al paragrafo 1. 
    5.  Ciascuna   Parte   potra'   sospendere   l'attuazione   delle
disposizioni  del  presente   Accordo,   in   tutto   o   in   parte,
temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine  pubblico  o
sanita'  pubblica.  Qualsiasi  sospensione  di  questo   tipo   sara'
immediatamente   notificata   all'altra   Parte   attraverso   canali
diplomatici. 
    6. Ciascuna Parte potra' recedere dal  presente  Accordo  dandone
preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte  attraverso  canali
diplomatici. 
    7. Pur a fronte di  un  recesso  dal  presente  Accordo  o  della
sospensione dell'attuazione di qualsiasi  disposizione  del  presente
Accordo,  salvo  deciso  diversamente  dalle  Parti  tramite   canali
diplomatici, ciascuna Parte considerera' favorevolmente la  richiesta
di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla
data di tale recesso o sospensione, abbia gia' ottenuto un  visto  di
Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel  Paese  ospitante  o  abbia
gia' ottenuto il permesso  di  soggiornare  nel  medesimo,  ai  sensi
dell'articolo 3. 
    IN FEDE DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno  nelle
lingue  italiana,  giapponese  e  inglese,  tutti  i  testi   facenti
ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative,  prevarra'  il
testo in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico