(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  3
  OTTOBRE 2025, N. 146 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo  periodo,
le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "quindici
giorni"; 
          a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le  parole:
"otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"»; 
        dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
          «b-bis) all'articolo  24,  comma  11,  quarto  periodo,  le
parole: "otto  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "quindici
giorni"; 
          b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito  il
seguente: 
          "2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo  22,
comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo
articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono
essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o  per  il  tramite
dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo  1  della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni  dei  datori  di
lavoro comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,
come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di
lavoro conferisce mandato o aderisce"»; 
        alla lettera c), capoverso  1.1,  le  parole:  «controlli  di
veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera d), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle
dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera e), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle
dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera f), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle
dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera g), capoverso 7-bis, le  parole:  «controlli  di
veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera h), capoverso 4-bis, le  parole:  «controlli  di
veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla rubrica, le  parole:  «controlli  di  veridicita'  sulle
dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al capoverso 2-bis.1: 
          al primo periodo, le parole: «I datori di  lavoro,  ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»; 
          al secondo periodo, le parole:  «controlli  di  veridicita'
sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni»; 
          e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «L'Ispettorato
nazionale del lavoro puo' effettuare, anche  in  via  anticipata,  le
verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati,
resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai  fini  dell'eventuale
esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori  di
lavoro  di  cui  all'articolo  24-bis,  comma  3,   dalla   procedura
informatica di presentazione della domanda nei  giorni  indicati  nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
3, comma 4»; 
        al capoverso 2-bis.2: 
          al primo periodo, le parole: «fino a un  massimo  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di»; 
          al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali
di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le  organizzazioni  di
categoria dei datori di lavoro»,  le  parole:  «all'articolo  24-bis,
nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'articolo   24-bis
nonche'», dopo le parole: «o autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite  le  seguenti:  «e
dalle agenzie di somministrazione di lavoro di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito  ai
sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o  ai  ricavi»  sono
sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) all'articolo 23, comma  2-bis,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          1) al terzo periodo, le  parole:  "ed  e'  corredata  della
conferma della disponibilita' ad assumere  da  parte  del  datore  di
lavoro" sono soppresse; 
          2) al sesto periodo, dopo le parole:  "le  generalita'  dei
partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove
conosciute"; 
          3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  le
medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al  Ministero
dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale  le  generalita'  dei  datori  di  lavoro  interessati
all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute"»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «comma  1»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
        dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2027,  il
termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso
a dodici mesi». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo  le  parole:
«del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le parole: «e' inserito  il  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 18-ter, comma  2,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole:  ",  trasmettendo  ogni  elemento  ritenuto
utile a sostegno del parere medesimo"»; 
        la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Armonizzazione  dei
termini e disposizioni sui procedimenti in  materia  di  permessi  di
soggiorno rilasciati per casi speciali». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle
seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o a  favore
di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «Proroga»  e'   sostituita   dalla
seguente: «Stabilizzazione». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «le parole "Fino al 31 dicembre  2025",»
sono sostituite dalle seguenti: «le  parole:  "Fino  al  31  dicembre
2025"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente:
«disponibili».