Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3
OTTOBRE 2025, N. 146
All'articolo 1:
al comma 1:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo,
le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
giorni";
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole:
"otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le
parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
giorni";
b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22,
comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo
articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono
essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite
dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di
lavoro conferisce mandato o aderisce"»;
alla lettera c), capoverso 1.1, le parole: «controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»;
alla lettera d), le parole: «controlli di veridicita' sulle
dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni»;
alla lettera e), le parole: «controlli di veridicita' sulle
dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni»;
alla lettera f), le parole: «controlli di veridicita' sulle
dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni»;
alla lettera g), capoverso 7-bis, le parole: «controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»;
alla lettera h), capoverso 4-bis, le parole: «controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»;
alla rubrica, le parole: «controlli di veridicita' sulle
dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a):
al capoverso 2-bis.1:
al primo periodo, le parole: «I datori di lavoro, ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»;
al secondo periodo, le parole: «controlli di veridicita'
sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato
nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le
verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati,
resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale
esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di
lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura
informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
3, comma 4»;
al capoverso 2-bis.2:
al primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di»;
al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali
di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni di
categoria dei datori di lavoro», le parole: «all'articolo 24-bis,
nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24-bis
nonche'», dopo le parole: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite le seguenti: «e
dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai
sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o ai ricavi» sono
sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: "ed e' corredata della
conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di
lavoro" sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalita' dei
partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove
conosciute";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero
dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati
all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute"»;
alla lettera b), dopo le parole: «comma 1» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il
termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso
a dodici mesi».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto
utile a sostegno del parere medesimo"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Armonizzazione dei
termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di
soggiorno rilasciati per casi speciali».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle
seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o a favore
di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'"».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse;
alla rubrica, la parola: «Proroga» e' sostituita dalla
seguente: «Stabilizzazione».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «le parole "Fino al 31 dicembre 2025",»
sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "Fino al 31 dicembre
2025"».
All'articolo 11:
al comma 1, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente:
«disponibili».