Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
ottobre 2025, n. 159
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «l'INAIL» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL)»;
al comma 3, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «presente decreto»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «del bonus» sono
sostituite dalle seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo, le
parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «dal beneficio»;
al comma 5, dopo le parole: «presente articolo» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «bilancio dell'Istituto»
sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'INAIL».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione
in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive
e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. In
considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari
modalita' di erogazione del servizio, negli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese
turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento
specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni
dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luoghi di lavoro» il
segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 2, le parole: «Istituto destinate» sono sostituite
dalle seguenti: «Istituto e destinate», le parole: «e' riservata alle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che
hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e'
riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge
n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
al comma 3, dopo le parole: «su proposta dell'INAIL» sono
inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano» e dopo le parole: «presente decreto» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «, da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono
inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e» e le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle
seguenti: «da adottare entro sessanta», al secondo periodo, le
parole: «piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa), di cui all'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo», al terzo
periodo, le parole: «salvo le» sono sostituite dalle seguenti: «fatte
salve le» e dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «del
presente articolo» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti
individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di cui al primo periodo del presente comma»;
al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «nei cantieri,» sono
sostituite dalle seguenti: «nei cantieri e»;
al comma 4:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: «numero 21» sono
sostituite dalle seguenti: «numeri 21 e 24» e le parole: «all'atto
della notificazione del verbale» sono sostituite dalle seguenti: «a
seguito della notificazione del verbale»;
al numero 2), le parole: «, e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «,
tenendo conto» sono sostituite dalle seguenti: «. Tali provvedimenti
sono assunti previa valutazione»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 9, dopo le parole: "I provvedimenti
definitivi di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "e le
risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis"»;
alla lettera c), alla parola: «specificando» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «si individuano» sono
sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;
alla rubrica, le parole: «subappalto di badge» sono sostituite
dalle seguenti: «subappalto, di badge».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «nell'area funzionari del vigente
Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia
professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica
salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area dei
funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza
ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza,
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
Funzioni centrali»;
al comma 4, le parole: «per il 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «dall'anno 2027» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «ed efficientare» sono sostituite
dalle seguenti: «e rendere piu' efficiente»;
alla lettera a), le parole da: «come modificato» fino a: «n.
69,» sono soppresse, le parole: «dalle parole», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:» e le parole: «Area
degli Assistenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «area degli
assistenti e»;
alla lettera b), le parole: «dalle parole» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 6, le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2025», le parole: «dal 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno 2026,» e le parole: «Area Assistenti» sono
sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti»;
al comma 8, lettere a) e b), le parole: «del ruolo», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;
al comma 11, le parole: «politiche sociali."» sono sostituite
dalle seguenti: «politiche sociali.».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Con regolamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo
30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato
interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalita' di
applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima,
tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico";
0b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione
centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone
di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque
denominato"»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del
lavoro";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla
Commissione senza diritto di voto";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati
a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone
di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque
denominato"»;
alla lettera b):
al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le
parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a),», dopo
le parole: «legge 17 maggio 1999, n. 144,» sono inserite le seguenti:
«e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»,
dopo le parole: «comma 1, lettera c),» sono inserite le seguenti:
«del presente articolo,» e le parole: «di alta formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'alta formazione» e, al secondo
periodo, le parole: «35.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«35.000.000 di euro» e dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite
le seguenti: «lettera a),»;
al numero 2), capoverso 5-quater, le parole: «alle micro,
piccole» sono sostituite dalle seguenti: «alle microimprese e alle
piccole»;
al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «della salute e
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della
sicurezza»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "due
rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico," sono inserite le seguenti: "da un
rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro"»;
alla lettera d), numero 2), capoverso 14, le parole: «di cui
all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
14» e le parole: «piattaforma Sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL) di cui al» sono sostituite dalle
seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del»;
alla lettera e), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le
parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e
di Bolzano» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole:
«In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,»;
alla lettera f), numero 2), capoverso 8-bis:
all'alinea, le parole: «, all'Ispettorato nazionale del
lavoro e all'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «e
all'Ispettorato nazionale del lavoro»;
alla lettera d), le parole: «a cui e' stata erogata» sono
sostituite dalle seguenti: «per le quali sono stati effettuati»;
alla lettera g), capoverso a), le parole: «dei rischi;» sono
sostituite dalle seguenti: «dei rischi";»;
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5
metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un
supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste,
in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema
di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui
all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala e' fissata. Nel caso di adozione della gabbia di
sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di 60 centimetri"»;
alla lettera i), capoverso art. 115, comma 1, alinea, le
parole: «in via prioritaria, sono» sono sostituite dalle seguenti:
«in via prioritaria sono»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il
31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113
del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante
dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo,
acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «o altro domicilio» sono sostituite
dalle seguenti: «o da altro domicilio» e le parole: «o domicilio»
sono sostituite dalle seguenti: «o al domicilio».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «successivo comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6», le parole: «delle universita' e dell'alta
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle universita', delle
istituzioni dell'alta formazione» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale borsa di studio e' esente da ogni imposizione
fiscale»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1»;
alla lettera c), le parole: «dell'universita' e degli
istituti di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'universita', delle istituzioni dell'alta formazione»;
al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma»;
al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le scuole, gli istituti, le universita' e gli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati,
operanti all'estero, che svolgano attivita' di istruzione e
formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano»;
al comma 6, le parole: «26 milioni annui» sono sostituite dalle
seguenti: «26 milioni di euro annui»;
al comma 7, le parole: «precedente comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle
seguenti: «ed euro».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «la norma» sono sostituite dalle
seguenti: «alla norma»;
alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente decreto» e le parole: «da parte di UNI»
sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'UNI».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «curativa, riabilitativa» sono
sostituite dalle seguenti: «curativa e riabilitativa»;
alla rubrica, le parole: «personale medico» sono sostituite
dalle seguenti: «personale sanitario».
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «bilancio
dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio
dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato» e' inserita la
seguente: «medesimo»;
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «iscritto» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola:
«programma» sono inserite le seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"
della missione»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla lettera a), le parole: «dalle parole» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla lettera b), le parole: «dopo il punto e' aggiunto il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi» e le parole: «dell'incarico."» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'incarico".»;
al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente
articolo,».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «della salute e sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;
al comma 2, le parole: «n. 208» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 608» e le parole: «tramite il sistema SIISL» sono sostituite
dalle seguenti: «tramite il SIISL»;
al comma 4, le parole: «Le Agenzie per il Lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «Le agenzie per il lavoro, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
al comma 5, le parole: «dalla entrata in vigore del presente
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto» e le parole: «sul Sistema
Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)» sono
sostituite dalle seguenti: «nel SIISL» e, al secondo periodo, le
parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» e le parole: «della presente disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;
al comma 7, le parole: «Al comma 6, dell'articolo 19,» sono
sostituite dalle seguenti: «Al comma 6 dell'articolo 19» e le parole:
«, Ministro del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dal
Ministro del lavoro».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni per il rafforzamento delle politiche
attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori piu'
fragili). - 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa
di lavoro di cui alla lettera c), puo' porre, in via temporanea, uno
o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato
nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo
la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo,
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell'operare della convenzione medesima";
c) al comma 4, alinea, dopo le parole: "24 marzo 2006, n.
155" sono inserite le seguenti: "gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le
societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28
dicembre 2015, n. 208".
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469," sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 112" sono
inserite le seguenti: ", nonche' con gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con
le societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28
dicembre 2015, n. 208" e le parole: "alle cooperative sociali e
imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti"
sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative sociali, alle
imprese sociali, alle societa' benefit e agli enti del Terzo settore
non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o
aderenti";
c) al comma 2, lettera b), le parole: "in cooperativa e
nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale";
d) al comma 2, lettera c), le parole: "in cooperativa e
nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale";
e) al comma 2, lettera d), le parole: "dalle cooperative e
dalle imprese sociali" sono sostituite dalle seguenti: "dalle
cooperative, dalle imprese sociali, dalle societa' benefit e dagli
enti del Terzo settore non commerciali";
f) al comma 3, primo periodo, le parole: "nelle cooperative
sociali e nelle imprese sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e
nell'ente del Terzo settore non commerciale";
g) al comma 3, quarto periodo, le parole: "in cooperativa
sociale e nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e
nell'ente del Terzo settore non commerciale"».
All'articolo 15:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle
procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei
mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione
con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette
procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o
integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine
di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi
organizzativi gia' attuati»;
al comma 2, la parola: «finanziare» e' sostituita dalla
seguente: «finanziarie».
All'articolo 16:
al comma 1:
al capoverso 6-bis, le parole: «servizi di prevenzione e
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «servizi per la
prevenzione e la sicurezza», le parole: «tipologie di lavoro
flessibili, di risorse» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di
lavoro flessibile e di risorse», le parole: «della salute e
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della
sicurezza», dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le
seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «del comparto e
della dirigenza» sono inserite le seguenti: «dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»;
al capoverso 6-ter, dopo le parole: «dovessero residuare» il
segno di interpunzione «,» e' soppresso;
alla rubrica, le parole: «territoriali del Servizio sanitario
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende sanitarie
locali».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a), alle parole: «che devono» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), capoverso a-bis), le parole: «Ministero
della salute".» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
salute";»;
alla lettera d), al numero 1), capoverso e-quater), le
parole: «sotto effetto» sono sostituite dalle seguenti: «sotto
l'effetto» e la parola: «alcool» e' sostituita dalla seguente:
«alcol» e, al numero 2), le parole: «e-bis), e-ter) ed e-quater".»
sono sostituite dalle seguenti: «e-ter) ed e-quater)";»;
alla lettera e), all'alinea, le parole: «All'articolo 51 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 51» e, al capoverso 3-quater, dopo la parola:
«bilateralita'» il segno di interpunzione «,» e' soppresso.
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera b), al numero 1), le parole: «Corpo nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Corpo Nazionale» e, al numero 2), le
parole: «Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i
volontari» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e i volontari»;
alla lettera c), capoverso Art. 3-bis:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «gli altri enti del Terzo
settore» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i gruppi
comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,» e la
parola: «iscritte» e' sostituita dalla seguente: «iscritti»;
alla lettera b), le parole: «attivita' operative,» sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' operative nonche'»;
al comma 2, lettera b), le parole: «commi 3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
al comma 3, le parole: «aderente nell'ambito» sono sostituite
dalle seguenti: «aderente, nell'ambito», le parole: «competenti, e»
sono sostituite dalle seguenti: «competenti e», dopo le parole:
«riceva formazione, informazione e addestramento,» sono inserite le
seguenti: «nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a
livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1,» e le parole: «codice di materia» sono sostituite dalle
seguenti: «codice in materia»;
al comma 12, le parole: «comportare, l'omissione» sono
sostituite dalle seguenti: «comportare l'omissione»;
al comma 13, le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento
della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti:
«adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,» e le
parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti:
«della salute e della sicurezza»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma
3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente
articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si
applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni
di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i
volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i
volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 del citato codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono
essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto,
anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui
al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai
commi 3 e 4 e' punito con la sanzione dell'interdizione
dall'esercizio delle attivita' di protezione civile da sei mesi a due
anni.
13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la
violazione e' commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione
di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un
comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro
100 a euro 1.000.
13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di
coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a),
per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4
e' punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle
attivita' di protezione civile da uno a sei mesi.
13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si
provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al primo
periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente»;
al comma 2, le parole: «al comma 1, lettera c), capoverso
3-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal
comma 1 del presente articolo».
All'articolo 19:
al comma 1, lettera b), capoverso 701-bis, le parole: «allegato
1 al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «allegato
G-bis alla presente legge»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato
G e' inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente
decreto».
All'articolo 20:
alla rubrica, dopo la parola: «Prato» e' inserita la seguente:
«e» e le parole: «condizioni meteorologiche verificatisi» sono
sostituite dalle seguenti: «condizioni meteorologiche verificatesi».
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'allegato 1:
le parole: «(articolo 19, comma 1, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti:
«(articolo 19, comma 1-bis)
"Allegato G-bis
(articolo 1, comma 701-bis)»;
dopo la tabella sono aggiunti i seguenti segni di
interpunzione: «".».