(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  31
                        ottobre 2025, n. 159 
 
    All'articolo 1: 
      al  comma  1,  le  parole:  «l'INAIL»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL)»; 
      al comma 3, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «presente decreto»; 
      al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «del  bonus»  sono
sostituite dalle seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo,  le
parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «dal beneficio»; 
      al comma 5, dopo le parole: «presente  articolo»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «bilancio  dell'Istituto»
sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'INAIL». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della  formazione
in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese  turistico-ricettive
e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1.  In
considerazione  del  basso  livello  di  rischio  e  delle  peculiari
modalita'   di   erogazione   del   servizio,   negli   esercizi   di
somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo  5
della   legge   25   agosto   1991,   n.   287,   e   nelle   imprese
turistico-ricettive,  la  formazione  e   l'eventuale   addestramento
specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera  a),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro  trenta  giorni
dalla   costituzione   del   rapporto   di   lavoro   o   dall'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luoghi di  lavoro»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 2, le parole:  «Istituto  destinate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Istituto e destinate», le parole: «e' riservata alle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo  6,
comma 1,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato,  e  che
hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'
riservata,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui  all'articolo
2135 del codice civile iscritte alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge
n. 91 del 2014 e che hanno adottato  misure  di  miglioramento  delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
      al comma 3, dopo  le  parole:  «su  proposta  dell'INAIL»  sono
inserite le seguenti: «,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano»  e  dopo  le  parole:  «presente  decreto»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «, da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»  sono
inserite  le  seguenti:  «sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e» e le parole: «entro  sessanta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da  adottare  entro  sessanta»,  al  secondo  periodo,  le
parole: «piattaforma  SIISL  (Sistema  informativo  per  l'inclusione
sociale e lavorativa), di cui  all'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «piattaforma  del  Sistema  informativo  per  l'inclusione
sociale e lavorativa  (SIISL),  ai  sensi  dell'articolo»,  al  terzo
periodo, le parole: «salvo le» sono sostituite dalle seguenti: «fatte
salve le» e dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «del
presente articolo» e dopo il terzo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato  decreto  legislativo
n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti
individuati dal decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di cui al primo periodo del presente comma»; 
      al comma 3, dopo le parole: «Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,» sono inserite le  seguenti:  «sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «nei  cantieri,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei cantieri e»; 
      al comma 4: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: «numero 21»  sono
sostituite dalle seguenti: «numeri 21 e 24» e  le  parole:  «all'atto
della notificazione del verbale» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
seguito della notificazione del verbale»; 
          al numero 2), le parole: «, e' inserito il  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «,
tenendo conto» sono sostituite dalle seguenti: «. Tali  provvedimenti
sono assunti previa valutazione»; 
          dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
          «2-bis) al  comma  9,  dopo  le  parole:  "I  provvedimenti
definitivi di cui al comma  6"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  le
risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis"»; 
        alla lettera c), alla parola: «specificando» e'  premesso  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 6, dopo  le  parole:  «Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «si individuano» sono
sostituite dalle seguenti: «sono individuati»; 
      alla rubrica, le parole: «subappalto di badge» sono  sostituite
dalle seguenti: «subappalto, di badge». 
    All'articolo 4: 
      al comma  1,  le  parole:  «nell'area  funzionari  del  vigente
Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali,  famiglia
professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica
salute e sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'area  dei
funzionari,  famiglie  professionali  di   ispettore   di   vigilanza
ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica,  salute  e  sicurezza,
del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Funzioni centrali»; 
      al comma 4, le parole: «per  il  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2026» e dopo le  parole:  «dall'anno  2027»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le  parole:  «ed  efficientare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e rendere piu' efficiente»; 
        alla lettera a), le parole da: «come modificato» fino a:  «n.
69,» sono soppresse, le parole: «dalle  parole»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:» e le parole:  «Area
degli Assistenti, e» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «area  degli
assistenti e»; 
        alla lettera b), le parole: «dalle  parole»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti:»; 
      al comma 6, le parole: «per  il  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2025», le parole: «dal  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'anno 2026,» e le parole: «Area Assistenti» sono
sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti»; 
      al comma 8, lettere a) e b), le parole:  «del  ruolo»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»; 
      al comma 11, le parole: «politiche sociali."»  sono  sostituite
dalle seguenti: «politiche sociali.». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente:  "Con  regolamento  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  dell'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale, anche in deroga  all'articolo  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  della  salute,  previo  parere  del   Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di  cui  all'articolo
30 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  nonche'  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  per   materia   e   sentito   il   Comitato
interministeriale per la cybersicurezza, di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  sono  indicate  le  modalita'  di
applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima,
tenuto conto delle  relative  competenze  attribuite  in  materia  di
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico"; 
          0b) all'articolo 5: 
          1) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          "b-bis) il Direttore centrale  della  competente  Direzione
centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; 
          2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          "6. Ai componenti del Comitato e  ai  soggetti  invitati  a
partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun  compenso,  gettone
di  presenza,  rimborso  di  spese  o   altro   emolumento   comunque
denominato"»; 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) all'articolo 6: 
          1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
          "f-bis) un rappresentante  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro"; 
          2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
componenti di cui al comma 1,  lettere  l)  e  m),  partecipano  alla
Commissione senza diritto di voto"; 
          3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          "7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti  invitati
a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone
di  presenza,  rimborso  di  spesa  o   altro   emolumento   comunque
denominato"»; 
        alla lettera b): 
          al numero 1), capoverso 4-bis, al primo  periodo,  dopo  le
parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a),», dopo
le parole: «legge 17 maggio 1999, n. 144,» sono inserite le seguenti:
«e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»,
dopo le parole: «comma 1, lettera c),»  sono  inserite  le  seguenti:
«del presente articolo,» e  le  parole:  «di  alta  formazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dell'alta  formazione»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «35.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«35.000.000 di euro» e dopo le parole: «18, comma 1,»  sono  inserite
le seguenti: «lettera a),»; 
          al numero 2), capoverso 5-quater, le parole:  «alle  micro,
piccole» sono sostituite dalle seguenti: «alle  microimprese  e  alle
piccole»; 
          al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «della  salute  e
sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  salute  e  della
sicurezza»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 12, comma  2,  dopo  le  parole:  "due
rappresentanti del Ministero della salute,  di  cui  almeno  uno  con
profilo professionale giuridico," sono inserite le seguenti:  "da  un
rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro"»; 
        alla lettera d), numero 2), capoverso 14, le parole: «di  cui
all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
14» e le parole: «piattaforma Sistema  informativo  per  l'inclusione
sociale e  lavorativa  (SIISL)  di  cui  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «piattaforma  del  Sistema  informativo  per  l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del»; 
        alla lettera e), capoverso 4-bis, al primo periodo,  dopo  le
parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di  Trento  e
di Bolzano» e al secondo periodo sono premesse  le  seguenti  parole:
«In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,»; 
        alla lettera f), numero 2), capoverso 8-bis: 
          all'alinea, le parole:  «,  all'Ispettorato  nazionale  del
lavoro   e   all'INAIL»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «e
all'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
          alla lettera d), le parole: «a cui e' stata  erogata»  sono
sostituite dalle seguenti: «per le quali sono stati effettuati»; 
        alla lettera g), capoverso a), le parole: «dei rischi;»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei rischi";»; 
        la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h)  all'articolo  113,  il  comma  2  e'  sostituito   dal
seguente: 
          "2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a  5
metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,  fissate  ad  un
supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste,
in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di  un  sistema
di  protezione  individuale  contro  le  cadute  dall'alto   di   cui
all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono  applicati  o  alla
quale la scala e' fissata. Nel  caso  di  adozione  della  gabbia  di
sicurezza la medesima deve essere dotata  di  maglie  o  aperture  di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della  persona  verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di 60 centimetri"»; 
        alla lettera i), capoverso art.  115,  comma  1,  alinea,  le
parole: «in via prioritaria, sono» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«in via prioritaria sono»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il
31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo  113
del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel  testo  risultante
dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente  articolo,
acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole:  «o  altro  domicilio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o da altro domicilio» e  le  parole:  «o  domicilio»
sono sostituite dalle seguenti: «o al domicilio». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «successivo  comma  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6», le parole: «delle universita' e  dell'alta
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle universita', delle
istituzioni  dell'alta  formazione»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Tale borsa di studio e' esente da ogni imposizione
fiscale»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole:  «comma  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1»; 
        alla  lettera  c),  le  parole:  «dell'universita'  e   degli
istituti  di  alta  formazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dell'universita', delle istituzioni dell'alta formazione»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «primo comma»; 
      al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) le scuole, gli istituti, le universita' e gli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati,
operanti  all'estero,  che  svolgano  attivita'   di   istruzione   e
formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano»; 
      al comma 6, le parole: «26 milioni annui» sono sostituite dalle
seguenti: «26 milioni di euro annui»; 
      al comma 7, le parole: «precedente  comma  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6». 
    All'articolo 9: 
      al comma 2, le  parole:  «e  in  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ed euro». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «la norma» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla norma»; 
        alla lettera b), capoverso  5-ter,  le  parole:  «di  cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al presente decreto» e le parole: «da parte di UNI»
sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'UNI». 
    All'articolo 12: 
      al  comma  1,  le  parole:   «curativa,   riabilitativa»   sono
sostituite dalle seguenti: «curativa e riabilitativa»; 
      alla rubrica, le parole:  «personale  medico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «personale sanitario». 
    All'articolo 13: 
      al   comma   1,   capoverso   2-bis,   le   parole:   «bilancio
dell'Istituto»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «bilancio
dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato»  e'  inserita  la
seguente: «medesimo»; 
      al comma 2, secondo periodo,  dopo  la  parola:  «iscritto»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e  dopo  la  parola:
«programma» sono inserite le seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"
della missione»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le  parole:  «dall'art.  1,  comma  1,  L.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; 
        alla lettera a), le parole: «dalle  parole»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti:»; 
        alla lettera b), le parole: «dopo il  punto  e'  aggiunto  il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi»  e  le  parole:  «dell'incarico."»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'incarico".»; 
      al comma 4, le parole: «di cui  al  comma  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dal  comma  3  del  presente
articolo,». 
    All'articolo 14: 
      al  comma  1,  le  parole:  «della  salute  e  sicurezza»  sono
sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»; 
      al comma 2, le parole: «n. 208» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 608» e le parole: «tramite  il  sistema  SIISL»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tramite il SIISL»; 
      al comma  4,  le  parole:  «Le  Agenzie  per  il  Lavoro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Le  agenzie  per  il  lavoro,  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»; 
      al comma 5, le parole: «dalla entrata in  vigore  del  presente
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»; 
      al comma 6, al primo periodo, le  parole:  «del  decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di  cui  al  decreto»  e  le  parole:  «sul  Sistema
Informativo per  l'Inclusione  Sociale  e  Lavorativa  (SIISL)»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel SIISL»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «dalla entrata in vigore  del  presente  provvedimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» e le parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente comma»; 
      al comma 7, le parole: «Al comma  6,  dell'articolo  19,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al comma 6 dell'articolo 19» e le parole:
«, Ministro del  lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dal
Ministro del lavoro». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Disposizioni per il rafforzamento delle politiche
attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori piu'
fragili). - 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, le parole:  "10  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "60 per cento"; 
        b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa
di lavoro di cui alla lettera c), puo' porre, in via temporanea,  uno
o piu' lavoratori a disposizione  di  altro  soggetto,  nel  rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 30 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia  esplicitato
nella convenzione. Qualora il distacco di personale  avvenga  secondo
la previsione di una convenzione  ai  sensi  del  presente  articolo,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della convenzione medesima"; 
        c) al comma 4, alinea, dopo le parole:  "24  marzo  2006,  n.
155" sono inserite le seguenti:  "gli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117;  le
societa' benefit di cui all'articolo 1, comma  376,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208". 
      2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  1,  le  parole:  "sentito  l'organismo  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469," sono soppresse; 
        b) al comma 1, dopo le parole: "3 luglio 2017, n.  112"  sono
inserite le seguenti: ", nonche' con gli enti del Terzo  settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  con
le societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge  28
dicembre 2015, n. 208" e  le  parole:  "alle  cooperative  sociali  e
imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "alle  cooperative  sociali,  alle
imprese sociali, alle societa' benefit e agli enti del Terzo  settore
non  commerciali  medesimi  da  parte  delle  imprese   associate   o
aderenti"; 
        c) al comma 2, lettera  b),  le  parole:  "in  cooperativa  e
nell'impresa  sociale"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale"; 
        d) al comma 2, lettera  c),  le  parole:  "in  cooperativa  e
nell'impresa  sociale"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale"; 
        e) al comma 2, lettera d), le parole:  "dalle  cooperative  e
dalle  imprese  sociali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "dalle
cooperative, dalle imprese sociali, dalle societa'  benefit  e  dagli
enti del Terzo settore non commerciali"; 
        f) al comma 3, primo periodo, le parole:  "nelle  cooperative
sociali e nelle imprese  sociali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella  societa'  benefit  e
nell'ente del Terzo settore non commerciale"; 
        g) al comma 3, quarto periodo,  le  parole:  "in  cooperativa
sociale e  nell'impresa  sociale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella  societa'  benefit  e
nell'ente del Terzo settore non commerciale"». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle
procedure per la gestione  degli  incidenti  e  la  segnalazione  dei
mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in  collaborazione
con le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  le  organizzazioni
sindacali dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le  predette
procedure restano  ferme  fino  al  loro  eventuale  aggiornamento  o
integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche  al  fine
di evitare duplicazioni di adempimenti e di  valorizzare  i  percorsi
organizzativi gia' attuati»; 
      al  comma  2,  la  parola:  «finanziare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «finanziarie». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        al capoverso 6-bis, le  parole:  «servizi  di  prevenzione  e
sicurezza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «servizi   per   la
prevenzione  e  la  sicurezza»,  le  parole:  «tipologie  di   lavoro
flessibili, di risorse» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di
lavoro  flessibile  e  di  risorse»,  le  parole:  «della  salute   e
sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  salute  e  della
sicurezza»,  dopo  le  parole:  «primo  periodo»  sono  inserite   le
seguenti: «del presente comma» e dopo  le  parole:  «del  comparto  e
della dirigenza» sono inserite  le  seguenti:  «dei  servizi  per  la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»; 
        al capoverso 6-ter, dopo le parole: «dovessero residuare»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
      alla rubrica, le parole: «territoriali del  Servizio  sanitario
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle  aziende  sanitarie
locali». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), alle parole: «che  devono»  e'  premesso  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b),  capoverso  a-bis),  le  parole:  «Ministero
della salute".» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  della
salute";»; 
        alla lettera  d),  al  numero  1),  capoverso  e-quater),  le
parole:  «sotto  effetto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sotto
l'effetto» e  la  parola:  «alcool»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«alcol» e, al numero 2), le parole: «e-bis),  e-ter)  ed  e-quater".»
sono sostituite dalle seguenti: «e-ter) ed e-quater)";»; 
        alla lettera e), all'alinea, le parole: «All'articolo 51  del
decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 51» e, al capoverso 3-quater, dopo la parola:
«bilateralita'» il segno di interpunzione «,» e' soppresso. 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), al numero 1), le parole:  «Corpo  nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Corpo Nazionale» e, al numero 2), le
parole:  «Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico,  e   i
volontari» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico e i volontari»; 
        alla lettera c), capoverso Art. 3-bis: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «gli altri  enti  del  Terzo
settore»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  i  gruppi
comunali, intercomunali e provinciali di  protezione  civile,»  e  la
parola: «iscritte» e' sostituita dalla seguente: «iscritti»; 
        alla lettera  b),  le  parole:  «attivita'  operative,»  sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' operative nonche'»; 
      al comma 2, lettera b), le  parole:  «commi  3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»; 
      al comma 3, le parole: «aderente nell'ambito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «aderente, nell'ambito», le parole:  «competenti,  e»
sono sostituite dalle  seguenti:  «competenti  e»,  dopo  le  parole:
«riceva formazione, informazione e addestramento,» sono  inserite  le
seguenti: «nel rispetto di standard minimi di  sicurezza  definiti  a
livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1,» e le parole: «codice di materia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «codice in materia»; 
      al  comma  12,  le  parole:  «comportare,   l'omissione»   sono
sostituite dalle seguenti: «comportare l'omissione»; 
      al comma 13, le parole: «su proposta del Capo del  Dipartimento
della  protezione  civile,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«adottati previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile, formulata previo parere della  Conferenza  unificata,»  e  le
parole: «della salute e sicurezza» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della salute e della sicurezza»; 
      dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
        «13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  3,  comma
3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al  presente
articolo, gli articoli 55, 56  e  59  del  presente  decreto  non  si
applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni
di  coordinamento,  delle  organizzazioni   di   volontariato   della
protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa
Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i
volontari  dei  vigili  del  fuoco.  I  rappresentanti  legali  e   i
volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle  organizzazioni
di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  nello
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 del  citato  codice
di cui al decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  non  possono
essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente  o  al  preposto,
anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto. 
        13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di  cui
al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi  di  cui  ai
commi  3  e  4  e'   punito   con   la   sanzione   dell'interdizione
dall'esercizio delle attivita' di protezione civile da sei mesi a due
anni. 
        13-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  13-ter,  se   la
violazione e' commessa dal rappresentante legale  dell'organizzazione
di volontariato di protezione civile che  sia  anche  sindaco  di  un
comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da  euro
100 a euro 1.000. 
        13-quinquies.  Il   volontario,   anche   con   funzioni   di
coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma  1,  lettera  a),
per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4
e' punito con  la  sanzione  dell'interdizione  dall'esercizio  delle
attivita' di protezione civile da uno a sei mesi. 
        13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle  sanzioni
amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater  e  13-quinquies  si
provvede ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  presente  decreto.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al primo
periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente»; 
      al comma 2, le parole:  «al  comma  1,  lettera  c),  capoverso
3-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  3-bis,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal
comma 1 del presente articolo». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 701-bis, le parole: «allegato
1 al presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «allegato
G-bis alla presente legge»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo  l'allegato
G e' inserito l'allegato G-bis, di cui  all'allegato  1  al  presente
decreto». 
    All'articolo 20: 
      alla rubrica, dopo la parola: «Prato» e' inserita la  seguente:
«e»  e  le  parole:  «condizioni  meteorologiche  verificatisi»  sono
sostituite dalle seguenti: «condizioni meteorologiche verificatesi». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    All'allegato 1: 
      le parole: «(articolo 19, comma 1, lettera b)» sono  sostituite
dalle seguenti: 
        «(articolo 19, comma 1-bis) 
          "Allegato G-bis 
          (articolo 1, comma 701-bis)»; 
      dopo  la  tabella   sono   aggiunti   i   seguenti   segni   di
interpunzione: «".».