(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale (assenza  di
carenze gravi) 
 
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di
assenza di carenze gravi ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,  puo'
essere  considerata  soddisfatta  se  l'edificio  rispetta  tutte  le
condizioni  di  seguito  riportate,  fatta  salva  una  dichiarazione
asseverata del progettista abilitato che attesti comunque,  sotto  la
propria responsabilita', l'applicabilita' del  rafforzamento  locale,
fornendone adeguata motivazione. Tali condizioni sono valide solo  ai
fini del contributo concesso con il presente decreto. 
 
    a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: 
       . altezza non oltre 3 piani fuori terra (1) ; 
       . assenza di pareti portanti in falso; 
       . assenza di  murature  portanti  costituite  da  elementi  in
         laterizio non strutturale; 
       . assenza di danni strutturali medio - gravi visibili; 
       . tipologie di muratura ricomprese nella tabella  C.8.5.I  del
         capitolo C.8.5.3.1 alla circolare  21  gennaio  2019,  n.  7
         delle Norme Tecniche per le  costruzioni  emanate  con  D.M.
         17.01.2018, con esclusione della prima tipologia di muratura
         -  Muratura  in  pietrame  disordinata   (ciottoli,   pietre
         erratiche e irregolari); 
       . valore della compressione media nei setti murari per effetto
         dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a  1/5
         della resistenza media  a  compressione;  quest'ultima  puo'
         essere ricavata, in mancanza di piu'  accurate  valutazioni,
         dalla tabella C.8.5.I della citata circolare n. 7; 
       . buone condizioni di conservazione. 
 
    b. Per  edifici  in  calcestruzzo  armato,  in   acciaio   o   in
       combinazione con le seguenti caratteristiche: 
       . realizzazione successiva al 1970; 
       . struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze
         orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali; 
       . altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
       . forma in pianta relativamente compatta; 
       . assenza di danni strutturali medio - gravi visibili; 
       . tensione media di compressione  negli  elementi  strutturali
         verticali portanti in cemento armato per  effetto  dei  soli
         carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; 
       . tensione media di compressione  negli  elementi  strutturali
         verticali portanti in acciaio per effetto dei  soli  carichi
         permanenti e variabili inferiore a  1/3  della  tensione  di
         snervamento e snellezza massima delle  colonne  inferiore  a
         100; 
       . buone condizioni di conservazione. 
 
    c. Per   edifici   a   struttura    mista    devono    sussistere
       contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza  ed
       applicabili a ciascuna tipologia  strutturale  costituente  la
       struttura. 
 
    d. Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite  di  scala
       fissa)  e  quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini   della
       presente  ordinanza,  un  piano  che  rientra  nel   conteggio
       complessivo delle superfici ammissibili a contributo. 
 
__________ 

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da  considerare
    fuori  terra,  il  progettista  effettuera'  le  sue  valutazioni
    considerando il possibile coinvolgimento del  piano  seminterrato
    nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso  che  possano
    svilupparsi  nell'edificio  soggetto  all'azione  del  terremoto,
    tenendo conto dell'azione di contenimento del  terreno.  In  ogni
    modo, possono considerarsi piani interrati  solo  quelli  in  cui
    l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza  media  fuori  terra  nel
    caso di edifici posti su pendio) e' inferiore  a  ½  dell'altezza
    totale di piano.