(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Zona di produzione 
 
  Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del  Prosciutto
Toscano  debbono  essere  situati  nel   territorio   delle   regioni
Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana. 
  I suini  nati,  allevati,  macellati  e  sezionati  nelle  suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte. 
 
  Caratteristiche genetiche 
 
  Il Prosciutto Toscano e' derivato dalle  cosce  fresche  dei  suini
pesanti figli di: 
    a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana,  Landrace
Italiana e Duroc Italiana cosi' come migliorate dal Libro Genealogico
Italiano, in purezza o tra loro  incrociate,  e  scrofe  delle  razze
tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in  purezza  o
tra loro incrociate; 
    b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe
meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da  schemi
di selezione e/o incrocio di razze  Large  White,  Landrace  e  Duroc
attuati con finalita' compatibili con quelle  del  Libro  Genealogico
Italiano, per la produzione del suino pesante; 
    c)  verri  e  scrofe  di  altri  tipi  genetici  purche'   questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large  White,
Landrace e Duroc attuati con finalita'  compatibili  con  quelle  del
Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante; 
    d) verri degli altri tipi genetici  di  cui  alla  lettera  c)  e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a). 
  Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra  espressi
riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  La lista degli altri tipi genetici approvati  viene  periodicamente
aggiornata  e  pubblicata  dal  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  Non possono essere utilizzate le cosce  suine  fresche  provenienti
da: 
    - verri e scrofe; 
    -  suini  portatori  di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento alla sensibilita'  agli  stress  (PSS  -  Porcine  Stress
Sindrome). 
 
  Allevamento e alimentazione 
 
  Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti  consentiti,  le
loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a ottenere  un
suino pesante. Le fasi dell'allevamento sono le seguenti: 
  allattamento; 
  svezzamento; 
  magronaggio; 
  ingrasso. 
  Allattamento: la fase va dal momento  della  nascita  del  suinetto
fino ad almeno 28 (ventotto)  giorni  di  eta',  fatto  salvo  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di benessere  dei  suini.
In questa fase l'alimentazione avviene  attraverso  l'allattamento  o
naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della  normativa
vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei  suinetti
in allattamento e' altresi' possibile  iniziare  a  somministrare  le
materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in
materia  di  alimentazione   animale.   E'   ammessa   l'integrazione
vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione  e  l'impiego
di additivi nel rispetto della normativa vigente. 
  In  questa  fase,  entro  il  ventottesimo  giorno  dalla  nascita,
l'allevatore iscritto nel  sistema  dei  controlli  deve  apporre  su
entrambe le cosce del suinetto il seguente  tatuaggio  di  origine  a
inchiostro, con le seguenti indicazioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  Il tatuaggio  di  origine  reca  lettere  e  cifre  riprodotte  con
caratteri  maiuscoli  mediante  punzoni  multiago  disposti   secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per  30  mm.  Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della  provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in  luogo  delle  lettere  "XX";  il  numero  di
identificazione dell'allevamento  in  luogo  delle  cifre  "456";  la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in  luogo  della
lettera "H". La  seguente  tabella  associa  i  mesi  dell'anno  alle
lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre
con il tatuaggio di origine in luogo della lettera "H": 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di  origine
sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo
validato dall'Organismo di controllo che  assicuri  e  garantisca  la
tracciabilita' e la rintracciabilita' del Prosciutto Toscano. 
  Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e'  data
dalla differenza tra il mese in cui  si  effettua  la  determinazione
dell'eta' e il mese  di  nascita  ed  e'  accertata  sulla  base  del
tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra. 
  Svezzamento: e'  la  fase  successiva  all'allattamento,  che  puo'
prolungarsi fino a 3 (tre) mesi di eta'  dell'animale.  Il  suino  in
questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi
e, allo scopo  di  soddisfare  i  suoi  fabbisogni  fisiologici,  gli
alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse  dalla
normativa vigente in materia  di  alimentazione  animale.  L'alimento
puo'  essere  presentato  sia  in  forma  liquida  (broda)   mediante
l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,  che  in
forma  secca.  E'  ammessa  l'integrazione  vitaminica,  minerale   e
amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto
della normativa vigente. 
  Magronaggio: e' la  fase  successiva  allo  svezzamento,  che  puo'
prolungarsi fino a 5 (cinque) mesi di  eta'  dell'animale.  Il  suino
raggiunge un peso massimo di 85  chilogrammi.  In  questa  fase  sono
consentiti gli alimenti  costituiti  dalle  materie  prime  riportate
nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  L'alimentazione del suino nella fase di  magronaggio  deve  inoltre
tener conto delle seguenti specifiche: 
    -  sono  ammessi  l'utilizzo  di  minerali,  l'integrazione   con
vitamine  e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto  della  normativa
vigente; 
    - l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida  (broda)
mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,
che in forma secca; 
    - e' consentita una presenza massima di acido linoleico  pari  al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta; 
    - la presenza di  sostanza  secca  da  cereali  non  deve  essere
inferiore al 45% di quella totale. 
  Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i  suini,  su
base annuale, proviene dalla zona geografica di  allevamento  di  cui
all'articolo 2, primo capoverso. 
  Ingrasso:  e'  l'ultima   fase   dell'allevamento,   interviene   a
magronaggio completato e prosegue fino  all'eta'  della  macellazione
che deve essere  di  almeno  9  (nove)  mesi.  In  questa  fase  sono
consentiti gli alimenti  costituiti  dalle  materie  prime  riportate
nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a
esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia  e  della
farina di pesce. L'alimentazione del suino  nella  fase  di  ingrasso
deve inoltre tener conto di tutte le specifiche gia' previste per  la
fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza
secca da cereali che non deve  essere  inferiore  al  55%  di  quella
totale. 
  Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere  ottenuto  un  suino
pesante che avra' raggiunto in fase di  macellazione  il  peso  della
carcassa  descritto  nel   successivo   paragrafo   "Macellazione   e
sezionamento". 
 
  Macellazione e sezionamento 
 
  L'eta' minima del suino alla macellazione  e'  di  9  (nove)  mesi;
viene  accertata  sulla  base  del  tatuaggio  di   origine   apposto
dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino,
e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione. 
  Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra  il  mese
in cui avviene la macellazione e il mese di nascita. 
  Le cosce suine fresche  da  utilizzare  devono  provenire  solo  da
carcasse classificate  H  Heavy  ai  sensi  della  normativa  vigente
dell'Unione europea concernente la classificazione commerciale  delle
carcasse suine, con peso della carcassa compreso  fra  un  minimo  di
110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi. 
  Il peso e la classificazione delle carcasse  vengono  accertati  al
momento della macellazione. 
  Le operazioni di sezionamento della carcassa suina  possono  essere
eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al  sistema  di
controllo diversi dal macello che ha  eseguito  l'abbattimento  degli
animali. 
  Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai
fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o  del  dispositivo
identificativo sopra indicati, in modo  visibile  ed  inamovibile  il
seguente timbro identificativo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  Il timbro identificativo del macello e' costituito da una sigla  di
larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto  al
sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da  due  numeri,
posta in luogo dei caratteri "A88" a cui  puo'  essere  anteposta  la
sigla "PP". 
  In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo
del macello sara' consentito l'utilizzo anche  di  altro  dispositivo
identificativo validato dall'Organismo di controllo  che  assicuri  e
garantisca la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  del  Prosciutto
Toscano. 
  Il Prosciutto Toscano viene  elaborato,  affettato  e  confezionato
nella  tradizionale  zona  di  produzione  che   comprende   l'intero
territorio della Regione Toscana.