Art. 7.
Designazione e presentazione
La designazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto
Toscano" deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili,
nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in
etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
"Denominazione di Origine Protetta" o dalla sigla "D.O.P.".
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti il prodotto deriva, purche' la materia prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.
Il Prosciutto Toscano puo' essere immesso al consumo entro un
periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce
fresche.
Il Prosciutto Toscano puo' anche essere immesso al consumo
disossato, porzionato cioe' suddiviso in tranci di forma e peso
variabile, o affettato.
Tutte le predette tipologie di prodotto dovranno essere
commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o
involucri per alimenti, opportunamente sigillati. Nella preparazione
del prosciutto intero disossato, il contrassegno a fuoco, di cui
all'art. 5, deve rimanere visibile.
Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni
pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a
fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine
della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui
si ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore, prima
dell'inizio del porzionamento, in presenza dell'incaricato
dell'Organismo di controllo.