(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
  La designazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto
Toscano"  deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari  e   indelebili,
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che  compare  in
etichetta   ed   essere   immediatamente   seguita   dalla   menzione
"Denominazione di Origine Protetta" o dalla sigla "D.O.P.". 
  E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista. 
  E' tuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui
allevamenti il prodotto deriva, purche'  la  materia  prima  provenga
interamente dai suddetti allevamenti. 
  Il Prosciutto Toscano puo'  essere  immesso  al  consumo  entro  un
periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle  cosce
fresche. 
  Il  Prosciutto  Toscano  puo'  anche  essere  immesso  al   consumo
disossato, porzionato cioe' suddiviso  in  tranci  di  forma  e  peso
variabile, o affettato. 
  Tutte  le  predette   tipologie   di   prodotto   dovranno   essere
commercializzate  previo  confezionamento  in  idonei  contenitori  o
involucri per alimenti, opportunamente sigillati. Nella  preparazione
del prosciutto intero disossato, il  contrassegno  a  fuoco,  di  cui
all'art. 5, deve rimanere visibile. 
  Se si procede alla preparazione di tranci di  prosciutto,  su  ogni
pezzo deve essere presente e  visibile  il  suddetto  contrassegno  a
fuoco. Questi, nel caso in cui non sia  stato  impresso,  al  termine
della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto  da  cui
si ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore,  prima
dell'inizio   del   porzionamento,   in   presenza    dell'incaricato
dell'Organismo di controllo.