Allegato
Regolamento recante i criteri per la classificazione
dei comuni montani
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 44, secondo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art.
17, comma 3;
Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni
per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base
dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone
montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima,
in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo
periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita
istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti,
designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e
caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della citata legge;
Considerato che il medesimo art. 2, comma 1, prevede al quarto
periodo che con il decreto di cui al primo periodo e' definito
contestualmente l'elenco dei comuni montani;
Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che
in caso di fusione di un comune classificato come montano con un
comune non classificato come montano, il comune risultante dalla
fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso
soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge
che in caso di scissione di un comune classificato come montano in
due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono
classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di
classificazione dei comuni montani;
Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce
che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove
necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre
di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo;
Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei
criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni
montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di
comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge,
prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri
geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;
Visto l'art. 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il
riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente
in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di
renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani.
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare:
l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo
delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare
interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna,
nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e
parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;
l'art. 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a
sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della
montagna;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, il quale
dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di
competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla
base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2,
comma 1, della medesima legge;
Considerato che il medesimo art. 4, comma 3, quanto agli
interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma
che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione,
definire le modalita' di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto
dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'art. 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di
contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'art. 2, comma 1,
dispone incentivi per la natalita' nei comuni montani;
Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2
ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui
all'art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025;
Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato
l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione
dei criteri per la classificazione dei comuni montani che
costituiscono zone montane;
Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot.
n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri
per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla
citata istruttoria tecnica;
Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di
tenere conto delle diverse istanze da piu' parti rappresentate e
delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie
territoriali in Conferenza unificata;
Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot.
n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di
classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle
istanze rappresentate;
Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della
Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole
all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la
maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;
Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza,
non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il
perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, all'unanimita', hanno ritenuto che il Governo
possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il
decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997;
Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo' intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa
espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la
quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del ......... e' stato approvato
lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come
modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .........;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022 con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo
Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione
del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di
cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sentiti i Ministri interessati;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la
classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni
che soddisfano tali criteri.