(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
        Regolamento recante i criteri per la classificazione 
                         dei comuni montani 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visto l'art. 44, secondo comma, della Costituzione; 
    Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,  l'art.
17, comma 3; 
    Vista la legge 12 settembre 2025, n.  131,  recante  disposizioni
per il riconoscimento e la  promozione  delle  zone  montane,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, il quale: 
      al primo periodo, prevede che con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla  base
dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti  i  criteri
per la classificazione dei comuni montani che costituiscono  le  zone
montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima,
in base ai parametri altimetrico e della pendenza; 
      al secondo periodo, dispone che, ai  fini  della  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  di  cui  al  primo
periodo, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   svolga   apposita
istruttoria tecnica anche  con  la  collaborazione  di  sei  esperti,
designati dalla Conferenza unificata sulla base di  criteri  volti  a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi  tipi  e
caratteristiche delle montagne entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della citata legge; 
    Considerato che il medesimo art. 2, comma 1,  prevede  al  quarto
periodo che con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e'  definito
contestualmente l'elenco dei comuni montani; 
    Considerato altresi' che lo stesso art. 2, comma 1,  precisa  che
in caso di fusione di un comune  classificato  come  montano  con  un
comune non classificato come  montano,  il  comune  risultante  dalla
fusione conserva la classificazione di comune montano solo  ove  esso
soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed  aggiunge
che in caso di scissione di un comune classificato  come  montano  in
due  o  piu'  comuni,  i  comuni  risultanti  dalla  scissione   sono
classificati come montani solo  ove  essi  soddisfino  i  criteri  di
classificazione dei comuni montani; 
    Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma  1,  stabilisce
che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove
necessario e sulla base di dati forniti da  ISTAT,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30  settembre
di ogni anno e con efficacia a decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo; 
    Considerato l'art. 2, comma  2,  che  demanda  ad  un  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione  dei
criteri per  l'individuazione,  nell'ambito  dell'elenco  dei  comuni
montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o  degli  elenchi  di
comuni destinatari delle misure di  sostegno  previste  dalla  legge,
prevedendo  a  tal  fine  un'adeguata  ponderazione   dei   parametri
geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; 
    Visto l'art. 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per  il
riordino, l'integrazione e il coordinamento della  normativa  vigente
in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al  fine  di
renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani. 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare: 
      l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo  per  lo  sviluppo
delle  montagne  italiane,  al  fine  di  promuovere   e   realizzare
interventi per la salvaguardia e la  valorizzazione  della  montagna,
nonche'  misure  di  sostegno  in  favore  dei  comuni  totalmente  e
parzialmente montani delle regioni e delle province autonome; 
      l'art. 1, comma 594, che consente al Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle
montagne  italiane  per  finanziare  ulteriori  iniziative  volte   a
sostenere, a realizzare e  a  promuovere  politiche  a  favore  della
montagna; 
    Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131 del  2025,  il  quale
dispone che la ripartizione  degli  stanziamenti  del  Fondo  per  lo
sviluppo  delle  montagne  italiane  destinati  agli  interventi   di
competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con  decreto
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  avvenga  sulla
base della classificazione dei comuni  montani  di  cui  all'art.  2,
comma 1, della medesima legge; 
    Considerato  che  il  medesimo  art.  4,  comma  3,  quanto  agli
interventi di competenza delle regioni e degli enti locali,  conferma
che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione,
definire le modalita' di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto
dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    Visto l'art. 29 della legge n. 131  del  2025  che,  al  fine  di
contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'art.  2,  comma  1,
dispone incentivi per la natalita' nei comuni montani; 
    Visto l'atto rep. n. 139/CU  della  Conferenza  unificata  del  2
ottobre 2025, con cui sono stati  designati  i  sei  esperti  di  cui
all'art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025; 
    Valutata  la  nota  DAR-0020876-P-28/11/2025,  con  la  quale  il
Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  ha  comunicato
l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini  della  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie per  la  definizione
dei  criteri  per  la  classificazione   dei   comuni   montani   che
costituiscono zone montane; 
    Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota  prot.
n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i  criteri
per la classificazione dei  comuni  montani,  come  risultanti  dalla
citata istruttoria tecnica; 
    Valutata l'esigenza di modificare i citati  criteri  al  fine  di
tenere conto delle diverse istanze  da  piu'  parti  rappresentate  e
delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti  delle  autonomie
territoriali in Conferenza unificata; 
    Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot.
n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di
classificazione dei comuni montani, al fine  di  tenere  conto  delle
istanze rappresentate; 
    Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della
Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole
all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano hanno espresso mancata  intesa,  pur  rappresentando  che  la
maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa; 
    Considerato quindi che, nella medesima seduta  della  Conferenza,
non si sono  create  le  condizioni  di  assenso  necessarie  per  il
perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, all'unanimita', hanno ritenuto che il Governo
possa adottare lo schema di decreto in  titolo,  senza  attendere  il
decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997; 
    Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio  dei  ministri,  che
puo'  intervenire  con  deliberazione  motivata,   quando   un'intesa
espressamente prevista dalla legge  non  e'  raggiunta  entro  trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno; 
    Vista la delibera motivata del  Consiglio  dei  ministri  con  la
quale, ai sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del .........  e'  stato  approvato
lo schema di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  unificata,  come
modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .........; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale e' stata conferita  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo
Mantovano, la delega per la firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
ad esclusione di quelli che richiedono una  preventiva  deliberazione
del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni  di
cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sentiti i Ministri interessati; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2,  comma  1,
della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce  i  criteri  per  la
classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i  comuni
che soddisfano tali criteri.