Allegato
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la
professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle
classi presenti all'art. 55, comma 2, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 possono iscriversi
all'albo dei periti industriali laureati nel corrispondente settore
di specializzazione.
Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi
di laurea triennale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto
ministeriale n. 270 del 2004) e delle lauree professionalizzanti che
rilasciano i titoli di studio validi per l'abilitazione alla
professione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la
professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle
classi magistrali indicati nella seguente tabella, da ritenersi
assorbenti rispetto ai titoli di cui alle classi presenti all'art.
55, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001, possono iscriversi all'albo dei periti industriali
laureati nel corrispondente settore di specializzazione.
Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi
di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto
ministeriale n. 270 del 2004) che rilasciano i titoli di studio
validi per l'abilitazione alla professione.
Parte di provvedimento in formato grafico