(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. 
    Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve  avere
una temperatura non inferiore agli 8°C. 
    E' ammessa la lavorazione del latte di una  singola  munta  o  di
piu' munte  miscelate  dopo  averlo  lasciato  riposare  e  affiorare
naturalmente. 
    E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte e'
lasciata riposare e affiorare naturalmente. 
    Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento
naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il
rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05.
Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte  in  caldaia
massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni
altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte
preveda che una delle due sia lasciata riposare. 
    Il latte, dalla stalla alla  sua  lavorazione,  non  puo'  subire
alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che  ne  modifichi  lo
status di latte crudo naturale. 
    Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata,
in rame o con rivestimento interno in rame. 
    E' ammesso l'uso di lisozima, tranne  che  per  il  Trentingrana,
fino ad un massimo  di  2,5  g  per  100  chilogrammi  di  latte,  in
miscelazione o in caldaia. 
    La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa
aggiunta di siero innesto naturale. 
    Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di  acidita'  di
fermentazione del siero innesto a 24  ore  inferiore  a  26°  Soxhlet
Henkel/50ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte  all'anno,
l'aggiunta  di  batteri  lattici   autoctoni,   quali   Lactobacillus
helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio  della  preparazione  del
siero innesto per il giorno successivo. 
    La cagliata e' rotta in granuli fini e  cotta  fino  a  quando  i
granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e
lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino
ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura. 
    Viene poi immessa nelle apposite fascere,  per  almeno  trentasei
ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per
un periodo di tempo fra i dodici e i venticinque giorni  a  decorrere
dalla messa in salamoia. 
    All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o
sostare per non oltre ventiquattro ore in ambienti riscaldati, ad una
temperatura compresa tra i 25° e i 60°C. 
    La maturazione naturale viene effettuata conservando il  prodotto
in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi
a decorrere dalla formatura. 
    Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina
nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata
a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e
comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi'
rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare
all'art.  2  viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non  prima  del
compimento dell'ottavo mese dalla formatura. 
    L'espertizzazione  dovra'  verificare  che  il   prodotto   abbia
effettivamente le caratteristiche  richieste  dall'art.  2.  In  caso
contrario,  verra'  asportato  il  logo  Grana  Padano   e   verranno
cancellati i contrassegni di origine impressi dalle fascere, mediante
retinatura o sbiancatura. 
    Il Grana Padano viene classificato in «scelto  sperlato»,  «zero»
ed «uno». 
    Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio  che
non presenta alcun difetto sia interno che esterno. 
    Per Grana Padano «0» (zero) si  intende  il  formaggio  che,  pur
restando «scelto» per  quanto  riguarda  la  struttura  della  pasta,
presenta  dei  piccoli  difetti  di  crosta,  tecnicamente   chiamati
«correzioni». 
    Per Grana Padano «1» (uno)  -  anche  detto  «sottoscelto»  -  si
intende il formaggio che presenta correzioni  o  leggeri  difetti  di
crosta o di struttura interna, occhiatura  leggermente  accentuata  e
martello un po' lento. 
    Il prodotto non puo' essere commercializzato  come  GRANA  PADANO
D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di eta'. Prima di
detto termine il formaggio non puo' uscire dalla zona di produzione.