Art. 7.
Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come
qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato,
sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della
denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue,
puo' avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita
autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela,
soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento,
l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al
grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non
riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o
simili) e' assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni
previste per lo stesso.
L'autorizzazione al preconfezionamento non e' richiesta nel solo
caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga
preparata nel punto vendita.
Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato»
Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualita',
assicurare la rintracciabilita' e garantire il controllo del
prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio GRANA
PADANO D.O.P. per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad
esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti
economici operanti all'interno della zona di produzione individuata
all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta
zona.
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sara'
necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di
controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da
quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.
Limiti e condizioni per l'utilizzo degli sfridi di GRANA PADANO
D.O.P. nella produzione di grana padano «grattugiato»
L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento
di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso,
blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana
Padano» grattugiato, e' consentito unicamente alle seguenti
condizioni:
a) Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di
crosta del 18%, di cui al precedente art. 2.
b) Deve essere sempre garantita la tracciabilita' delle forme
intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A
tale fine, per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni e'
necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal
Consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio
produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del
documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme
in questione, nonche' il quantitativo di sfridi ottenuti dalla
lavorazione delle medesime.
c) Nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno
stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti
per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli
sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno
essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del
caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione.
d) Il trasferimento degli sfridi e' consentito soltanto
nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. E' quindi
vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla
produzione di «Grana Padano» grattugiato.