Allegato
Decreto recante norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4,
lettera b) e comma 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175,
concernente la definizione di un sistema di valutazione
dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini
della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli
studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e
formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e
all'esame di maturita' di istruzione professionale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della
filiera formativa tecnologico-professionale» e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 1
«Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e
l'art. 2 «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa
tecnologico-professionale»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 25-bis
riguardante le misure per lo sviluppo della filiera formativa
tecnologico-professionale introdotto dall'art. 1, comma 1, della
legge 8 agosto 2024 n. 121;
Visto in particolare, il comma 4, lettera b) dell'art. 25-bis del
decreto-legge n. 144/2022 il quale prevede l'adozione di un decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, al fine di definire un sistema di valutazione
dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 per la validazione dei predetti
percorsi ai fini dell'accesso delle studentesse e degli studenti che
hanno conseguito il diploma professionale ai percorsi formativi degli
ITS Academy;
Visto altresi', il comma 5 del citato art. 25-bis che prevede la
possibilita', per i soggetti che hanno concluso i percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale validati ai
sensi del comma 4, lettera b) di cui al punto precedente, di poter
sostenere l'esame di maturita' conclusivo dei percorsi di istruzione
professionale, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente
«Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, il Capo III relativo ai
percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari» convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre
2007, n. 176 con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, che
fissa i criteri per la definizione di verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente
la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e successive
modifiche ed integrazioni ed annessi decreti attuativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.
275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 8 relativo alla quota di
flessibilita' del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche e
l'art. 11 a norma del quale possono essere promossi progetti in
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili
innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i
processi di continuita' e orientamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 81 recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17
maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per
favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il
sistema di istruzione e formazione professionale e per la
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del
diploma professionale quadriennale», adottato ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo in
Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, dell'10 maggio 2018, Rep. Atti n. l00/CSR,
riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio
dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la
revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n.
88, concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato
in esito al superamento dell'esame di maturita' conclusivo del
secondo ciclo di istruzione e il modello di curriculum dello
studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello
studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e
abilita' acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi
seguito;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n.
11, di recepimento dell' Accordo in Conferenza permanente tra Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 156,
del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza
Stato-regioni Rep. Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla
definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione
professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale
compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto
7. dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni Rep. Atti n. 155/CSR del
10 agosto 2019;
Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante
«Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto
didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale»
con i relativi Allegati A, B e C;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 7 luglio 2020 di
recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano 1° agosto 2019 (Rep. Atti 155/CSR)
concernente l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale
delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi
relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante le
«Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n.
358 concernente criteri e modalita' per organizzazione e
funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22
dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per
l'orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di
orientamento», nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1°
dicembre 2023, n. 232 recante «Decreto concernente le modalita' di
funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022
concernente i «Quadri di riferimento e griglie di valutazione per la
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti
professionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 15
febbraio 2024, n. 58 concernente «Regolamento recante la
rimodulazione dell' Allegato 4 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018 n. 92
concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del
nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per
le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato
regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione
professionale nonche' l' integrazione dei codici ATECO degli
indirizzi di studi contenuti nell' Allegato 2 del suddetto decreto»
e, in particolare, gli Allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7
dicembre 2023, n. 240 recante «Decreto concernente il progetto
nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera
formativa tecnologico-professionale» e il correlato decreto
dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l'avviso
pubblico «Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una
filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7
settembre 2024, n. 183 concernente «Adozione delle Linee guida per
l'insegnamento dell'educazione civica»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto in particolare, la Missione 4 «Istruzione e Ricerca» -
Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita'» - Riforma 1.1 «Riforma degli
istituti tecnici e professionali»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che
per la riforma M4C1R1.1 prevede l'allineamento dei curricula degli
istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che
proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l'istruzione
tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto
dell'innovazione digitale;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements
between the European Commission and Italy»;
Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui al
comma 4, lettera b) e comma 5 dell'art. 25-bis del decreto-legge n.
144/2022 per consentire alle studentesse e agli studenti che
conseguono il diploma professionale al termine dei percorsi
quadriennali IeFP di sostenere l'esame di Stato presso gli istituti
professionali e di accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy,
in deroga alle vigenti normative;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione reso nella seduta n. 155 del 24.11.2025 e valutate le
osservazioni in esso contenute;
Ritenuto di poter parzialmente accogliere le osservazioni
contenute nel richiamato parere del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, concernenti la necessita' di tener conto della
mancata emanazione delle Linee guida previste dall'art. 2, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013;
Ritenuto a tal proposito, di poter inserire nel testo del decreto
la possibilita' che le Istituzioni formative accreditate dalle
Regioni, che erogano percorsi di IeFP, utilizzino i modelli gia'
adottati e validati dalla sperimentazione INVALSI, nelle more della
definizione di uno specifico sistema di valutazione;
Ritenuto inoltre, di inserire nel testo del decreto un
chiarimento riferito alla natura delle prove INVALSI da somministrare
agli studenti del grado 10 e del grado 12, frequentanti le
Istituzioni formative accreditate;
Aquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con nota prot. n. 2713 dell'11 marzo 2026;
Considerato che l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole
all'intesa sullo schema di decreto in titolo;
Considerato che, nel corso della seduta del 2 aprile 2026 della
Conferenza Unificata, non si sono create le condizioni di assenso
previste per il perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto
in titolo e che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano hanno ritenuto che il Governo possa adottare il provvedimento
senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri
..... aprile 2026, recante «Autorizzazione all'adozione del decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante norme di
attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5,
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, conv. legge 17 novembre
2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione
dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1,
lettera b), decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini
della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli
studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e
formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e
all'esame di maturita' di istruzione professionale», ove si prende
atto della motivata rinuncia delle regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano ai termini previsti dal decreto legislativo n.
281/1997;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) Filiera formativa tecnologico-professionale: modello di
offerta formativa integrata a carattere tecnologico-professionale,
istituita dall'art. 25-bis, commi 1 e 8 bis, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, avente quale componente costitutiva una
compagine di percorsi quadriennali di istruzione tecnica o
professionale e, laddove coerenti e presenti nell'offerta formativa
regionale, di percorsi di istruzione e formazione professionale di
cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2019, di
percorsi di istruzione tecnologica superiore riferiti all'area
tecnologica e alle figure professionali di filiera previste dal DM n.
203 del 2023, allegato 1, e, ove presenti, di percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS).
b) ITS Academy: Istituti tecnologici superiori, disciplinati
dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono istituti ad alta
specializzazione tecnologica post diploma, appartenenti al sistema
terziario di istruzione, che permettono di conseguire il titolo di
tecnico superiore e sono espressione di una strategia fondata sulla
connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le
politiche industriali;
c) IeFP: offerta formativa di istruzione e formazione
professionale prevista dal capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 di competenza delle Regioni per il rilascio del
diploma professionale di tecnico, secondo le figure definite con
l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019;
d) Percorsi correlati: percorsi di istruzione professionale e
di istruzione e formazione professionale, per i quali e' prevista
dall'allegato 4 del regolamento n. 92/2018 la correlazione tra
qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali
dell'istruzione professionale;
e) Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa
tecnologico-professionale: struttura tecnica di missione istituita ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 121/2024, per promuovere le sinergie
tra i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale,
migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici
finalizzati alla formazione delle professionalita' innovative,
nonche' favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e
formazione professionale al sistema nazionale di valutazione
coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
f) Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa
tecnologico-professionale istituito presso la Struttura tecnica, ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 121/2024. Il Comitato, presieduto
dal coordinatore della Struttura tecnica, e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative,
dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE).