Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. E' istituito il sistema di valutazione dell'offerta formativa
erogata dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni,
finalizzato alla validazione dei percorsi di durata quadriennale di
cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, nell'ambito della filiera formativa
tecnologico-professionale, ai sensi di quanto previsto dall'art.
25-bis, comma 4, lettera b) del decreto- legge n. 144/2022.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 assume carattere
obbligatorio per tutte le Istituzioni formative accreditate dalle
Regioni nell'ambito della filiera formativa tecnologico
professionale.
3. Il sistema di valutazione si basa sui seguenti elementi:
a) gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti predisposte
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI);
b) l'autovalutazione mediante Rapporto di autovalutazione (RAV)
e Piano di Miglioramento (PdM).
4. La validazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di durata quadriennale di filiera, di cui all'art. 17,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n.
226, della singola Istituzione formativa regionale, consente alle
studentesse e agli studenti, che abbiano conseguito il diploma
professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, di accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy,
in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, della legge 15
luglio 2022, n. 99.
5. Le studentesse e gli studenti, che hanno concluso i percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui
all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, validati ai sensi del presente articolo e che intendono
avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturita', possono
sostenerlo presso l'Istituto professionale, statale o paritario,
assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente
competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare, di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale, di cui all'art.
15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.