(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. E' istituito il sistema di valutazione dell'offerta  formativa
erogata  dalle  Istituzioni  formative  accreditate  dalle   Regioni,
finalizzato alla validazione dei percorsi di durata  quadriennale  di
cui all'art. 17, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  17
ottobre  2005,  n.   226,   nell'ambito   della   filiera   formativa
tecnologico-professionale, ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.
25-bis, comma 4, lettera b) del decreto- legge n. 144/2022. 
    2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1  assume  carattere
obbligatorio per tutte le  Istituzioni  formative  accreditate  dalle
Regioni   nell'ambito    della    filiera    formativa    tecnologico
professionale. 
    3. Il sistema di valutazione si basa sui seguenti elementi: 
      a) gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti  predisposte
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione e di formazione (INVALSI); 
      b) l'autovalutazione mediante Rapporto di autovalutazione (RAV)
e Piano di Miglioramento (PdM). 
    4.  La  validazione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale di durata quadriennale di filiera, di cui all'art.  17,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 17 ottobre  2005,  n.
226, della singola Istituzione  formativa  regionale,  consente  alle
studentesse e  agli  studenti,  che  abbiano  conseguito  il  diploma
professionale al termine dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale, di accedere ai percorsi formativi degli  ITS  Academy,
in deroga a quanto previsto all'art.  1,  comma  2,  della  legge  15
luglio 2022, n. 99. 
    5. Le studentesse e gli studenti, che hanno concluso  i  percorsi
quadriennali  di  istruzione  e  formazione  professionale,  di   cui
all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, validati ai sensi del presente articolo e che intendono
avvalersi del diritto di  accesso  all'esame  di  maturita',  possono
sostenerlo presso  l'Istituto  professionale,  statale  o  paritario,
assegnato   dall'Ufficio   scolastico   regionale    territorialmente
competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare, di  cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,
e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale, di cui  all'art.
15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.