Art. 4.
Prove INVALSI per l'accesso all'Esame di maturita'
1. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, le studentesse e gli
studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'art.
17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, validati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto e che
intendono avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturita',
possono presentare la relativa istanza all'USR competente. L'esame di
maturita' si svolge presso l'Istituto professionale, statale o
paritario che eroga i percorsi correlati ai profili di IeFP, ai sensi
dell'allegato 4 del regolamento n. 92/2018 e con declinazione
dell'offerta formativa coerente e parametrata secondo corrispondenti
i codici ATECO, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226.
2. L'Ufficio scolastico regionale competente provvede, entro la
fine del terzo anno di corso del percorso IeFP, all'assegnazione
dell'Istituto professionale statale o paritario presso cui sostenere
l'esame di maturita', prioritariamente presso l'Istituzione
scolastica aderente alla filiera. Nel caso in cui non vi sia
corrispondenza tra i percorsi di studio IeFP e di istruzione
professionale, l'Ufficio individua l'istituzione scolastica che
presenti la maggiore coerenza con il percorso IeFP.
3. Le specifiche realizzative e di accesso all'esame di maturita'
sono definite nell'ambito dell'ordinanza annuale del MIM concernente
l'esame conclusivo del secondo ciclo di Istruzione, con riguardo a
quanto gia' sperimentato e previsto per gli alunni che hanno
partecipato con profitto all'anno integrativo ex art. 6, del decreto
legislativo n. 226/2005.