(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
         Prove INVALSI per l'accesso all'Esame di maturita' 
 
    1. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, le studentesse e gli
studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui  all'art.
17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
226, validati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto e  che
intendono avvalersi del diritto di accesso  all'esame  di  maturita',
possono presentare la relativa istanza all'USR competente. L'esame di
maturita'  si  svolge  presso  l'Istituto  professionale,  statale  o
paritario che eroga i percorsi correlati ai profili di IeFP, ai sensi
dell'allegato  4  del  regolamento  n.  92/2018  e  con  declinazione
dell'offerta formativa coerente e parametrata secondo  corrispondenti
i codici ATECO, in deroga al sostenimento dell'esame  preliminare  di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
62, e alla  previa  frequenza  dell'apposito  corso  annuale  di  cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.
226. 
    2. L'Ufficio scolastico regionale competente provvede,  entro  la
fine del terzo anno di  corso  del  percorso  IeFP,  all'assegnazione
dell'Istituto professionale statale o paritario presso cui  sostenere
l'esame   di   maturita',   prioritariamente   presso   l'Istituzione
scolastica aderente  alla  filiera.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia
corrispondenza  tra  i  percorsi  di  studio  IeFP  e  di  istruzione
professionale,  l'Ufficio  individua  l'istituzione  scolastica   che
presenti la maggiore coerenza con il percorso IeFP. 
    3. Le specifiche realizzative e di accesso all'esame di maturita'
sono definite nell'ambito dell'ordinanza annuale del MIM  concernente
l'esame conclusivo del secondo ciclo di Istruzione,  con  riguardo  a
quanto  gia'  sperimentato  e  previsto  per  gli  alunni  che  hanno
partecipato con profitto all'anno integrativo ex art. 6, del  decreto
legislativo n. 226/2005.