Art. 5.
Misure di accompagnamento
1. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono
dotarsi di una Unita' tecnica regionale a supporto dei percorsi IeFP
di filiera.
2. Le Regioni, per il tramite dell'Unita' tecnica regionale di
cui al precedente comma, in collaborazione con l'INVALSI, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Struttura
tecnica del MIM per la promozione della filiera formativa tecnologico
professionale, attivano un programma di misure di accompagnamento
rivolto alle Istituzioni formative, che erogano percorsi di IeFP
aderenti alle filiere formative tecnologico-professionali, con
l'obiettivo di supportare il raccordo con l'istruzione professionale
e facilitare il successo delle studentesse e degli studenti iscritti
a tali percorsi.