(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                      Misure di accompagnamento 
 
    1. Le  Regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia,  possono
dotarsi di una Unita' tecnica regionale a supporto dei percorsi  IeFP
di filiera. 
    2. Le Regioni, per il tramite dell'Unita'  tecnica  regionale  di
cui al precedente comma, in  collaborazione  con  l'INVALSI,  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  con  la  Struttura
tecnica del MIM per la promozione della filiera formativa tecnologico
professionale, attivano un programma  di  misure  di  accompagnamento
rivolto alle Istituzioni formative,  che  erogano  percorsi  di  IeFP
aderenti  alle  filiere  formative   tecnologico-professionali,   con
l'obiettivo di supportare il raccordo con l'istruzione  professionale
e facilitare il successo delle studentesse e degli studenti  iscritti
a tali percorsi.