(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Linee guida per  misure  di  biosicurezza  per  gli  abbattimenti  di
  cinghiali selvatici nelle zone soggette  a  restrizione  per  peste
  suina africana e nella zona CEV 
 
Premessa 
    L'obiettivo degli abbattimenti del  cinghiale  all'interno  delle
zone soggette a restrizione e nelle zone CEV e' quello di contribuire
alla riduzione della  popolazione.  In  queste  zone  l'attivita'  di
abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata  a  rischio
di contaminazione da virus anche se condotta  in  modo  differenziato
tra le diverse tipologie di zone. 
    Ogni istituto faunistico ed ogni azienda  faunistico-venatoria  o
altro soggetto pubblico  o  privato  responsabile  dell'attivita'  di
prelievo, che intende praticare abbattimenti del  cinghiale  in  tali
zone, deve sviluppare un piano di  gestione  della  biosicurezza  con
l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di  operatori  e
mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo
faunistico e la eventuale diffusione del virus in  aree  indenni.  Le
attivita' di abbattimento del cinghiale in tali zone  sono  vincolate
all'approvazione, da parte dell'ACL,  del  piano  di  gestione  della
biosicurezza di  cui  sopra,  che  deve  rispettare  le  linee  guida
riportate nel presente allegato. Tale piano deve  essere  redatto  da
ogni  Istituto  faunistico,  o  altro  soggetto  pubblico  o  privato
responsabile  dell'attivita'  di  prelievo,  trasmesso  all'ACL   per
approvazione e deve contenere  l'elenco  (i)  dei  nominativi  e  dei
contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei  cacciatori
autorizzati ad operare  e  (ii)  delle  strutture  designate  per  il
conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di
seguito descritte.  Anche  il  personale  diverso  dai  cacciatori  e
operatori, qualora venisse  impiegato  in  azioni  di  campo,  dovra'
adottare le misure di biosicurezza  di  cui  al  piano.  Non  possono
essere abilitati ad  operare  soggetti,  inclusi  i  cacciatori,  che
detengono  suini  o  lavorano  a  contatto  con  gli  stessi  e  tale
condizione deve essere riportate in forma di  autocertificazione  dai
soggetti interessati ed inserita nell'elenco di cui sopra. 
Operatori 
    Ai fini dell'autorizzazione a  svolgere  attivita'  di  controllo
faunistico nelle zone ad alto rischio (zona  soggetta  a  restrizione
II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al  controllo  faunistico
devono  trasmettere  alla  polizia  provinciale,  o  ad  altro   ente
individuato   dalla   Regione   competenti   per   dette   zone   una
autocertificazione attestante di prendere parte  agli  interventi  di
depopolamento verso la  specie  cinghiale  in  dette  zone  in  forma
esclusiva. Ai fini della deroga di cui al comma 4, dell'art.  4,  per
poter svolgere l'attivita' di controllo faunistico e, ove autorizzata
di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione  e
zone  indenni)  gli  operatori  abilitati  trasmettono  alla  polizia
provinciale o ad altro ente individuato dalla regione competenti  per
dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso  parte
negli ultimi 15 giorni ad attivita' di  controllo  in  zone  ad  alto
rischio  (zona  soggetta  a  restrizione  II,  III   e   zona   CEV).
Nell'autocertificazione volta alla deroga  deve  essere  indicata  la
zona ad alto rischio in cui e' stata svolta la  precedente  attivita'
di controllo. Cio' al  fine  di  consentire  agli  enti  preposti  di
effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad  attivita'
di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i
cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente
ordinanza. 
Formazione 
    Tutto il  personale  deve  ricevere  una  formazione  preliminare
riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione  dei
rischi di trasmissione del virus  e  le  misure  di  biosicurezza  da
applicarsi  nonche'  le  modalita'  si  segnalazione  delle  carcasse
rinvenute e degli eventuali  casi  sospetti.  Tale  formazione  viene
erogata anche tramite supporti  informatici  o  in  via  multimediale
dagli  II.ZZ.SS.  e  dall'ACL  in  collaborazione   con   l'Autorita'
sanitaria regionale previa  richiesta  degli  Istituti  faunistici  o
altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree. 
Trasporto del cinghiale dal luogo di  abbattimento  a  una  struttura
identificata 
    E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e  lasciare
gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di  carcassa  che  si
ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area  disinfettata
utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da  versione
ultima del Manuale operativo per le pesti suine  nei  suini  detenuti
pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  della  salute.  La
carcassa deve essere trasportata intera e in  sicurezza  direttamente
in una struttura identificata all'interno della stessa  zona  in  cui
l'animale e' stato  abbattuto  (punto  di  raccolta  delle  carcasse,
centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa  di
caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e  in  particolare  del
sangue. A  tal  proposito  si  consiglia  di  porre  la  carcassa  in
recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di
sacchi di materiale tipo nylon potrebbero  danneggiarsi.  Qualora  le
carcasse degli animali abbattuti si trovino in  luoghi  difficilmente
accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani  per
il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse  in
detti recipienti, il recupero puo' avvenire con  tale  strumentazione
ponendo le  carcasse  successivamente  nei  recipienti  e  applicando
idonee  misure  di  pulizia  e   disinfezione   alla   strumentazione
utilizzata. 
Campionamento 
    Le operazioni di  eviscerazione  e  campionamento  dei  cinghiali
selvatici abbattuti andranno condotte esclusivamente nella  struttura
individuata  e  previa  opportuna  identificazione  di  ogni  singola
carcassa. Il campione per il test milza e in subordine  altri  organi
target)  deve  essere  prelevato  dalla  carcassa  direttamente   dal
veterinario ufficiale oppure  da  personale  formato  su  incarico  e
supervisione dell'ACL, e inviato all'IZS competente  del  territorio,
per il  tramite  dell'ACL,  per  ottemperare  ai  flussi  informativi
preposti. 
Gestione delle carcasse 
    Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali selvatici abbattuti  fino
all'esito negativo del test per  PSA.  Nessuna  parte  dei  cinghiali
selvatici puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito  l'esito
negativo dei test di laboratorio. Immediatamente dopo  l'abbattimento
e prima delle operazioni di eviscerazione il  cinghiale  deve  essere
identificato individualmente, una volta campionato ed eviscerato deve
essere        stoccato        all'interno         della         cella
frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in  contemporanea
all'interno della struttura in attesa del  risultato  dell'esito  del
campione  devono  essere  considerate   come   un   unico   lotto   e
liberalizzate  esclusivamente   a   seguito   dell'acquisizione   del
risultato del test di tutte le carcasse. In caso  di  esito  positivo
anche di una sola carcassa tutto il lotto deve essere  distrutto.  In
ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono  essere
pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse. 
Abbigliamento e attrezzature 
    Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione
e gestione delle carcasse deve: 
      indossare  indumenti  e   calzature   lavabili   e   facilmente
disinfettabili; 
      utilizzare strumenti dedicati  che  possono  essere  facilmente
puliti e disinfettati; 
      riporre tutti i prodotti monouso in  sacchetti  di  plastica  e
provvedere al corretto smaltimento; 
      utilizzare     esclusivamente     presidi     medico-chirurgici
(PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale  operativo  per  le
pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale  del
Ministero della salute. 
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature 
    In ogni istituto faunistico o altro soggetto pubblico  o  privato
interessato  deve  individuare  almeno  una  struttura  dedicata  per
ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti che deve essere
facilmente raggiungibile dall' ACL e disporre dei seguenti requisiti: 
      disinfettanti per ambienti e attrezzature; 
      acqua corrente ed elettricita'; 
      cella frigo/frigorifero o congelatore; 
      pavimenti e pareti lavabili; 
      un'area  dedicata  per  le   attivita'   di   eviscerazione   e
scuoiamento; 
      barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali; 
      un'area per la pulizia e disinfezione  degli  strumenti  e  del
vestiario; 
      contenitore per lo  stoccaggio  dei  sottoprodotti  di  origine
animale destinati allo smaltimento; 
      barriere di disinfezione all'ingresso  (vaschette  riempite  di
disinfettante). 
Corretto smaltimento dei visceri 
    I visceri degli  animali  abbattuti  devono  essere  stoccati  in
contenitori a tenuta, non accessibili  ad  animali  e  devono  essere
gestiti le modalita' previste dal regolamento (CE) 2009/1069, ai fini
del corretto smaltimento. 
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali  selvatici  positivi  alla
PSA e relativi visceri 
    In caso di esito positivo  per  PSA  l'utilizzo  della  struttura
viene sospeso e tutte le carcasse  presenti  ed  i  relativi  visceri
vengono avviate allo smaltimento a cura dell'ACL. 
Pulizia e disinfezione della struttura 
    Una volta riscontrata la  positivita'  ai  test  di  laboratorio,
tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata  comprese  celle
frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti  sotto  la
supervisione dell'ACL. Gli  addetti  alle  operazioni  di  pulizia  e
disinfezione devono ricevere una specifica formazione.  La  soluzione
disinfettante deve essere preparata al momento e  utilizzata  secondo
modalita' e tempistiche riportate dalla ditta produttrice. I prodotti
da impiegare sono presidi  medico-chirurgici  (PMC)/biocidi  come  da
versione ultima del Manuale operativo per le pesti  suine  nei  suini
detenuti.