Art. 7.
Etichettatura e confezionamento
Norme specifiche in materia di confezionamento:
Il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con
capienza fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di
origine vegetale od altro materiale consentito per il packaging
dell'ortofrutta, con fondo e lati rigidi, al fine di proteggere il
prodotto dagli urti, e che deve assicurare il mantenimento delle
specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito
riportate:
vaschette e vassoi trasparenti in PET o in cartone, sigillati
mediante film plastico, da 0,5 Kg a 1 Kg di peso;
cestini trasparenti in PET riciclato o vergine o cartone, da
0,5 Kg a 2 Kg;
plateaux in cartone o legno o plastica, con peso fino a 5 Kg.
Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo nel calibro
e nella colorazione e comprendere esclusivamente prodotto di eguale
varieta'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita', in termini di
calibrazione e colore, del 10% in peso del prodotto posto nelle
singole confezioni. Le confezioni devono essere sigillate in modo
tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
rottura della confezione. Sono ammesse le confezioni aperte, purche'
il prodotto abbia una percentuale di bollinatura non inferiore al 70%
dei frutti presenti nella confezione. In quest'ultimo caso, il
bollino, adesivo e del diametro di 1 cm, rechera' il logotipo del
prodotto, che viene di seguito descritto.
Norme in materia di etichettatura:
Le confezioni da ammettere alla certificazione IGP e
all'immissione al consumo devono riportare in etichetta, a caratteri
di stampa, chiari e leggibili, e delle medesime dimensioni la
denominazione ammessa a tutela e cioe' «Albicocca Vesuviana»,
l'Indicazione geografica protetta (o anche solo l'acronimo I.G.P.),
il simbolo grafico dell'Unione europea previsto per le IGP. Anche il
logotipo descritto di seguito va posto obbligatoriamente sulle
confezioni da immettere al consumo, in abbinamento inscindibile con
la denominazione geografica. E' resa facoltativa l'indicazione della
cultivar in etichetta.
In etichetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore
indicazione o qualificazione non espressamente prevista dal
disciplinare di produzione.
L'etichetta potra' riportare, altresi', altre indicazioni
accessorie purche' non aventi carattere laudativo e non idonee a
trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche
del prodotto. Inoltre, e' consentita l'indicazione di altre
certificazioni volontarie rilasciate da organismi indipendenti sulla
base di standard riconosciuti e verificabili.
La denominazione «Albicocca Vesuviana» e' intraducibile.
Logotipo:
Il logo e' costituito da un'ellisse, divisa a meta' da una linea
curva, che rimanda alla forma caratteristica dell'albicocca. Due
quadrati disposti a 45° rispetto all'ellisse sono le foglie. Questo
ordinamento strutturale del logotipo e' orientato alla
riorganizzazione delle potenzialita' informative ed energetiche messe
in atto dalla disposizione di forme semplici. I segni elementari sono
usati proprio per rivalutare la capacita' di sintesi e di relazione
con i processi di percezione primaria attuati dall'osservatore.
I caratteri tipografici scelti sono l'Officina Sans Book e
l'Officina Sans Bold. I colori utilizzati sono: arancione (Pantone
151 C), verde (Pantone 368 C) e nero. Declinazione in policromia:
arancione M60% Y100%, verde C60% Y100%, nero.
Parte di provvedimento in formato grafico