(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
Norme specifiche in materia di confezionamento: 
    Il prodotto deve essere  posto  in  vendita  in  contenitori  con
capienza fino ad un massimo di 10 kg,  realizzati  con  materiale  di
origine vegetale od  altro  materiale  consentito  per  il  packaging
dell'ortofrutta, con fondo e lati rigidi, al fine  di  proteggere  il
prodotto dagli urti, e che  deve  assicurare  il  mantenimento  delle
specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2. 
    Le  tipologie  di  confezioni  utilizzabili   sono   di   seguito
riportate: 
      vaschette e vassoi trasparenti in PET o in  cartone,  sigillati
mediante film plastico, da 0,5 Kg a 1 Kg di peso; 
      cestini trasparenti in PET riciclato o vergine  o  cartone,  da
0,5 Kg a 2 Kg; 
      plateaux in cartone o legno o plastica, con peso fino a 5 Kg. 
    Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo nel  calibro
e nella colorazione e comprendere esclusivamente prodotto  di  eguale
varieta'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita', in termini  di
calibrazione e colore, del 10%  in  peso  del  prodotto  posto  nelle
singole confezioni. Le confezioni devono  essere  sigillate  in  modo
tale da impedire che il contenuto  possa  essere  estratto  senza  la
rottura della confezione. Sono ammesse le confezioni aperte,  purche'
il prodotto abbia una percentuale di bollinatura non inferiore al 70%
dei frutti  presenti  nella  confezione.  In  quest'ultimo  caso,  il
bollino, adesivo e del diametro di 1 cm,  rechera'  il  logotipo  del
prodotto, che viene di seguito descritto. 
 
Norme in materia di etichettatura: 
    Le  confezioni   da   ammettere   alla   certificazione   IGP   e
all'immissione al consumo devono riportare in etichetta, a  caratteri
di stampa,  chiari  e  leggibili,  e  delle  medesime  dimensioni  la
denominazione  ammessa  a  tutela  e  cioe'  «Albicocca   Vesuviana»,
l'Indicazione geografica protetta (o anche solo  l'acronimo  I.G.P.),
il simbolo grafico dell'Unione europea previsto per le IGP. Anche  il
logotipo  descritto  di  seguito  va  posto  obbligatoriamente  sulle
confezioni da immettere al consumo, in abbinamento  inscindibile  con
la denominazione geografica. E' resa facoltativa l'indicazione  della
cultivar in etichetta. 
    In  etichetta  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi   ulteriore
indicazione  o  qualificazione   non   espressamente   prevista   dal
disciplinare di produzione. 
    L'etichetta  potra'  riportare,   altresi',   altre   indicazioni
accessorie purche' non aventi carattere  laudativo  e  non  idonee  a
trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche
del  prodotto.  Inoltre,  e'  consentita   l'indicazione   di   altre
certificazioni volontarie rilasciate da organismi indipendenti  sulla
base di standard riconosciuti e verificabili. 
    La denominazione «Albicocca Vesuviana» e' intraducibile. 
 
Logotipo: 
    Il logo e' costituito da un'ellisse, divisa a meta' da una  linea
curva, che rimanda  alla  forma  caratteristica  dell'albicocca.  Due
quadrati disposti a 45° rispetto all'ellisse sono le  foglie.  Questo
ordinamento   strutturale   del   logotipo    e'    orientato    alla
riorganizzazione delle potenzialita' informative ed energetiche messe
in atto dalla disposizione di forme semplici. I segni elementari sono
usati proprio per rivalutare la capacita' di sintesi e  di  relazione
con i processi di percezione primaria attuati dall'osservatore. 
    I caratteri  tipografici  scelti  sono  l'Officina  Sans  Book  e
l'Officina Sans Bold. I colori utilizzati  sono:  arancione  (Pantone
151 C), verde (Pantone 368 C) e  nero.  Declinazione  in  policromia:
arancione M60% Y100%, verde C60% Y100%, nero. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico