(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  27
  MARZO 2026, N. 38 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Trattamento IVA delle  operazioni  permutative  e  delle
dazioni di pagamento). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: 
      "d) per  le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 11, dal valore monetario dei  beni  e  dei  servizi  che
formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal  contratto.
In ogni caso, tale valore non  puo'  essere  inferiore  all'ammontare
complessivo dei costi riferibili  alle  cessioni  effettuate  e  alle
prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento  in
cui si effettuano dette operazioni". 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  alle  operazioni
effettuate  in  esecuzione  di  contratti  stipulati  o  rinnovati  a
decorrere dal 1° gennaio  2026.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti
adottati in conformita' all'articolo 1, comma  138,  della  legge  30
dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Per  le
operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima  del
1°  gennaio  2026  sono  fatti  salvi  i  comportamenti  adottati  in
conformita' alla disciplina vigente alla data del  31  dicembre  2025
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta
o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata. 
    3. I commi 138 e 139 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2025, n. 199, sono abrogati. 
    4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
legislative in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  di  cui  al
decreto legislativo  19  gennaio  2026,  n.  10,  la  lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente: 
      "d) per  le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 30, dal valore monetario dei  beni  e  dei  servizi  che
formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal  contratto.
In ogni caso, tale valore non  puo'  essere  inferiore  all'ammontare
complessivo dei costi riferibili  alle  cessioni  effettuate  e  alle
prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento  in
cui si effettuano dette operazioni"». 
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis  (Imposizione  fiscale  dei  redditi  dei  lavoratori
marittimi). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e'  aggiunta
la seguente: 
        "d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente  prestato
dai lavoratori  marittimi  residenti  in  Italia,  imbarcati  per  un
periodo superiore a 183 giorni  nell'arco  di  dodici  mesi  su  navi
battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   annotate
nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter"; 
      b) all'articolo 51, comma  8-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano
ai redditi di lavoro dipendente percepiti  dai  lavoratori  marittimi
imbarcati sulle navi". 
    2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e'
abrogato. 
    3. Quando le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche dei redditi di cui alla lettera  d-quater)  del  comma  3
dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 
    Art.  2-ter  (Modifica  all'articolo  48-bis,  comma  1-ter,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973). -  1.
All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:  "di  qualunque
ammontare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per   un   ammontare
complessivo pari almeno a cinquemila euro"». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, il capoverso 4-nonies e' ridenominato «4-novies». 
  All'articolo 6: 
    al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le  seguenti:
«di euro»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
2025, n. 33, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le
seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo,  limitatamente
ai  compensi  comunque   denominati   percepiti   per   la   vendita,
l'emissione,  la  prenotazione  o  l'intermediazione   dei   medesimi
documenti di viaggio,". 
      2-ter. All'articolo  25-bis,  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  le
parole: "trasporti di persone," sono inserite le  seguenti:  "nonche'
dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  limitatamente  ai  compensi
comunque  denominati  percepiti  per  la  vendita,  l'emissione,   la
prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,". 
      2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  2-bis
e 2-ter, valutati in 7,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e  3,3
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo». 
  All'articolo 7: 
    al comma 3, le parole: «del presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei commi 1 e 2»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 16 del  decreto  legislativo  12  febbraio
2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  1,  dopo  la  lettera  b-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
          "b-ter) maggiorazione delle quote  di  ammortamento  e  dei
canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"; 
        b) al comma 2, dopo le parole: "la  maggiorazione  del  costo
del lavoro" sono inserite le  seguenti:  ",  la  maggiorazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria"». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni in  materia  di  concordato  preventivo
biennale). - 1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto  legislativo
12 febbraio 2024,  n.  13,  dopo  la  lettera  c)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      "c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta  antecedente
a quelli cui si riferisce la proposta i  contribuenti  presentano  un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore  a
8; 
      c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a
quelli cui si riferisce la  proposta  i  contribuenti  presentano  un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore  a
6". 
    2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
      "5-ter. Per il 2026 i programmi informatici  di  cui  al  comma
5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026". 
    3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla  proposta
di  concordato,  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,   del   decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' differito al 31 ottobre  2026
ovvero all'ultimo giorno del  decimo  mese  successivo  a  quello  di
chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con  periodo  d'imposta
non coincidente con l'anno solare». 
  All'articolo 8: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato  le
comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10,  primo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore
dei  servizi   energetici   S.p.A.   (GSE)   la   comunicazione   che
l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti  di  ammissibilita'
previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made  in  Italy
24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  6
agosto 2024,  nonche'  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili,
spetta,  nell'anno  2026,  un  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per  l'anno
2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del  credito  d'imposta
richiesto  con  le  predette  comunicazioni  con   riferimento   agli
investimenti relativi agli allegati A  e  B  annessi  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al  fine  di  assicurare  chiarezza  applicativa  e  la
conseguente  tutela   della   competitivita'   e   della   sovranita'
industriale europea nel settore  marittimo,  la  lettera  r-ter)  del
comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.
47, si interpreta nel senso che gli interventi  di  decarbonizzazione
del settore  marittimo,  compreso  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica  di
quelle  esistenti,  nonche'  l'applicazione  sui  mezzi   navali   di
tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero  emissioni  e
di generazione delle navi devono essere  realizzati  presso  cantieri
navali situati all'interno dell'Unione europea»; 
    al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «di  cui  al  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  comma  1»,  al
terzo periodo, le parole: «del reddito nonche'» sono sostituite dalle
seguenti:  «del  reddito  ne'»  e,  al  quarto  periodo,  le  parole:
«all'articolo   articolo»    sono    sostituite    dalle    seguenti:
«all'articolo» e le parole: «decreto del  Ministro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «citato decreto del Ministro»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  1  e'  concesso  un
contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2028. Il contributo e' concesso in proporzione alle  spese
sostenute   per   gli   investimenti    in    impianti    finalizzati
all'autoproduzione  di  energia  elettrica   da   fonti   rinnovabili
destinata  all'autoconsumo,  comprese  le  spese  per  i  sistemi  di
accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto  del  principio  di  non
arrecare un danno significativo  all'ambiente  (DNSH)  e  alle  spese
sostenute  per  le  certificazioni   relative   alla   documentazione
contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della  riduzione
dei  consumi  energetici  e  della  conformita'  al  principio  DNSH,
rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle  comunicazioni  di
cui al comma 1. Il contributo di  cui  al  presente  comma  non  puo'
eccedere per  ciascuna  istanza  l'ammontare  del  credito  d'imposta
richiesto con le predette comunicazioni per  le  medesime  spese.  Il
Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede  all'erogazione
dei contributi, sulla base delle  informazioni  fornite  dal  GSE  in
relazione alle spese sostenute, secondo le modalita' individuate  con
proprio  decreto.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese  e
del made in Italy. Il contributo non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  nonche'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
    al comma 4, le parole: «537  milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Agli oneri derivanti  dal  comma  3-bis,  pari  a  57,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027
e a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 18. 
      4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del  Porto  di
Piombino, e in particolare per il completamento della  banchina  nord
del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita  dei  progetti  di
reindustrializzazione   del   polo   siderurgico   finalizzati   alla
riqualificazione   economico-produttiva   dello   stesso    e    alla
salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30
milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028. 
      4-quater. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi  di  progettazione
tecnico-economica delle opere infrastrutturali e  alla  realizzazione
delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in
Italy sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a
seguito  di   richiesta   corredata   del   quadro   economico,   dei
cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  e  dei  codici  unici  di
progetto (CUP). 
      4-quinquies. Agli oneri di  cui  al  comma  4-ter,  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136. 
      4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e  la  crescita  delle
imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy, un Fondo con  una  dotazione  finanziaria  complessiva  di  20
milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per  l'accesso  al
credito in regime de minimis, sotto  forma  di  contributi  in  conto
interessi, in  relazione  a  programmi  di  investimento  o  progetti
qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese. 
      4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita'   di   funzionamento,   di   intervento   e   di   gestione
dell'intervento,  i  criteri  e  le   modalita'   di   accesso   alle
agevolazioni  nonche'  ogni  ulteriore  disposizione  necessaria  per
l'attuazione del comma 4-sexies. 
      4-octies. Agli oneri di  cui  al  comma  4-sexies,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 
      4-novies.  In  ragione  dello   straordinario   rilievo   della
trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli  2027"  sin  dal
suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al  24  maggio  2026  in
occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's
Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia,  costituite
nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre  partecipanti,  sono
esentate dall'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e  dall'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  per  le  attivita'  svolte  in
conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra  il  1°
gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che  tali  attivita'
siano direttamente ed esclusivamente  correlate  alla  partecipazione
all'evento. Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano,
alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite
in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o
dalle squadre partecipanti. 
      4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi  assimilati
a quelli  di  lavoro  dipendente  e  i  redditi  di  lavoro  autonomo
percepiti negli anni 2026 e  2027  dai  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore
o alle squadre  partecipanti  in  relazione  allo  svolgimento  della
trentottesima  edizione  della  "America's  Cup  -  Napoli  2027"   e
direttamente  correlate  alla  loro  partecipazione  all'evento   non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche e  non  sono  soggetti  a  ritenute  di
acconto o di imposta, ne'  ad  imposte  sostitutive  sui  redditi.  I
redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al  presente  comma,
percepiti negli anni 2026  e  2027  dai  soggetti  che  nel  medesimo
periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro  attivita'  e
divengono  fiscalmente  residenti   nel   territorio   dello   Stato,
concorrono, per le medesime annualita', alla formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 35  per  cento  del  loro  ammontare.  I
benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili  con  quelli
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.
209, dall'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  in
materia di competitivita' nel settore marittimo». 
   Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Misure in materia di accise). -  1.  In  continuita'
con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo  2026,
n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale
usati come carburanti, di cui all'allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  sono  rideterminate,
dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure: 
      a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; 
      b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro  per
1000 litri; 
      c) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
167,77 euro per mille chilogrammi; 
      d) gas naturale usato come  carburante:  zero  euro  per  metro
cubo. 
    2. Per il medesimo periodo di  cui  al  comma  1,  l'aliquota  di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28
marzo 2025, n.  43,  applicata  ai  gasoli  paraffinici  ottenuti  da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come  carburanti,  che  soddisfano  le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento
(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri. 
    3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308  milioni
di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 18. 
    Art. 8-bis.1 (Disposizioni in materia di sorveglianza dei  prezzi
dei carburanti). - 1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il  Garante
per la  sorveglianza  dei  prezzi  rilevi,  in  occasione  di  eventi
straordinari o di particolari condizioni  socio-economiche  locali  o
internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del
prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle  imprese
e del made in  Italy  una  relazione  scritta.  In  questo  caso,  su
segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il  Ministro
delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare
lo speciale regime di controllo  dei  fenomeni  distorsivi  lungo  la
filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti. 
    Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina
a favore delle imprese agricole).  -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli
effetti economici derivanti dal  perdurare  dell'aumento  eccezionale
del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi
internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite  di
30 milioni di euro per l'anno  2026,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e
benzina per l'alimentazione  dei  mezzi  utilizzati  per  l'esercizio
delle  attivita'  agricole,  compreso  il  riscaldamento   di   serre
destinate  alla  coltivazione  di  piante  orticole,  un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del  carburante  effettuato  nel
mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
    2. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2026. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla  formazione  del
reddito dell'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile  con  altre
agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
    3. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato  entro  il  3  maggio  2026,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al
comma 1, con particolare riguardo alle procedure di  concessione  del
contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,  anche  ai  fini  del
rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  documentazione
richiesta,  alle  condizioni  di  revoca  e   all'effettuazione   dei
controlli. 
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nel
rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.  Ai
relativi adempimenti provvede il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30  milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. 
    Art.    8-quater    (Misure    urgenti    per     il     sostegno
all'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  impattate   dal
rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1.
Nel limite di 800 milioni di  euro  delle  disponibilita'  del  fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,  del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma
2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo  perduto  di  cui
all'articolo 72, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' incrementato fino al 20 per cento  dei  finanziamenti
concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo   comma,   del   citato
decreto-legge n. 251 del 1981. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di
finanziamento agevolato a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  se
sussistono le seguenti condizioni: 
      a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026; 
      b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative  volte  alla
transizione digitale o ecologica di cui all'articolo  7  del  decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  164  del  15
luglio 2023; 
      c) le imprese richiedenti hanno subito un  impatto  negativo  a
causa  del  rincaro  dei  costi  energetici  o  una  diminuzione  del
fatturato o dei flussi di cassa in relazione al  conflitto  nell'area
del Golfo Persico. 
    3. Il cofinanziamento a fondo  perduto  di  cui  al  comma  1  e'
elevato fino al 30  per  cento  per  le  imprese  qualificabili  come
piccola e media impresa (PMI) come  individuate  dall'allegato  1  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
    4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto  di
cui ai commi 1 e 3 sono  autorizzate,  complessivamente,  nel  limite
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di  140  milioni  di
euro per l'anno 2027. 
    5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di  cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo'
stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al  comma
2 nonche' i termini e le modalita' per  l'applicazione  della  misura
prevista dal presente articolo». 
  All'articolo 9: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13  maggio  1999,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea,  le  parole:  "Per  le  associazioni  sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI  o  dalle
Federazioni  sportive  nazionali  purche'  riconosciute  da  enti  di
promozione  sportiva"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Per   le
associazioni  e  le  societa'  sportive   dilettantistiche   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36"; 
        b) alla lettera a),  le  parole:  "dalle  associazioni"  sono
soppresse». 
  All'articolo 10: 
    al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «riscossione  di  cui»  sono
sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo  1,  comma  95,  alinea,  della  legge  30
dicembre  2025,  n.  199,  le  parole:  "in  caso  di  mancato  o  di
insufficiente versamento" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di
mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di  cui
alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a  cinque
giorni". 
      2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, la  parola:  "Ministro"  e'  sostituita  dalla
seguente: "Ministero"». 
  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta  provinciale
di trascrizione). - 1. All'articolo 56  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione  di  cui
all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285"; 
      b) al comma 1-bis: 
        1) le parole: "ove ha sede legale  o  residenza  il  soggetto
passivo, inteso come avente causa o intestatario  del  veicolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "ove  il  soggetto  passivo,  inteso  come
avente causa o intestatario del veicolo,  ha  la  sede  legale  o  la
residenza"; 
        2) sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  i
soggetti  passivi  che  operano  professionalmente  nel  settore  del
noleggio dei veicoli, nel caso in cui la  sede  legale  sia  distinta
dalla sede in cui avviene la gestione  ordinaria  in  via  principale
dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima  costituisce  la
sede  da  considerare  ai  fini  della   destinazione   del   gettito
dell'imposta.  In  caso  di  persone  giuridiche  con   sede   legale
all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu'
sedi secondarie in Italia, la provincia  o  la  citta'  metropolitana
destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria
in  cui   avviene   la   gestione   ordinaria   in   via   principale
dell'attivita'"; 
      c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter. Per i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  1-bis,  le
comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati  nel  medesimo
comma 1-bis  alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, riguardanti  la  sede  della
persona giuridica, costituiscono dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti  passivi  di  cui  al
comma 1-bis, gia'  iscritti  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e   agricoltura,   procedono   all'aggiornamento   delle
comunicazioni  fornite  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai
sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In  caso
di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente,  si
applica il comma 1-bis"; 
      d) al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "le formalita'"; 
      e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. In caso di parziale od omesso  versamento,  l'imposta
e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto
anno successivo a quello in cui il  versamento  e'  stato  o  avrebbe
dovuto essere effettuato. Il  rimborso  delle  somme  versate  e  non
dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro  il  termine
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui  e'
stato accertato il diritto  alla  restituzione.  La  provincia  o  la
citta'  metropolitana  provvede  ad  effettuare  il  rimborso   entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"; 
      f) al comma 5, le parole: "al comma 4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 4 e 4-bis"; 
      g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Ai fini della realizzazione delle  proprie  politiche
tributarie, le province e le  citta'  metropolitane  accedono,  senza
oneri  aggiuntivi,   alle   banche   dati   del   pubblico   registro
automobilistico e  della  motorizzazione  civile,  secondo  modalita'
disciplinate con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026"; 
      h) il comma 10 e' abrogato. 
    Art. 10-ter (Modifica del comma 3 dell'articolo 156  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006). - 1. Il comma 3 dell'articolo  156  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      "3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della  tariffa
puo' essere affidata ai soggetti pubblici e  privati  iscritti  nella
sezione  prima  dell'albo  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  mediante  procedimento  ad
evidenza pubblica". 
    Art. 10-quater (Misure in materia di  termini  per  l'entrata  in
vigore delle norme recate dai  decreti  legislativi  attuativi  della
delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge  9  agosto
2023, n. 111). - 1. In  conseguenza  della  modifica  della  data  di
decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo  4,
commi da  1  a  5,  del  decreto-legge  31  dicembre  2025,  n.  200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.  26,
per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale
alla  precedente  data  di  decorrenza  del  1°  gennaio  2026,  sono
prorogate le norme in vigore al  31  dicembre  2025  fino  alla  data
prevista dal medesimo articolo 4. 
    Art.  10-quinquies  (Estensione  della  procedura  di  accesso  e
gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi  da
82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti
territoriali). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi  da  82  a
101, della legge 30 dicembre 2025,  n.  199,  si  applicano,  con  le
seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non,  con  esclusione
di quelli derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei  conti,
risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre
2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali
che, nell'esercizio della propria e autonoma potesta' impositiva,  ne
abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione  vigente
per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate: 
      a)  a  decorrere  dal  15  settembre   2026,   l'agente   della
riscossione rende disponibili ai debitori,  nell'area  riservata  del
proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i
carichi definibili; 
      b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il  31  ottobre
2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n.
199 del 2025, con le modalita', esclusivamente  telematiche,  che  lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale  entro
il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata  entro
la data del 31 ottobre 2026; 
      c) il pagamento  delle  somme  dovute  per  la  definizione  e'
effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o  nel  numero
massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari  ammontare,  con
scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31  luglio,  il
30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere  dal  2027.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del
3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027; 
      d) l'agente della riscossione invia  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del  2025  entro  il  31
dicembre 2026; 
      e) gli effetti di cui all'articolo 1,  comma  94,  lettera  a),
della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31  gennaio
2027; 
      f)  per  le  sanzioni  amministrative,  comprese   quelle   per
violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30
aprile 1992, n.  285,  diverse  da  quelle  irrogate  per  violazioni
tributarie,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di
cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24  novembre  1981,  n.
689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a  titolo
di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112. 
    2. I provvedimenti adottati dagli enti  creditori  ai  sensi  del
comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli  stessi
enti  e  comunicati,  entro  il  30  giugno  2026,  all'agente  della
riscossione con le modalita' che lo stesso agente  rende  disponibili
nel proprio sito internet istituzionale entro il 15  giugno  2026.  I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e  all'articolo  1,  comma  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione  nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono  trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici». 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, capoverso 3-ter,  dopo  le  parole:  «predetto  testo
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986». 
  All'articolo 12: 
    al comma 2, le parole: «in vigore  del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 12-bis (Interpretazione autentica dell'articolo  35,  comma
11, della legge n. 182 del 2025). - 1. L'articolo 35, comma 11, terzo
periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso
che   il   trasferimento   della   proprieta'   dei   beni   immobili
all'Automobile  Club  d'Italia,  previsto   dal   medesimo   articolo
nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa'  in  house
denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e  immobili
Societa' per  Azioni"  e'  esente  da  qualsiasi  imposta  diretta  e
indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.  Resta  fermo  che
non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo
gia' effettuati in relazione alla predetta operazione». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, la  parola:  «2026»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«nell'anno 2026» e la parola: «2028» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«nell'anno 2028»; 
    al comma 2, alle parole: «pari a» e' premesso il  seguente  segno
di interpunzione: «,». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1,  le  parole:  «nella  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge»; 
    al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «5 gennaio 1967»  e  dopo  le  parole:  «euro  561.089»  e'
inserita la seguente: «annui». 
  Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   14-bis   (Integrazione   delle    misure    di    riforma
dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e  completamento
del federalismo fiscale). -  1.  All'articolo  5-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Al personale  non  dirigente  appartenente  alla  struttura
tributaria  competente,  coinvolto  nelle  attivita'   di   verifica,
controllo e riscossione dei tributi, e al personale  partecipante,  a
vario titolo, alle attivita' propedeutiche al  recupero  fiscale  dei
tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, nel caso in  cui  l'attivita'  di  accertamento  non  sia
affidata  in  concessione,   e'   riconosciuto,   nell'ambito   della
contrattazione  integrativa  e  delle  risorse  del   Fondo   risorse
decentrate, un incremento della quota  dei  compensi  correlato  alla
performance  conseguita,  sulla  base  del  sistema  di   valutazione
adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare  del
30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo". 
    Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie  urgenti  per  l'attuazione
della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102). - 1. Per  dare
attuazione al criterio di delega di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), della legge 4 luglio 2024,  n.  102,  i  relativi  oneri,
quantificati all'articolo 4, comma  1,  della  medesima  legge,  sono
incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
    2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio  2024,  n.  102,
dopo le parole: "compensazione al  loro  interno"  sono  inserite  le
seguenti: "o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni  di
euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2028   e   2029,   degli   accantonamenti   relativi   al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  dei
fondi speciali di cui all'articolo  1,  comma  756,  della  legge  30
dicembre 2025, n. 199". 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3, lettera a),» sono
inserite le seguenti: «dopo le parole: "dei  soggetti  privati"  sono
inserite   le   seguenti:   "e   delle   associazioni    maggiormente
rappresentative  degli  operatori  educatori   finanziari   e   degli
operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni
dei  consumatori"  sono  inserite  le   seguenti:   ",   associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori  finanziari  e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»; 
      alla  lettera  e),  capoverso  8-bis,  le   parole:   «Comitato
nazionale per l'educazione economica e finanziaria»  sono  sostituite
dalla seguente: «Comitato», dopo le parole: «esperti  nella  materia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  di  componenti  delle  associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori  finanziari  e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»  e
le parole: «cui e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
quali e' riconosciuto»; 
      dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
        «f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "la  Commissione  di
vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonche' con
le  associazioni   maggiormente   rappresentative   degli   operatori
educatori finanziari  e  degli  operatori  e  degli  utenti  bancari,
finanziari e assicurativi"; 
        f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: 
          "10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il  Comitato,  sottoscrive  appositi  accordi  con  la  Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le societa'  e  la  borsa,  la
Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di  tutela
dei consumatori e dei lavoratori al fine  di  promuovere  la  cultura
dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa  e  previdenziale
direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della  legge  20  agosto
2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  con  le   associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori  finanziari  e
degli operatori e degli utenti bancari,  finanziari  e  assicurativi,
sentito il Comitato per la programmazione e  il  coordinamento  delle
attivita' di educazione finanziaria"». 
  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 15-bis (Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
- 1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, le parole:  "e  alle  carte  prepagate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e alla moneta elettronica come definita  dall'articolo  1,
comma 2, lettera h-ter), del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385". 
    Art. 15-ter (Disposizione di interpretazione autentica in materia
di fornitura della polizza assicurativa sanitaria  per  il  personale
della  scuola).  -  1.  Ai  fini  dell'affidamento  del  servizio  di
copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma  6,
del  decreto-legge  14   marzo   2025,   n.   25,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della  gara,
indetta  dalla  Consip  S.p.A.,  per  la  fornitura  di  una  polizza
sanitaria per il personale della scuola, si  intende  per  "personale
della scuola" il personale docente, ivi compreso quello di  religione
cattolica, quello educativo e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
(ATA), i dirigenti scolastici, nonche' il personale  in  servizio,  a
qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero  dell'istruzione  e
del merito. In sede di prima applicazione,  per  la  definizione  dei
criteri e  delle  modalita'  di  accesso  al  sistema  di  assistenza
integrativa da parte del personale di cui  al  primo  periodo  si  fa
riferimento alla  contrattazione  collettiva  integrativa  a  livello
nazionale del solo comparto istruzione e ricerca». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, dopo le parole: «(UE)  2024/2841»  sono  inserite  le
seguenti: «del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2024». 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Disposizioni in materia di  termini  per  i  comuni
situati in regioni colpite dagli  eventi  meteorologici  verificatisi
nell'anno 2026). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo  13,  comma
3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026,  n.  59,  si  applicano  a
tutti gli enti locali di cui all'articolo 2  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  delle  regioni  colpite  da
eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in  conseguenza  dei
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, dopo le parole: «e' incrementato di» sono inserite le
seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e sono aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Il Fondo per la gestione  delle  emergenze
in agricoltura, di cui all'articolo 1,  comma  443,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al
potenziamento del Fondo  nazionale  per  l'efficienza  energetica  e'
autorizzata la spesa ulteriore di 175  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6  milioni  di
euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno  2030  e  di
30,1 milioni di euro  per  l'anno  2031.  Per  il  finanziamento  dei
contratti di sviluppo, disciplinati ai  sensi  dell'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa  ulteriore
di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro  per
l'anno 2028, di 17,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  di  10,65
milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per  l'anno
2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di  ulteriori  9,45
milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per  l'anno
2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di  7,46  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno  2031.  Per
le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  648,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  4,05
milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro  per  l'anno
2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029,  di  3,19  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per  l'anno  2031.  Il
fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026»; 
    al comma 2: 
      l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti  dal
comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma
1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1,  11,  comma  1,  13,
commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in  401,88  milioni
di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6
milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031,  233,6
milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e  61,6  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25  milioni  di  euro
per l'anno 2026, 314,75  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  254,5
milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032  al
2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035  e  0,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) quanto a 60,3 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  54,05
milioni di euro per l'anno 2027, 46,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno  2035  e
50,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2036,  mediante
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dagli
articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma  1,  e
delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»; 
      alla  lettera  b),  le  parole:  «537  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni di euro»; 
      dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        b-bis) quanto a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  80
milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
        b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme  disponibili  in  conto  residui  nell'ambito  dello  stato  di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
        b-quater) quanto a  64  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  per  detto  importo,
acquisite all'erario; 
        b-quinquies) quanto a 497,626  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, mediante corrispondente utilizzo di quota  parte  dei  proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto  serra
dell'anno 2025, di cui all'articolo  23  del  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al  secondo
periodo del comma 4  del  medesimo  articolo  23.  Tale  quota  resta
definitivamente acquisita all'erario; 
        b-sexies) quanto a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
        b-septies)  quanto  a  euro  333.924.858  per  l'anno   2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto  a
euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   7,   del   decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 
        b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno  2026,  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
        b-novies) quanto a euro 398.600  per  l'anno  2026,  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 199; 
        b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026,  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
        b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno  2026,  mediante
utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102; 
        b-duodecies)  quanto  a  euro  3.000.000  per  l'anno   2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
        b-terdecies)  quanto  a  euro  11.799.752  per  l'anno  2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
47; 
        b-quaterdecies) quanto a euro  20.000.000  per  l'anno  2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16  settembre  2024,  n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024,  n.
166; 
        b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5,  comma  12,  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
        b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027,
199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro  per  l'anno
2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni  di  euro  per
l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma
519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»; 
      alla lettera c), le parole: «per l'anno 2032,» sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2032 e»; 
      al comma 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi
1 e 2, e agli articoli 2,  5,  10,  14,  comma  3,  15  e  16,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1
e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8,  commi
da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e  16,»  e
le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite  dalle  seguenti:
«senza nuovi o maggiori». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
    «Art. 18-bis (Modifiche ai commi 383 e  383-bis  dell'articolo  1
della legge n. 207 del 2024). - 1.  All'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"A seguito dell'adozione  del  Programma  operativo  da  parte  della
struttura  commissariale,  le  risorse  di  cui  al  comma  381  sono
assegnate ed erogate, in  anticipazione,  nella  misura  del  20  per
cento. A seguito della positiva valutazione del  Programma  operativo
da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri  affiancanti,  oltre  che
del recepimento delle eventuali relative prescrizioni  vincolanti  di
cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381  sono  assegnate
ed erogate nella misura del 50 per  cento,  comprensivo  del  20  per
cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine  di
sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo
da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti"; 
      b) al  comma  383-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2027"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028"».