Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27
MARZO 2026, N. 38
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle
dazioni di pagamento). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare
complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle
prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in
cui si effettuano dette operazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni
effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a
decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le
operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del
1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in
conformita' alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta
o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2025, n. 199, sono abrogati.
4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare
complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle
prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in
cui si effettuano dette operazioni"».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori
marittimi). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta
la seguente:
"d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato
dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un
periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi
battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate
nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter";
b) all'articolo 51, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano
ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi
imbarcati sulle navi".
2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e'
abrogato.
3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3
dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
Art. 2-ter (Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). - 1.
All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di qualunque
ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare
complessivo pari almeno a cinquemila euro"».
All'articolo 3:
al comma 2, il capoverso 4-nonies e' ridenominato «4-novies».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti:
«di euro»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le
seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente
ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita,
l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi
documenti di viaggio,".
2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "trasporti di persone," sono inserite le seguenti: "nonche'
dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi
comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la
prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,".
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis
e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dei commi 1 e 2»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio
2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la
seguente:
"b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1,
commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199";
b) al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del costo
del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo
biennale). - 1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
"c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente
a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a
8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a
quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a
6".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma
5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026".
3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta
di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' differito al 31 ottobre 2026
ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare».
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le
comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore
dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che
l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilita'
previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 2024, nonche' dell'esaurimento delle risorse disponibili,
spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno
2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta
richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli
investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la
conseguente tutela della competitivita' e della sovranita'
industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del
comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione
del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza
energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di
quelle esistenti, nonche' l'applicazione sui mezzi navali di
tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e
di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri
navali situati all'interno dell'Unione europea»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui al presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al
terzo periodo, le parole: «del reddito nonche'» sono sostituite dalle
seguenti: «del reddito ne'» e, al quarto periodo, le parole:
«all'articolo articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo» e le parole: «decreto del Ministro» sono sostituite
dalle seguenti: «citato decreto del Ministro»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso un
contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno
2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro
per l'anno 2028. Il contributo e' concesso in proporzione alle spese
sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati
all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di
accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non
arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese
sostenute per le certificazioni relative alla documentazione
contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione
dei consumi energetici e della conformita' al principio DNSH,
rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di
cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non puo'
eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta
richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione
dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in
relazione alle spese sostenute, secondo le modalita' individuate con
proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e
del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi nonche' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027
e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi
dell'articolo 18.
4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di
Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord
del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di
reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla
riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla
salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30
milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione
tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione
delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in
Italy sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a
seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di
progetto (CUP).
4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136.
4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle
imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20
milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno
2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al
credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto
interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti
qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita' di funzionamento, di intervento e di gestione
dell'intervento, i criteri e le modalita' di accesso alle
agevolazioni nonche' ogni ulteriore disposizione necessaria per
l'attuazione del comma 4-sexies.
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della
trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" sin dal
suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in
occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's
Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite
nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono
esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in
conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita'
siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione
all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite
in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o
dalle squadre partecipanti.
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore
o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della
trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" e
direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di
acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I
redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma,
percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo
periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I
benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.
209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in
materia di competitivita' nel settore marittimo».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In continuita'
con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026,
n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul
gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale
usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,
dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per
1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro
cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di
accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da
sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo
tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le
condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni
di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-bis.1 (Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi
dei carburanti). - 1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante
per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi
straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o
internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del
prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese
e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su
segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro
delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare
lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la
filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina
a favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale
del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi
internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite di
30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e
benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
delle attivita' agricole, compreso il riscaldamento di serre
destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel
mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito dell'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione
richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei
controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-quater (Misure urgenti per il sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal
rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1.
Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilita' del fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma
2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato
decreto-legge n. 251 del 1981.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di
finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se
sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla
transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a
causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del
fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area
del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 e'
elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come
piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di
cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di
euro per l'anno 2027.
5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo'
stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma
2 nonche' i termini e le modalita' per l'applicazione della misura
prevista dal presente articolo».
All'articolo 9:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36";
b) alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono
soppresse».
All'articolo 10:
al comma 2, alinea, le parole: «riscossione di cui» sono
sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, le parole: "in caso di mancato o di
insufficiente versamento" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di
mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui
alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque
giorni".
2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla
seguente: "Ministero"».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale
di trascrizione). - 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui
all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285";
b) al comma 1-bis:
1) le parole: "ove ha sede legale o residenza il soggetto
passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo" sono
sostituite dalle seguenti: "ove il soggetto passivo, inteso come
avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la
residenza";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i
soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del
noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta
dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale
dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la
sede da considerare ai fini della destinazione del gettito
dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale
all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu'
sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana
destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria
in cui avviene la gestione ordinaria in via principale
dell'attivita'";
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le
comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo
comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della
persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al
comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle
comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai
sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso
di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si
applica il comma 1-bis";
d) al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "le formalita'";
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta
e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe
dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non
dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e'
stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la
citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza";
f) al comma 5, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 4 e 4-bis";
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche
tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza
oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro
automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita'
disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026";
h) il comma 10 e' abrogato.
Art. 10-ter (Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto
legislativo n. 152 del 2006). - 1. Il comma 3 dell'articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
"3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa
puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella
sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad
evidenza pubblica".
Art. 10-quater (Misure in materia di termini per l'entrata in
vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della
delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto
2023, n. 111). - 1. In conseguenza della modifica della data di
decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4,
commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26,
per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale
alla precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono
prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data
prevista dal medesimo articolo 4.
Art. 10-quinquies (Estensione della procedura di accesso e
gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da
82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti
territoriali). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a
101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le
seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione
di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali
che, nell'esercizio della propria e autonoma potesta' impositiva, ne
abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della
riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del
proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i
carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre
2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n.
199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro
il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro
la data del 31 ottobre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e'
effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero
massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con
scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il
30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del
3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31
dicembre 2026;
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a),
della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio
2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per
violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di
cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo
di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del
comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi
enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della
riscossione con le modalita' che lo stesso agente rende disponibili
nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici».
All'articolo 11:
al comma 2, capoverso 3-ter, dopo le parole: «predetto testo
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «in vigore del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto».
Nel capo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma
11, della legge n. 182 del 2025). - 1. L'articolo 35, comma 11, terzo
periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso
che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili
all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo
nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house
denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili
Societa' per Azioni" e' esente da qualsiasi imposta diretta e
indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che
non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo
gia' effettuati in relazione alla predetta operazione».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «2026» e' sostituita dalle seguenti:
«nell'anno 2026» e la parola: «2028» e' sostituita dalle seguenti:
«nell'anno 2028»;
al comma 2, alle parole: «pari a» e' premesso il seguente segno
di interpunzione: «,».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla legge»;
al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967» sono sostituite dalle
seguenti: «5 gennaio 1967» e dopo le parole: «euro 561.089» e'
inserita la seguente: «annui».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Integrazione delle misure di riforma
dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento
del federalismo fiscale). - 1. All'articolo 5-bis, comma 3, del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al personale non dirigente appartenente alla struttura
tributaria competente, coinvolto nelle attivita' di verifica,
controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a
vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero fiscale dei
tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, nel caso in cui l'attivita' di accertamento non sia
affidata in concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della
contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse
decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla
performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione
adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare del
30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo".
Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione
della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102). - 1. Per dare
attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri,
quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono
incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102,
dopo le parole: "compensazione al loro interno" sono inserite le
seguenti: "o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di
euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei
fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30
dicembre 2025, n. 199".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3, lettera a),» sono
inserite le seguenti: «dopo le parole: "dei soggetti privati" sono
inserite le seguenti: "e delle associazioni maggiormente
rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli
operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni
dei consumatori" sono inserite le seguenti: ", associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, le parole: «Comitato
nazionale per l'educazione economica e finanziaria» sono sostituite
dalla seguente: «Comitato», dopo le parole: «esperti nella materia»
sono inserite le seguenti: «e di componenti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e
le parole: «cui e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «ai
quali e' riconosciuto»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonche' con
le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori
educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari,
finanziari e assicurativi";
f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:
"10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca
d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela
dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura
dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale
direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto
2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "e con le associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi,
sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria"».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
- 1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: "e alle carte prepagate" sono sostituite dalle
seguenti: "e alla moneta elettronica come definita dall'articolo 1,
comma 2, lettera h-ter), del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385".
Art. 15-ter (Disposizione di interpretazione autentica in materia
di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale
della scuola). - 1. Ai fini dell'affidamento del servizio di
copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6,
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara,
indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura di una polizza
sanitaria per il personale della scuola, si intende per "personale
della scuola" il personale docente, ivi compreso quello di religione
cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), i dirigenti scolastici, nonche' il personale in servizio, a
qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e
del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei
criteri e delle modalita' di accesso al sistema di assistenza
integrativa da parte del personale di cui al primo periodo si fa
riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello
nazionale del solo comparto istruzione e ricerca».
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «(UE) 2024/2841» sono inserite le
seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di termini per i comuni
situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi
nell'anno 2026). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a
tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da
eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza».
All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «e' incrementato di» sono inserite le
seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Il Fondo per la gestione delle emergenze
in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro per
l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al
potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e'
autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno
2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di
euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di
30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei
contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore
di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per
l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65
milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno
2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45
milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno
2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di
euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05
milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno
2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di
euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il
fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026»;
al comma 2:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal
comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma
1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13,
commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni
di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6
milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6
milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno
2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro
per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5
milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno
2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al
2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05
milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno
2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e
50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e
delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;
alla lettera b), le parole: «537 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni di euro»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80
milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi
dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo,
acquisite all'erario;
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra
dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta
definitivamente acquisita all'erario;
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a
euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199;
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante
utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102;
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47;
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026,
mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi
dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n.
166;
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027,
199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno
2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per
l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma
519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
alla lettera c), le parole: «per l'anno 2032,» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2032 e»;
al comma 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi
1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16,» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1
e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi
da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16,» e
le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti:
«senza nuovi o maggiori».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1
della legge n. 207 del 2024). - 1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della
struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono
assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per
cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo
da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che
del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di
cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate
ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per
cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di
sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo
da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti";
b) al comma 383-bis, le parole: "31 dicembre 2027" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028"».