(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  26
                         GIUGNO 2026, N. 107 
 
    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Alla legge 5 agosto  2022,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 9-bis, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza
annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  trasmettono  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e
completi, riguardanti il materiale  rotabile,  compreso  il  relativo
stato di manutenzione, nella propria disponibilita'  per  l'esercizio
dei servizi previsti  dai  contratti  di  servizio  pubblico  per  il
trasporto ferroviario. Sulla base dei dati  acquisiti,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale
sulla consistenza del materiale rotabile  e  del  relativo  stato  di
manutenzione, ivi compreso quello qualificabile  come  infrastruttura
essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i
predetti dati e la relazione annuale, in fase di  prima  applicazione
almeno tre mesi prima e  successivamente  almeno  dodici  mesi  prima
dell'indizione della  procedura  di  cui  al  comma  2,  al  fine  di
consentire  ai   potenziali   concorrenti   un'adeguata   valutazione
tecnico-economica propedeutica alla formulazione  dell'offerta  e  di
garantire l'effettiva parita' di trattamento"; 
          b) dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente: 
          "Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie  di  accesso
al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello
Stato all'operatore entrante selezionato in base  alla  procedura  di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di  accesso
trasparenti e non discriminatorie"»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma  7,  lettera  h),  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole:  "promozione  del
trasporto multimodale," sono inserite  le  seguenti:  "specificamente
calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici  del
settore industriale e della rete  dei  poli  logistici,  al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  del  trasporto   ferroviario   delle   merci,
nonche'"»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di consentire la realizzazione  del  progetto
di fattibilita' tecnica ed economica  e  del  progetto  esecutivo  di
nuove  opere  viarie  di  collegamento  tra   le   aree   urbanizzate
nell'ambito del  territorio  comunale,  e'  assegnato  al  comune  di
Serravalle Scrivia un contributo straordinario di  300.000  euro  per
l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a  pena
di revoca, entro  il  31  dicembre  2027.  Nel  caso  di  revoca  del
contributo ai sensi  del  primo  periodo,  le  risorse  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e   rimangono   acquisite
all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  300.000
euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno  2027,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        2-ter.  Al  fine  di  potenziare  il  servizio  di  trasporto
pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno  2027,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
        2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo  periodo,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197,  dopo  le  parole:  "ANAS  Spa"  sono
inserite le seguenti:  ",  di  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente dallo Stato o dalle regioni". 
        2-quinquies.  Al  decreto-legge  11  marzo   2026,   n.   32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
voci: 
          "Lombardia -  S.S.  42  'del  Tonale  e  della   Mendola' -
Estensione della variante nei  territori  dei  comuni  di  Casazza  e
Spinone al Lago, in  continuita'  funzionale  e  progettuale  con  il
progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti  1  e  2
nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico,  mediante  ipotesi  di
articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune  di  Casazza,  tratto
Entratico-Casazza; Lotto  4 -  Comune  di  Spinone  al  Lago,  tratto
Casazza-Spinone al Lago. 
          Lombardia - S.S. 469 'Sebina  Occidentale' -  Realizzazione
della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico,
nell'ambito del completamento  della  riqualificazione  della  Sebina
Occidentale. 
          Lombardia - S.S. 671 'della  Val  Seriana' -  Realizzazione
variante all'abitato di Ponte  Nossa  nell'ambito  del  completamento
della gestione ed efficientamento del traffico urbano"; 
          b) all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la  seguente  voce:
"Lombardia -  Linea   Milano-Venezia.   Tratta   Pioltello-Treviglio.
Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008"»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro
il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  31
ottobre 2026". 
        3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti
privati, di  un  impianto  raccordato  strumentale  alla  connessione
ferroviaria del polo industriale di  Gazoldo  degli  Ippoliti  e  del
relativo binario di allaccio  alla  rete  ferroviaria  nazionale,  la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il
progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed  edilizio  l'intesa
tra  gli  enti  territoriali  interessati,  anche   ai   fini   della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensatrici.  L'intesa  tra  gli
enti  territoriali  interessati   in   ordine   alla   localizzazione
dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici  vigenti
e comprende i  titoli  abilitativi  necessari,  la  dichiarazione  di
pubblica   utilita'   e   indifferibilita'   delle   opere    nonche'
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 
        3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e  le
ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato
di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi  alla  progettazione  delle
opere, all'acquisizione  delle  aree,  alle  procedure  espropriative
nonche' alla  realizzazione,  alla  gestione,  all'esercizio  e  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere  medesime  e  ogni
altro   onere   connesso   alla    realizzazione    e    all'utilizzo
dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto  privato
di cui al medesimo comma 3-ter». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.    1-bis    (Sospensione    temporanea    del    recupero
dell'anticipazione nei  contratti  di  lavori  pubblici).  -  1.  Per
fronteggiare le  difficolta'  di  approvvigionamento  e  gli  aumenti
eccezionali dei prezzi dei  materiali  da  costruzione,  nonche'  dei
carburanti e dei prodotti  energetici,  derivanti  dai  conflitti  in
corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici
di lavori  in  corso  di  esecuzione,  le  stazioni  appaltanti  sono
autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il  recupero
dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per  il
tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. 
      2. La sospensione di  cui  al  comma  1  non  si  applica  agli
interventi finanziati, in tutto o in parte,  con  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza». 
    All'articolo 2: 
      al comma 3, le parole: «Agli oneri  derivanti  dall'attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art.  2-bis  (Disposizioni  urgenti  per  il  rimpatrio  delle
materie nucleari fissili del convertitore "Enriched URAnium COnverter
Source - EURACOS" detenuto dall'universita' degli studi di Pavia).  -
1. La realizzazione delle attivita' finalizzate  al  rimpatrio  negli
Stati Uniti d'America delle materie  nucleari  fissili  speciali  del
convertitore "Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS",  detenuto
dall'universita'  degli  studi  di  Pavia  e  depositato  presso   il
Laboratorio energia nucleare applicata,  e'  affidata  alla  societa'
Sogin S.p.A. 
      2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, per quanto
di competenza dello Stato  italiano,  e'  autorizzato  dal  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'universita'
e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale  per
la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione,  da
parte della societa' Sogin S.p.A., di un apposito piano  attuativo  e
dei relativi impegni finanziari. 
      3. Allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il
finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma  22,
della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  come  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003, n. 83». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2025, n. 113» sono sostituite  dalle  seguenti:
«relativo all'impianto  per  la  produzione  di  preridotto -  direct
reduced iron, di cui all'articolo  1,  comma  1-quater,  periodi  dal
sesto  al  decimo,  del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5», le
parole:  «convertito  con  modificazioni»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «normativa UE»
sono sostituite dalle seguenti:  «normativa  dell'Unione  europea»  e
dopo le parole: «e fermi» e' inserita la seguente: «restando». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e
gia'  rendicontati  all'Unione  europea   nell'ambito   della   linea
progettuale "Fondo  rotativo  imprese  (FRI)  per  il  sostegno  alle
imprese e gli investimenti di sviluppo",  Misura  M1C3,  Investimento
4.2.5, del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  e  nel  limite
delle risorse assegnate al medesimo investimento,  il  Ministero  del
turismo  e'  autorizzato  a  svolgere  gli   adempimenti   istruttori
necessari per la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del  termine
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233. 
        1-ter. E' autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni  di
euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per  l'anno  2027  e  di  0,7
milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un  contributo
al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione  di  un  ascensore
destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche
al  fine  di  sostenere  la  valorizzazione  turistica   delle   aree
interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro  il  31  dicembre
2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le  risorse  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato  e  rimangono  acquisite
all'erario. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo,  pari  a  1,8
milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di  euro  per  l'anno
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Consiglio  dei
ministri» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2: 
        al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo  III-bis
della medesima parte seconda del citato decreto  legislativo  n.  152
del 2006»; 
        al quinto periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al settimo periodo, dopo la parola: «Fermo»  e'  inserita  la
seguente: «restando». 
    All'articolo 6: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:   «supportare»   e'
sostituita dalla seguente: «sostenere»; 
      al comma 2: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «Al  medesimo  fine  e»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Al  fine  di  sostenere  le  attivita'
agricole durante eccezionali situazioni climatiche,  comprese  quelle
relative a straordinarie ondate di calore,» e dopo le parole: «di cui
al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      al secondo  periodo,  le  parole:  «delle  181  giornate»  sono
sostituite dalle seguenti: «di almeno 181 giornate». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la  societa'»  sono
inserite le seguenti: «"Giubileo 2025",», dopo le parole: «dal  comma
2» sono inserite le seguenti:  «del  presente  articolo»  e  dopo  le
parole: «n. 165» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo,   le   parole:   «costituita   ai   sensi
dell'articolo 1, comma  427,  della  legge  n.  234  del  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «"Giubileo 2025"»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «anni  2027  e  2028»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Progettazione e  autorizzazione  degli  interventi
necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione  e
utilizzazione  delle  risorse   idriche   superficiali   a   servizio
dell'Acquedotto della Romagna). - 1. Il Commissario straordinario  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,  e'
autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza
con gli strumenti di  pianificazione  di  bacino  distrettuale,  alla
progettazione e  all'autorizzazione  degli  interventi  necessari  al
potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione
delle risorse idriche superficiali a servizio  dell'Acquedotto  della
Romagna attraverso  il  prolungamento  della  galleria  di  gronda  a
servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso  la
rifunzionalizzazione della capacita' di invaso del lago di Quarto, al
fine di mitigare  i  gravi  effetti  dei  cambiamenti  climatici  sul
livello  di  servizio   dell'approvvigionamento   idropotabile.   Gli
interventi  di  cui  al   presente   articolo   rivestono   carattere
emergenziale e di rilevanza strategica per la  sicurezza  idrica  del
territorio. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
Commissario straordinario stipula con l'ente di  governo  dell'ambito
competente e con il gestore  unico  delle  fonti  idropotabili  della
Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, per il  coordinamento  delle  modalita'  di  attuazione
delle  opere  finanziate,  approvate  dal  consiglio   d'ambito   nel
programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI)
2024-2029 e  riconosciute  ai  sensi  del  metodo  tariffario  idrico
vigente e nei limiti delle risorse ivi previste. 
      Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo
policlinico universitario Umberto  I  di  Roma).  -  1.  All'articolo
3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma  1
sono inseriti i seguenti: 
        "1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e'
funzionale  alla  realizzazione  degli  interventi  di  rigenerazione
urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Presidente pro  tempore  della
regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con  il  compito
di assicurare il coordinamento e  l'azione  amministrativa  necessari
per l'approvazione del progetto, anche ai fini  delle  varianti  agli
strumenti urbanistici vigenti, per  la  localizzazione  del  medesimo
nonche' per la realizzazione del nuovo 'Policlinico  Umberto  I'.  Il
Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli
interventi di cui al primo periodo del presente  comma  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2030. 
        1-ter. Per l'esercizio dei  propri  compiti,  il  Commissario
straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in  deroga  a  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione   europea.   Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei  mesi
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  della  salute
una  relazione  sulle  attivita'  commissariali  e  sullo  stato   di
attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione. 
        1-quater. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  di  cui  al
comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione  e
all'approvazione  dei  progetti  nonche'  alla  realizzazione   degli
interventi di cui al comma 1-bis  sono  adottati  nell'ambito  di  un
procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione  unica,  nella
quale confluiscono tutti gli  atti  di  concessione,  autorizzazione,
approvazione,  assenso,  intesa,  parere  e  nulla   osta,   comunque
denominati, previsti dalla vigente  legislazione  in  relazione  alle
opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi  e
alle  attivita'  da  intraprendere,  e'  rilasciata  dal  Commissario
straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata
dal  medesimo  Commissario  straordinario,  in   applicazione   degli
articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Alla
conferenza  di  servizi  sono  convocate  tutte  le   amministrazioni
competenti,  ivi  comprese   quelle   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e  della
pubblica incolumita'. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
14-quinquies della citata legge n. 241  del  1990,  per  il  caso  di
determinazione  positiva  della  conferenza,  in  caso  di  dissenso,
diniego,  opposizione  o  altro  atto  equivalente   proveniente   da
un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia
idoneo a precludere, in tutto o in  parte,  la  realizzazione  di  un
intervento,  il  Commissario  straordinario,  ove  un  meccanismo  di
superamento  del  dissenso  non  sia  gia'  previsto  dalle   vigenti
disposizioni, propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione  all'esame
del Consiglio dei ministri  per  le  conseguenti  determinazioni,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400. 
      1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica  di  cui  al
comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti  i  provvedimenti  e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione,
assenso,  intesa,  parere   e   nulla   osta   comunque   denominati.
L'autorizzazione  unica  ha  effetto  di  variante   agli   strumenti
urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei  nulla  osta  e  di
ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque  denominata,  anche
ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della
realizzazione degli interventi e della loro conformita'  urbanistica,
paesaggistica e ambientale.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica
equivale a dichiarazione di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza delle opere necessarie alla realizzazione  degli  interventi,
anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  e  costituisce  titolo  per  la
localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva
di servitu' connesse  alla  realizzazione  delle  attivita'  e  delle
opere, fatto salvo il pagamento  della  relativa  indennita',  e  per
l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio,   producendo
altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36. 
        1-sexies. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  1-ter,
1-quater e 1-quinquies,  per  le  procedure  di  gara  relative  alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano  le
seguenti disposizioni: 
          a)  e'  autorizzato,   alla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura; 
          b) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in  via  di
urgenza  prima  della  stipulazione  contrattuale,  nelle  more   del
completamento delle verifiche del possesso dei  requisiti  di  ordine
generale e speciale propedeutiche alla  stipulazione  del  contratto,
con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma  3-bis,  del
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  nei  casi
di mancata  stipulazione  ovvero  di  accertamento  dell'assenza  dei
requisiti; 
          c) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari  non
inclusi  nell'appalto  iniziale,  nel  rispetto  delle   disposizioni
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
        1-septies.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il
Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, delle strutture della  regione  Lazio.
Il Commissario straordinario  puo'  altresi'  avvalersi  di  esperti,
operanti a titolo gratuito,  nominati  per  la  durata  dell'incarico
commissariale, nel numero massimo di cinque  unita'.  Al  Commissario
straordinario non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 12» e dopo le parole:
«all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» e dopo le parole:
«n. 113» e' inserito il seguente  segno  di  interpunzione:  «,»,  le
parole: «economico  patrimoniale»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«economico-patrimoniale» e dopo  le  parole:  «all'articolo  9»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        al terzo  periodo,  le  parole:  «regolamenti  europei»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamenti dell'Unione europea»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Gli organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale
si adeguano ai principi di cui al presente capo con  le  modalita'  e
nei  tempi  da  essi   definiti   nell'ambito   dell'autonomia   loro
costituzionalmente riconosciuta»; 
      al comma 4: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «economico   patrimoniale»,
ovunque    ricorrono,     sono     sostituite     dalla     seguente:
«economico-patrimoniale»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» e dopo le
parole:  «della  salute»   e'   inserito   il   seguente   segno   di
interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli
articoli da 9  a  12,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  e'
istituito un ufficio dirigenziale  di  livello  generale,  denominato
"Servizio centrale per  la  contabilita'  accrual",  con  compiti  di
coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni  pubbliche  tenute
all'adozione  del  sistema  contabile  economico-patrimoniale   unico
basato  sul  principio  accrual  e   coinvolte   nel   raggiungimento
dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR.  Il  Servizio  e'
responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di  analisi
dei  dati  relativi  agli  effetti  dell'applicazione  del   predetto
principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in  materia  di
finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di  livello
generale  di  cui  alla  tabella  A  dell'allegato   1   annesso   al
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici
dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di
quattro posizioni di livello dirigenziale non generale  assegnate  al
predetto  Dipartimento  per  le  verifiche   amministrativo-contabili
extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita'
e una per le verifiche di particolare complessita'  e  rilevanza.  Al
fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle  more
dell'adeguamento del  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gli  incarichi  dirigenziali   del
Servizio medesimo possono essere conferiti  prima  dell'adozione  del
citato   regolamento   purche'   siano   conformi   ai   compiti    e
all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni
del presente comma. Per le finalita' di cui  al  quarto  periodo,  il
direttore generale del  Servizio  puo'  avvalersi  del  supporto  del
Servizio  studi  dipartimentale  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato»; 
      la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Sistema   di
contabilita' economico-patrimoniale unico». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite
dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «comma 14»
nonche' dopo le parole: «29 dicembre 2021» e'  inserito  il  seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modifiche  e»  sono
inserite le seguenti: «i successivi»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le parole:  «economico  patrimoniale»  sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»; 
        al secondo periodo, la parola: «contabile» e' soppressa; 
        al terzo  periodo,  la  parola:  «fra»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tra»; 
        alla  rubrica,  le  parole:  «economico  patrimoniale»   sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «magazzino, ed»  sono  sostituite
dalle seguenti: «magazzino ed»; 
        alla lettera b), le  parole:  «economico  patrimoniale»  sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, con particolare riferimento  alle  disposizioni  dell'articolo  4,
comma 3, del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, concernenti l'obbligo di garantire  l'interoperabilita'  con
le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia  e
delle finanze»; 
      alla  rubrica,  le  parole:   «economico   patrimoniale»   sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» sono sostituite dalle seguenti: «del  PNRR»  e  le
parole: «economico  patrimoniale»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«economico-patrimoniale». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite
dalla seguente: «economico-patrimoniale»; 
      al comma 2, le parole:  «delle  elaborazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'elaborazione» e le parole: «bilancio cui»  sono
sostituite dalle seguenti: «bilancio di cui»; 
      al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Ministeri  di
riferimento» sono inserite le seguenti: «, sentite le sezioni riunite
in sede di controllo della Corte dei conti» e le  parole:  «economico
patrimoniale»       sono       sostituite       dalla       seguente:
«economico-patrimoniale»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo» e le  parole:  «contabile  degli
enti  territoriali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  enti
territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di  controllo  della
Corte dei conti»; 
        alla lettera a), le parole:  «collocazione  geografica»  sono
sostituite dalle seguenti: «collocazione e condizione geografica»; 
        alla lettera c), le  parole:  «economico  patrimoniale»  sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»; 
        alla  rubrica,  le  parole:  «economico  patrimoniale»   sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale». 
    All'articolo 13: 
      al comma 2, dopo le parole: «cinque giorni dalla» sono inserite
le seguenti: «data di». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  13-bis  (Misure  urgenti  per  il  potenziamento   degli
strumenti finanziari del PNRR). - 1. Per effetto  della  proposta  di
riprogrammazione del PNRR, presentata  dall'Italia  alla  Commissione
europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del  PNRR
e' cosi' integrata: 
        a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento  4.5  della
Missione 2, Componente 4, del PNRR "Regime  di  sovvenzioni  per  gli
investimenti in infrastrutture idriche", di cui all'articolo  24  del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50; 
        b) euro 246.000.000 a  favore  dell'Investimento  1.2.  della
Missione 2, Componente 2, del PNRR  "Promozione  rinnovabili  per  le
comunita' energetiche e l'autoconsumo", di cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50; 
        c) euro 31.651.988,92 a  favore  dell'Investimento  16  della
Missione 7 del PNRR "Sostegno  per  l'autoproduzione  di  energia  da
fonti rinovabili  nelle  PMI",  come  disciplinato  dal  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024,  di  cui
al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30
dicembre 2024; 
        d) euro  200.000.000  a  favore  dell'Investimento  17  della
Missione 7 del  PNRR  "Strumento  finanziario  per  l'efficientamento
energetico  dell'edilizia  residenziale  pubblica  (ERP)",   di   cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
      2.  Nelle  more  del   perfezionamento   della   procedura   di
riprogrammazione di cui al comma 1 mediante  adozione  formale  della
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea,   le
amministrazioni titolari  dei  citati  investimenti  e  i  rispettivi
soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di  competenza,
propedeutici  al  raggiungimento  degli   obiettivi   del   PNRR,   e
conseguentemente il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
provvedere  agli  adempimenti  di  competenza.  In  caso  di  mancata
approvazione della decisione dell'Unione europea di  riprogrammazione
del PNRR o di modifica  della  proposta  presentata  dall'Italia,  le
amministrazioni  titolari  delle  misure   adottano   i   conseguenti
adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del  presente  comma,
ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia'  trasferite
ai soggetti attuatori. 
      3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite
al Gestore dei  servizi  energetici -  GSE  S.p.A.,  in  qualita'  di
soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai
sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre
2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa'  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per  la
gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi  a  valere  sulle
somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La  societa'  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.   effettua   il
trasferimento delle risorse di cui al primo  periodo  in  favore  del
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  citata  legge  di
conversione. 
      4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun  caso
il  riconoscimento,  in   favore   dei   soggetti   attuatori   degli
investimenti, di ulteriori compensi per  lo  svolgimento  delle  loro
attivita'. 
      5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi degli investimenti di cui al  comma  1,  nelle  more  della
stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni  che
regolano i  rapporti  tra  le  amministrazioni  titolari  dei  citati
investimenti e  i  soggetti  attuatori  degli  stessi  e  della  loro
registrazione  da  parte  degli  organi  di  controllo,  i   soggetti
attuatori  sono  autorizzati  ad  adottare  tutti  gli   atti   e   i
provvedimenti  occorrenti,  ivi  compresi  quelli  di  ammissione   a
finanziamento  e  di   concessione   delle   agevolazioni,   comunque
denominati. I provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  primo  periodo
costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini  del  PNRR  e
sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti
e delle convenzioni di cui al primo periodo  del  presente  comma  da
parte degli organi di controllo, i termini  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  sono  ridotti  di  un
terzo. 
      6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' le risorse destinate alle iniziative di  rafforzamento  della
capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza". 
      7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,  dalle
misure del  PNRR  complessivamente  definanziate  per  effetto  della
proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea  non
derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
      8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
      Art. 13-ter (Modifiche al codice degli  incentivi,  di  cui  al
decreto legislativo 27 novembre 2025,  n.  184).  -  1.  Al  fine  di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone  M1C2-14
ter della riforma 3 della Missione 1,  Componente  2,  del  PNRR,  al
codice degli incentivi, di cui al  decreto  legislativo  27  novembre
2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione  di  verbali
sintetici dei lavori"; 
        b) all'articolo 21: 
          1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacita' di
programmazione" e' inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo
le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,"  sono
inserite le seguenti: "avente ad  oggetto  anche  le  loro  eventuali
duplicazioni o sovrapposizioni,"; 
          2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", anche attraverso il sistema Incentivi Italia  con  tempi  coerenti
con la programmazione di bilancio"; 
          3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione"; 
          4) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma  1,  della
legge 7  agosto  1997,  n.  266,  e'  contenuta  un'apposita  sezione
dedicata allo stato di  attuazione  della  riforma  degli  incentivi,
anche con riferimento  agli  esiti  delle  valutazioni  ex  ante,  in
itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali
duplicazioni o  sovrapposizioni  riscontrate  e  agli  interventi  di
razionalizzazione promossi". 
      Art. 13-quater (Attivita' di  controllo  e  di  rendicontazione
degli  investimenti   del   PNRR   di   titolarita'   del   Ministero
dell'istruzione e  del  merito).  -  1.  Al  fine  di  consentire  la
conclusione delle attivita' di controllo e di  rendicontazione  degli
investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione  e
del merito, con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a  decorrere
dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalita' e con  gli  obiettivi
del medesimo  PNRR  e  idonei  a  concorrere  al  raggiungimento  dei
relativi target. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Art.  13-quinquies  (Disposizioni  in   materia   di   sostegno
all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR  di
titolarita' del Ministero della cultura). - 1. All'articolo 2,  comma
5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  "Al  fine  di"  sono
inserite le seguenti: "sostenere la realizzazione  dei  programmi  di
spesa nazionali e dell'Unione europea  del  Ministero  della  cultura
nell'intero  territorio  nazionale,  con  particolare  riguardo  agli
interventi  previsti  dal  Piano  strategico  'Grandi  Progetti  Beni
culturali' e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e  di",  le
parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 dicembre 2029" e le  parole:  "dal  2024  al  2026"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2029"; 
        b) al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  "e  svolge"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  con  la   Struttura   di   supporto   e,
limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO  di  cui  al
primo periodo, con l'Unita' 'Grande Pompei',". 
      2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Agli esperti  di
cui al presente  comma  possono  essere  attribuite  le  funzioni  di
responsabile unico del progetto". 
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a
900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al  2029,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
      Art. 13-sexies (Misure  urgenti  in  materia  di  rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero della cultura). - 1.  Il
Ministero della cultura e' autorizzato ad  avvalersi  della  societa'
ALES - Arte lavoro e servizi Spa,  anche  oltre  il  termine  del  31
dicembre  2026,  previsto   dall'articolo   1-bis,   comma   6,   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al  31  dicembre
2029, per le attivita' di supporto alla  rendicontazione  e  chiusura
tecnico-amministrativa e  contabile  degli  interventi  previsti  nel
PNRR. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa'  ALES -
Arte lavoro e servizi Spa e'  assegnato  un  contributo  pari  a  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli  oneri
derivanti dal secondo  periodo,  pari  a  2,5  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2027  al  2029,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
      Art.  13-septies  (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
funzionamento della  Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR).  -  1.
All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
parole: "31  dicembre  2026"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2029". Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027  al  2029,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
      2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, le parole: "fino al  31  dicembre  2026"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029, fermo restando,
per i relativi contratti,  il  limite  della  durata  complessiva  di
trentasei mesi, anche non consecutivi". 
      3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo  51,  comma
2,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  puo'  essere
integrata  di  ulteriori   esperti   di   comprovata   qualificazione
professionale  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei
mesi, per ciascuno degli anni  2027,  2028  e  2029.  Agli  incarichi
conferiti si applicano le disposizioni  dell'articolo  20,  comma  2,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24  febbraio  2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.
41. 
      4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2  e  3
e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal
2027 al  2029.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo,  pari  a
1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
      Art. 13-octies  (Adeguamento  delle  strutture  sanitarie  alle
misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2015). - 1.  Per  le  strutture  sanitarie  che
hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto
del Ministro dell'interno 19 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e  che
siano impossibilitate a completare  i  lavori  programmati  entro  le
scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, i  termini  indicati  nel  citato  decreto  del
Ministro dell'interno, rispettivamente: 
        a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a), b) e c); 
        b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  2,
lettere a), b) e c); 
        c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a), b) e c); 
        d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
      2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla  normativa  vigente
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  e  di  sicurezza  degli
impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie
di cui all'articolo 5, comma  2,  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2015  presentano  al  comando  provinciale  dei
vigili  del  fuoco  competente   per   territorio   la   segnalazione
certificata  relativa  al  completo  adeguamento  antincendio   della
struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del  medesimo
decreto, previo adempimento  di  quanto  ivi  previsto  al  comma  1,
lettera b), entro il 31 dicembre 2026». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «,  e'  aggiunto»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserito». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «articolo  5»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
      al comma 2, le parole: «euro 61,2 milioni di euro per il  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «61,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2026». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  investimenti
finanziati con le risorse delle politiche di coesione). - 1. Al  fine
di conseguire gli  obiettivi  in  materia  di  coesione  territoriale
previsti dal PNRR: 
        a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  e'
abrogato; 
        b) il comma 3 dell'articolo 27 del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' abrogato. 
      2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del
Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  relativo  al  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere  impiegate,  nel  rispetto
dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge  30
dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020. 
      3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220, le parole: "a 610 milioni di euro  per  l'anno
2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2027"  sono
sostituite dalle seguenti: "a 660 milioni di euro per l'anno 2026,  a
650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2028". 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: 
        a) quanto a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  a  110
milioni di euro per l'anno  2027,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi
e interventi complementari  alla  programmazione  europea  2021-2027,
derivanti  dal  cofinanziamento  nazionale  imputato   al   Programma
nazionale FESR FSE+ "Capacita' per la coesione 2021-2027",  approvato
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del
12 gennaio 2023, come modificata con decisione  di  esecuzione  della
Commissione europea  C(2024)  6561  del  12  settembre  2024,  resesi
disponibili  per   effetto   dell'applicazione   di   un   tasso   di
cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile n. 78 del 22  dicembre  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di  cui  alla
presente lettera  sono  utilizzate  nel  rispetto  del  principio  di
riequilibrio   territoriale   previsto   dall'articolo   7-bis    del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
        b) quanto a 40 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in conto residui  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e
5, lettera b), del presente articolo. 
      5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  aprile  2026,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4: 
          1) alla lettera b-ter), il segno di interpunzione:  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
          2) dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
          "b-quater) della somma complessiva di 20 milioni  di  euro,
per l'istituzione del polo  per  l'industria  culturale  e  creativa,
nell'ambito del programma di interventi  connesso  alla  designazione
della citta' di Matera quale 'capitale mediterranea della  cultura  e
del dialogo 2026'"; 
        b) al comma 5, le parole: "la somma di 27,6 milioni di  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 67.957.899"».