Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 107
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza
annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e
completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo
stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio
dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il
trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale
sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di
manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura
essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i
predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione
almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima
dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di
consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione
tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di
garantire l'effettiva parita' di trattamento";
b) dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente:
"Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso
al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello
Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso
trasparenti e non discriminatorie"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: "promozione del
trasporto multimodale," sono inserite le seguenti: "specificamente
calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del
settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di
favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci,
nonche'"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto
di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo di
nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate
nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di
Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per
l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena
di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del
contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000
euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto
pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono
inserite le seguenti: ", di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato o dalle regioni".
2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
voci:
"Lombardia - S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' -
Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e
Spinone al Lago, in continuita' funzionale e progettuale con il
progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2
nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di
articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune di Casazza, tratto
Entratico-Casazza; Lotto 4 - Comune di Spinone al Lago, tratto
Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia - S.S. 469 'Sebina Occidentale' - Realizzazione
della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico,
nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina
Occidentale.
Lombardia - S.S. 671 'della Val Seriana' - Realizzazione
variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento
della gestione ed efficientamento del traffico urbano";
b) all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
"Lombardia - Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio.
Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro
il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
ottobre 2026".
3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti
privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione
ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del
relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il
progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli
enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione
dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti
e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di
pubblica utilita' e indifferibilita' delle opere nonche'
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le
ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato
di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle
opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative
nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni
altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo
dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato
di cui al medesimo comma 3-ter».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Sospensione temporanea del recupero
dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici). - 1. Per
fronteggiare le difficolta' di approvvigionamento e gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei
carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in
corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici
di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono
autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero
dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il
tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza».
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle
materie nucleari fissili del convertitore "Enriched URAnium COnverter
Source - EURACOS" detenuto dall'universita' degli studi di Pavia). -
1. La realizzazione delle attivita' finalizzate al rimpatrio negli
Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del
convertitore "Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS", detenuto
dall'universita' degli studi di Pavia e depositato presso il
Laboratorio energia nucleare applicata, e' affidata alla societa'
Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, per quanto
di competenza dello Stato italiano, e' autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'universita'
e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per
la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da
parte della societa' Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e
dei relativi impegni finanziari.
3. Allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il
finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2025, n. 113» sono sostituite dalle seguenti:
«relativo all'impianto per la produzione di preridotto - direct
reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal
sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5», le
parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «normativa UE»
sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e
dopo le parole: «e fermi» e' inserita la seguente: «restando».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e
gia' rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea
progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, Investimento
4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite
delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del
turismo e' autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori
necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle
imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233.
1-ter. E' autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di
euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7
milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo
al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore
destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche
al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree
interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre
2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8
milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei
ministri» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis
della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152
del 2006»;
al quinto periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al settimo periodo, dopo la parola: «Fermo» e' inserita la
seguente: «restando».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «supportare» e'
sostituita dalla seguente: «sostenere»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Al medesimo fine e» sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere le attivita'
agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle
relative a straordinarie ondate di calore,» e dopo le parole: «di cui
al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al secondo periodo, le parole: «delle 181 giornate» sono
sostituite dalle seguenti: «di almeno 181 giornate».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la societa'» sono
inserite le seguenti: «"Giubileo 2025",», dopo le parole: «dal comma
2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le
parole: «n. 165» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «costituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «"Giubileo 2025"»;
al secondo periodo, dopo le parole: «anni 2027 e 2028» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Progettazione e autorizzazione degli interventi
necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e
utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio
dell'Acquedotto della Romagna). - 1. Il Commissario straordinario di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e'
autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza
con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla
progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al
potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione
delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della
Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a
servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la
rifunzionalizzazione della capacita' di invaso del lago di Quarto, al
fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul
livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli
interventi di cui al presente articolo rivestono carattere
emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del
territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il
Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito
competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della
Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per il coordinamento delle modalita' di attuazione
delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel
programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI)
2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico
vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.
Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo
policlinico universitario Umberto I di Roma). - 1. All'articolo
3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e'
funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione
urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della
regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito
di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari
per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli
strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo
nonche' per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il
Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli
interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2030.
1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario
straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute
una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di
attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.
1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e
all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un
procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella
quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque
denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle
opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e
alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario
straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata
dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli
articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni
competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della
pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di
determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso,
diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da
un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia
idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti
disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame
del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti
urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di
ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche
ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della
realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica,
paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi,
anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la
localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva
di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle
opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo
altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le
seguenti disposizioni:
a) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura;
b) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del
completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto,
con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi
di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei
requisiti;
c) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non
inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio.
Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti,
operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico
commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario
straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati"».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 12» e dopo le parole:
«all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» e dopo le parole:
«n. 113» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le
parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente:
«economico-patrimoniale» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono
inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al terzo periodo, le parole: «regolamenti europei» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamenti dell'Unione europea»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalita' e
nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro
costituzionalmente riconosciuta»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«economico-patrimoniale»;
al secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» e dopo le
parole: «della salute» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli
articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e'
istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato
"Servizio centrale per la contabilita' accrual", con compiti di
coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute
all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico
basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento
dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio e'
responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi
dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto
principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in materia di
finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di livello
generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici
dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di
quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al
predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili
extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita'
e una per le verifiche di particolare complessita' e rilevanza. Al
fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more
dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del
Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del
citato regolamento purche' siano conformi ai compiti e
all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni
del presente comma. Per le finalita' di cui al quarto periodo, il
direttore generale del Servizio puo' avvalersi del supporto del
Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sistema di
contabilita' economico-patrimoniale unico».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite
dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «comma 14»
nonche' dopo le parole: «29 dicembre 2021» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modifiche e» sono
inserite le seguenti: «i successivi»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al secondo periodo, la parola: «contabile» e' soppressa;
al terzo periodo, la parola: «fra» e' sostituita dalla
seguente: «tra»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «magazzino, ed» sono sostituite
dalle seguenti: «magazzino ed»;
alla lettera b), le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4,
comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilita' con
le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR» e le
parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente:
«economico-patrimoniale».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite
dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al comma 2, le parole: «delle elaborazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'elaborazione» e le parole: «bilancio cui» sono
sostituite dalle seguenti: «bilancio di cui»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministeri di
riferimento» sono inserite le seguenti: «, sentite le sezioni riunite
in sede di controllo della Corte dei conti» e le parole: «economico
patrimoniale» sono sostituite dalla seguente:
«economico-patrimoniale»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «contabile degli
enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti
territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della
Corte dei conti»;
alla lettera a), le parole: «collocazione geografica» sono
sostituite dalle seguenti: «collocazione e condizione geografica»;
alla lettera c), le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 13:
al comma 2, dopo le parole: «cinque giorni dalla» sono inserite
le seguenti: «data di».
Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 13-bis (Misure urgenti per il potenziamento degli
strumenti finanziari del PNRR). - 1. Per effetto della proposta di
riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione
europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR
e' cosi' integrata:
a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della
Missione 2, Componente 4, del PNRR "Regime di sovvenzioni per gli
investimenti in infrastrutture idriche", di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
b) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della
Missione 2, Componente 2, del PNRR "Promozione rinnovabili per le
comunita' energetiche e l'autoconsumo", di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
c) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della
Missione 7 del PNRR "Sostegno per l'autoproduzione di energia da
fonti rinovabili nelle PMI", come disciplinato dal decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30
dicembre 2024;
d) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della
Missione 7 del PNRR "Strumento finanziario per l'efficientamento
energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", di cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Nelle more del perfezionamento della procedura di
riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della
decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le
amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi
soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza,
propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e
conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata
approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione
del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le
amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti
adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma,
ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite
ai soggetti attuatori.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite
al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualita' di
soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai
sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre
2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la
gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle
somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il
trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di
conversione.
4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso
il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli
investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro
attivita'.
5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della
stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che
regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati
investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro
registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti
attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i
provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a
finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque
denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo
costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e
sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti
e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da
parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un
terzo.
6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della
capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza".
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle
misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della
proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non
derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 13-ter (Modifiche al codice degli incentivi, di cui al
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184). - 1. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14
ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al
codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione di verbali
sintetici dei lavori";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacita' di
programmazione" e' inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo
le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante," sono
inserite le seguenti: "avente ad oggetto anche le loro eventuali
duplicazioni o sovrapposizioni,";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti
con la programmazione di bilancio";
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione";
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione
dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi,
anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in
itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali
duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di
razionalizzazione promossi".
Art. 13-quater (Attivita' di controllo e di rendicontazione
degli investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di consentire la
conclusione delle attivita' di controllo e di rendicontazione degli
investimenti del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e
del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere
dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalita' e con gli obiettivi
del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei
relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13-quinquies (Disposizioni in materia di sostegno
all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di
titolarita' del Ministero della cultura). - 1. All'articolo 2, comma
5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Al fine di" sono
inserite le seguenti: "sostenere la realizzazione dei programmi di
spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura
nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli
interventi previsti dal Piano strategico 'Grandi Progetti Beni
culturali' e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di", le
parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2029" e le parole: "dal 2024 al 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2029";
b) al quinto periodo, dopo le parole: "e svolge" sono
inserite le seguenti: ", con la Struttura di supporto e,
limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al
primo periodo, con l'Unita' 'Grande Pompei',".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Agli esperti di
cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di
responsabile unico del progetto".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
Art. 13-sexies (Misure urgenti in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero della cultura). - 1. Il
Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della societa'
ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31
dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre
2029, per le attivita' di supporto alla rendicontazione e chiusura
tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel
PNRR. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' ALES -
Arte lavoro e servizi Spa e' assegnato un contributo pari a 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri
derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
Art. 13-septies (Ulteriori disposizioni in materia di
funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1.
All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2029". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029, fermo restando,
per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di
trentasei mesi, anche non consecutivi".
3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma
2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere
integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione
professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei
mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi
conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.
41.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3
e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a
1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
Art. 13-octies (Adeguamento delle strutture sanitarie alle
misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2015). - 1. Per le strutture sanitarie che
hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto
del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che
siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le
scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del
Ministro dell'interno, rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c);
b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2,
lettere a), b) e c);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli
impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie
di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei
vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione
certificata relativa al completo adeguamento antincendio della
struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo
decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1,
lettera b), entro il 31 dicembre 2026».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), le parole: «, e' aggiunto» sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserito».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «articolo 5» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,»;
al comma 2, le parole: «euro 61,2 milioni di euro per il 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «61,25 milioni di euro per l'anno
2026».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di investimenti
finanziati con le risorse delle politiche di coesione). - 1. Al fine
di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale
previsti dal PNRR:
a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e'
abrogato;
b) il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' abrogato.
2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto
dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020.
3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14
novembre 2016, n. 220, le parole: "a 610 milioni di euro per l'anno
2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono
sostituite dalle seguenti: "a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a
650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2028".
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi
e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027,
derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma
nazionale FESR FSE+ "Capacita' per la coesione 2021-2027", approvato
con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del
12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi
disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di
cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla
presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di
riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e
5, lettera b), del presente articolo.
5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera b-ter), il segno di interpunzione: "." e'
sostituito dal seguente: ";";
2) dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
"b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro,
per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa,
nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione
della citta' di Matera quale 'capitale mediterranea della cultura e
del dialogo 2026'";
b) al comma 5, le parole: "la somma di 27,6 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 67.957.899"».