(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
   DEL VINO "MONTUNI DEL RENO".
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Montuni del Reno" e'
riservata al vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino  "Montuni  del  Reno"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
     a) Montu' non meno dell'85%;
     b)  uve  bianche  non  aromatiche  dei  vitigni  raccomandati  o
autorizzati nelle province di Bologna e Modena fino ad un massimo del
15%.
                               Art. 3.
   Il  vino  "Montuni  del  Reno"  deve  essere  prodotto  nella zona
comprendente in tutto o in parte  il  territorio  amministrativo  dei
comuni  di:  Imola,  Dozza,  Castel  S.  Pietro Terme, Castel Guelfo,
Medicina,   Ozzano   dell'Emilia,   Castenaso,   Budrio,    Granarolo
dell'Emilia,  Bologna,  S. Lazzaro di Savena, Bentivoglio, S. Giorgio
di Piano, S. Pietro in  Casale,  Pieve  di  Cento,  Castel  Maggiore,
Argelato,  Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno,
Sala Bolognese, Zola  Predosa  Crespellano,  Anzola  dell'Emilia,  S.
Giovanni  in  Persiceto,  S.  Agata  Bolognese, Crevalcore e Bazzano,
ricadenti  nella  provincia  di  Bologna   e   Ravarino,   Nonantola,
Castelfranco  Emilia,  S.  Cesario  sul  Panaro, Savignano sul Panaro
ricadenti nella provincia di Modena.
   Piu' precisamente il comprensorio risulta essere cosi' delimitato:
partendo dal confine con la provincia  di  Modena  all'altezza  della
strada  provinciale  dei  Castelli Medioevali (comune di Bazzano), si
segue  la  medesima  strada  fino  a  Bologna  proseguendo   per   la
Circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia
Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio
della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso
nord sino ad incontrare la via S. Vitale, poi si volta a sinistra per
Medicina, percorrendo la strada statale S. Vitale fino all'altezza di
via Molina, in localita' Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare
via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad
incontrare via Nuova, si volta a destra per via  dell'Amore  seguendo
via  Guazzaloca  e  via  Campione,  poi  si  gira  a sinistra fino ad
incontrare via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e
si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e
via dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue  per  via  Martiri
Antifascisti,  via G. Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi
a  destra  per  via  Vigorso,  via  Riccardina,  via  Fornace,   fino
all'incrocio  con  via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino
alla localita' Maddalena di Cazzano, poi a destra per via  S.  Donato
fino  al  confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord
dei comuni di Budrio e Granarolo fino alla via Ventura,  si  prosegue
per  via  di  Mezzo  fino  in localita' S. Martino di Bentivoglio. Da
quest'ultima localita' si gira a sinistra per via Canale di  Crociali
fino  al  Canale  Navine.  Si prosegue a destra seguendo il corso del
Navile fino al confine sud del comune di  S.  Pietro  in  Casale.  Da
questo  punto  si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni
di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano fino  ad  incontrare  la  strada
Galliera  che  da  S.  Giorgio  di Piano va a S. Pietro in Casale. Si
prosegue per la strada Galliera in direzione nord, fino  all'incrocio
con  la  Circonvallazione  di San Pietro in Casale. A questo punto si
gira a sinistra per la stessa Circonvallazione e via  Asia,  fino  ad
incontrare  il  confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a
sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento  fino  alla
confluenza del fiume Reno col torrente Samoggia.
   Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255
poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale  1  -
Mediana  di  Pianura, fino a Crevalcore. Si segue la Circonvallazione
nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale  568,  poi
si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena.
   Si  segue  il  confine provinciale verso sud fino ad incontrare la
linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da  questo  punto  si  segue,
verso  ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la
strada Ravarino-Carpi, in localita' Caradelle. Si prosegue per questa
ultima  strada,  passando  per  la  localita'  Rami di Ravarino, fino
all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo  verso  sud
fino  a  Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in
prossimita' di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il  fiume
Panaro in localita' "Ca' Simonini". Da Ca' Simonini si sale il Panaro
fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni  di  Savignano  e
Guiglia,  quindi  si  segue verso est detta linea di confine, fino ad
incontrare il confine tra le province di Modena e Bologna nei  pressi
di  Ca'  Colomba.  Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso
nord-est, fino ad incontrare la strada dei  Castelli  Medioevali  nei
pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Montuni del Reno" devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte
a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonee  ai  fini della iscrizione
nell'albo previsto dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963,  n. 930, i vigneti di buona esposizione
ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Montuni
del Reno" non deve essere superiore a  quintali  180  per  ettaro  di
vigneto in coltura specializzata.
   Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve  essere  calcolata  in  rapporto
alla  effettiva  superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche
in annate eccezionalmente favorevoli,  la  produzione  dovra'  essere
riportata  attraverso  una  accurata  cernita  delle  uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La  resa  dell'uva  in  vino  non  deve essere superiore al 70 per
cento.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dall'art.   3.
Tuttavia,  tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' in facolta' del Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  su
richiesta  delle  ditte  interessate  consentire che la vinificazione
possa avvenire anche in  stabilimenti  siti  nell'ambito  dell'intero
territorio  delle  province  di  Bologna  e  Modena  purche' le ditte
interessate dimostrino di avere effettuato la vinificazione delle uve
di   cui   trattasi   prima   dell'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare.
   Nella   vinificazione   sono   ammesse   le   pratiche  enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte  a  conferire  al  vino  le  sue
peculiari  caratteristiche  e  comunque  previste  e consentite dalla
legislazione nazionale e comunitaria.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Montuni del Reno" una gradazione alcoolica  minima  naturale  di  10
gradi.
                               Art. 6.
   Il   vino  "Montuni  del  Reno"  puo'  essere  prodotto  nei  tipi
tranquillo e frizzante.
   All'atto  della  sua  immissione  al  consumo deve rispondere alle
caratteristiche sottoindicate:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico, leggermente vinoso;
    sapore: asciutto o amabile, sapido, di giusto corpo;
    gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50›;
    acidita' totale minima: 6,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Per il tipo frizzante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico, persistente;
    sapore: asciutto o amabile, gradevole, fresco e sapido;
    gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50›;
    acidita' totale minima: 6,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
                               Art. 7.
   E'  vietato  usare  assieme  alla  denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli  aggettivi:
superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi, anche di comuni e localita', ragioni  sociali,  marchi  privati
non  aventi  significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine  controllata  "Montuni
del  Reno",  vini  che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma  dell'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
                                          Il Ministro
                               dell'agricoltura e delle foreste
                                           PANDOLFI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
              PIGA