DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO "MONTUNI DEL RENO". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Montuni del Reno" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Montuni del Reno" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: a) Montu' non meno dell'85%; b) uve bianche non aromatiche dei vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna e Modena fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Il vino "Montuni del Reno" deve essere prodotto nella zona comprendente in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel S. Pietro Terme, Castel Guelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Bentivoglio, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa Crespellano, Anzola dell'Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, S. Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro ricadenti nella provincia di Modena. Piu' precisamente il comprensorio risulta essere cosi' delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la Circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via S. Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina, percorrendo la strada statale S. Vitale fino all'altezza di via Molina, in localita' Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via G. Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigorso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla localita' Maddalena di Cazzano, poi a destra per via S. Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in localita' S. Martino di Bentivoglio. Da quest'ultima localita' si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al Canale Navine. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di S. Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da S. Giorgio di Piano va a S. Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord, fino all'incrocio con la Circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa Circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno col torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale 1 - Mediana di Pianura, fino a Crevalcore. Si segue la Circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi, in localita' Caradelle. Si prosegue per questa ultima strada, passando per la localita' Rami di Ravarino, fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimita' di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il fiume Panaro in localita' "Ca' Simonini". Da Ca' Simonini si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra le province di Modena e Bologna nei pressi di Ca' Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord-est, fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano. Art. 4. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montuni del Reno" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonee ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Montuni del Reno" non deve essere superiore a quintali 180 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate consentire che la vinificazione possa avvenire anche in stabilimenti siti nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena purche' le ditte interessate dimostrino di avere effettuato la vinificazione delle uve di cui trattasi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche e comunque previste e consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Montuni del Reno" una gradazione alcoolica minima naturale di 10 gradi. Art. 6. Il vino "Montuni del Reno" puo' essere prodotto nei tipi tranquillo e frizzante. All'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche sottoindicate: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, leggermente vinoso; sapore: asciutto o amabile, sapido, di giusto corpo; gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; acidita' totale minima: 6,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Per il tipo frizzante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, persistente; sapore: asciutto o amabile, gradevole, fresco e sapido; gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; acidita' totale minima: 6,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, anche di comuni e localita', ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Montuni del Reno", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato PIGA