(all. 1 - art. 1)
                              APPENDICE
                               CAPO I
              DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI
             RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                               Art. 1
  Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di
            partecipazioni di controllo o di collegamento
    1. Le plusvalenze realizzate  mediante  la  cessione  di  aziende
possedute  per  un  periodo  non  inferiore  a tre anni e determinate
secondo i criteri previsti dall'articolo 54  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere  assoggettate  ad
un'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del
27  per  cento.    La  presente  disposizione  non  si  applica  alle
plusvalenze  realizzate  nei  casi  previsti  dall'articolo  125  del
medesimo testo unico, recante disposizioni in materia  di  tassazione
dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.
    2.  L'opzione  per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  va
esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel
quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono
poste in essere piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare  anche  le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
    3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano anche alle
plusvalenze realizzate mediante  la  cessione  di  partecipazioni  di
controllo  o  di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate  e
collegate,  che  risultano  iscritte come tali nelle immobilizzazioni
finanziarie  degli  ultimi  tre  bilanci.  L'imposta  sostitutiva  e'
applicata   con   l'aliquota  del  27  per  cento  sulle  plusvalenze
determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
    4.  Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate
dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa'
stesse,  che  esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.
                               Art. 2.
                 Disciplina dell'imposta sostitutiva
    1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto  deve  essere
versata  in  un  massimo  di  cinque rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
saldo  delle  imposte  sui redditi relative al periodo di imposta nel
quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno  avuto  effetto
le  operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza entro
il termine previsto per il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi  relative  ai  quattro  periodi  di  imposta  successivi. Gli
importi da versare a titolo di  imposta  sostitutiva  possono  essere
compensati  con  i  crediti  di  imposta  ovvero  con le eccedenze di
imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi
di   imposta   precedenti  o  da  quelle  entro  il  cui  termine  di
presentazione devono essere  effettuati  i  versamenti  dei  predetti
importi.  Il  pagamento  dell'imposta  sostitutiva non da' diritto al
rimborso delle imposte sui redditi eventualmente gia' assolte.
    2. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle  imposte
sui redditi.
    3.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le
sanzioni,  i  rimborsi  ed  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
sostitutiva  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
                               Art. 3.
    Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di
collegamento
    1.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo  54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di
partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359  del  codice  civile,  contenente  disposizioni  in  materia  di
societa' controllate e collegate, effettuati tra  soggetti  residenti
in  Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore
di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio
dell'oggetto  conferito,  nelle  scritture  contabili  del   soggetto
conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle
partecipazioni  conferite  nelle  scritture  contabili  del  soggetto
conferitario.
    2. Per i conferimenti di aziende  situate  nel  territorio  dello
Stato,  le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  se  il
conferente o  il  conferitario  e'  un  soggetto  non  residente  nel
territorio stesso.
    3.  Qualora  il  conferimento  abbia  ad  oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo  gratuito,
delle   partecipazioni   ricevute  a  seguito  del  conferimento,  si
considera effettuata nell'esercizio  d'impresa,  ed  e'  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la tassazione
separata delle plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
oneroso   di  aziende,  qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  con
riferimento  alla  data   del   conferimento,   la   cessione   delle
partecipazioni,  effettuata  oltre  i  tre  anni dal conferimento, e'
disciplinata dal decreto legge 28 gennaio 1991,  n.  27,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo 1991, n.102, concernente
l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva  delle
imposte  sui  redditi,  assumendo  come costo delle partecipazioni il
valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo
                               Art. 4
 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
    1. I  conferimenti  di  aziende  possedute  per  un  periodo  non
inferiore   a   tre   anni,   effettuati   tra  i  soggetti  indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  costituiscono  realizzo  di
plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il  soggetto conferente deve
assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente   riconosciuto   dell'azienda  conferita  e  il  soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente in  ordine
agli  elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare  alla
dichiarazione  dei  redditi,  i  dati  esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
    2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma  1,  i
soggetti  ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  e  dell'articolo  1  del  presente  decreto.
L'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  per i conferimenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  544,
recante  disposizioni  per  l'adeguamento  alle direttive comunitarie
relative  al  regime  fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti
d'attivo e scambi di azioni.
    3.  Qualora  non  sia  esercitata  l'opzione  di  cui al comma 2,
l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del
conferimento si considera formato con gli utili di  cui  all'articolo
41,  comma  1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle   persone  giuridiche,  per  la  parte  che  eccede  il  valore
fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
                               Art. 5
                      Scambi di partecipazioni
    1. La permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
nell'articolo  87,  comma  1,  lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  acquista  o  integra  una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1, del  codice  civile,  contenente  disposizioni  in  materia  di
societa'  controllate  e  collegate, in altro soggetto indicato nelle
medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo  azioni
proprie,  non  da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che il costo delle azioni  o  quote  date  in
permuta  sia  attribuito  alle  azioni  o  quote  ricevute in cambio.
L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare  il  reddito  del
percipiente.
    2.  Le  azioni  o  quote  ricevute  a  seguito di conferimenti in
societa', mediante i quali la  societa'  conferitaria  acquisisce  il
controllo  di  una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n.1, del codice civile, sono valutate, ai fini  della  determinazione
del reddito dell'impresa conferente in base alla corrispondente quota
delle  voci  di  patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria
per effetto del conferimento.
                               Art. 6
       Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione
                       o scissione di societa'
    1. I maggiori valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  della
imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da
operazioni   di  fusione  o  scissione  di  societa'  si  considerano
fiscalmente  riconosciuti  se  assoggettati  all'imposta  sostitutiva
indicata  nell'articolo  1. L'incremento di patrimonio netto a fronte
del disavanzo da concambio si considera  formato  con  utili  di  cui
all'articolo  41,  comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  gli  utili  derivanti   dalla
partecipazione  in  societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
    2. I maggiori valori iscritti per  effetto  dell'imputazione  del
disavanzo   da   annullamento  delle  azioni  o  quote  si  intendono
fiscalmente   riconosciuti    senza    l'applicazione    dell'imposta
sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
    a)  delle  plusvalenze,  diminuite  delle eventuali minusvalenze,
rilevanti ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva,  ai
sensi  dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge  2  marzo  1991,  n.  102,
concernente le modalita' di applicazione della imposta sostitutiva, o
che  sono  state  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva ai sensi del
presente decreto;
    b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi  valori
di  acquisizione,  derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che
hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
    c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni  o
quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente
o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in
caso di successivo realizzo.
    3.   Ai   fini   dell'applicazione   del  comma  2,  la  societa'
incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi  e
negativi   di   reddito  relativi  alle  azioni  o  quote  annullate,
realizzate dalla societa' stessa e dai precedenti possessori.
    4. I soggetti che  intendono  avvalersi  delle  disposizioni  dei
commi  1  e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o
la scissione. Restano ferme, in caso contrario,  le  disposizioni  in
materia di fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti.
                               CAPO II
          DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI ELUSIVI
                               Art. 7.
  Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in
                materia di accertamento e contenzioso
    1. Dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
29   settembre   1973,   n.   600,  concernente  il  controllo  delle
dichiarazioni dei redditi, e' inserito il seguente: "Articolo  37-bis
(Disposizioni     antielusive).     -     1.     Sono    inopponibili
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i  negozi,  anche
collegati  tra  loro,  privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
    2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi  tributari
conseguiti  mediante  gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1,
applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al
netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una
o piu' delle seguenti operazioni:
    a)  trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili;
    b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto  il
trasferimento o il godimento di aziende;
    c) cessioni di crediti;
    d) cessioni di eccedenze d'imposta;
    e)  operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544,  recante   disposizioni   per   l'adeguamento   alle   direttive
comunitarie   relative  al  regime  fiscale  di  fusioni,  scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
    f) operazioni, da chiunque effettuate,  incluse  le  valutazioni,
aventi  ad  oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma
1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
    4. L'avviso di accertamento  e'  emanato,  a  pena  di  nullita',
previa  richiesta  al contribuente anche per lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro 60  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
    5.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 42, l'avviso
d'accertamento  deve  essere  specificamente  motivato,  a  pena   di
nullita',  in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente
e le imposte o le maggiori imposte devono  essere  calcolate  tenendo
conto di quanto previsto al comma 2.
    6.  Le  imposte  o  le maggiori imposte accertate in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i
criteri di cui all'articolo 68 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992,  n.  546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni
pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
    7.  I  soggetti  diversi  da  quelli  cui   sono   applicate   le
disposizioni  dei  commi  precedenti  possono  richiedere il rimborso
delle  imposte  pagate  a  seguito  dei  comportamenti  disconosciuti
dall'amministrazione  finanziaria;  a tal fine detti soggetti possono
proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo  o  e'  stato  definito  mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure.
    8.   Le   norme   tributarie   che,  allo  scopo  di  contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta   o   altre   posizioni   soggettive   altrimenti   ammesse
dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate  qualora  il
contribuente  dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti
elusivi non potevano verificarsi. A tal  fine  il  contribuente  deve
presentare  istanza  al  direttore regionale delle entrate competente
per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le
disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con  decreto
del  Ministro  delle  finanze  da  emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto  1988  n.  400,  sono  disciplinate  le
modalita' per l'applicazione del presente comma.".
    2.  Il  comma  2  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di nomina  del
relatore  e  di fissazione della data di trattazione dell'udienza nel
processo tributario, e' sostituito dal seguente:
    "2. Almeno una udienza per ogni mese e per  ciascuna  sezione  e'
riservata  alla  trattazione di controversie per le quali l'ammontare
dei  tributi  accertati  e  delle  conseguenti  soprattasse  e   pene
pecuniarie  non  sia  inferiore  a  cento  milioni  di lire. Un'altra
udienza per ogni mese e per ciascuna sezione  e'  comunque  riservata
alla  trattazione  di  controversie  nei  confronti  di  societa' con
personalita'   giuridica,   nonche'    di    controversie    inerenti
l'applicazione  dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .".
    3. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo
delle dichiarazioni dei redditi, e' aggiunto il seguente:
    "3-bis. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte
in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3,
ad   altro   contribuente,    possono    chiederne    il    rimborso.
L'amministrazione  procede  al  rimborso dopo che l'accertamento, nei
confronti del soggetto interponente, e'  divenuto  definitivo  ed  in
misura  non  superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito
di tale accertamento.".
    4. Nell'articolo 21, comma 2, della legge 30  dicembre  1991,  n.
413,  riguardante  le  richieste di parere al comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, le parole: "nell'articolo  10
della   legge   29   dicembre  1990,  n.  408,  e  nell'ultimo  comma
dell'articolo  37"  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  ",   delle
disposizioni  contenute"  sono  inserite le seguenti parole: "e negli
articoli 37, comma terzo e 37-bis".
                               Art. 8
                Limitazioni al riporto delle perdite
    1. Al testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 3 dell'articolo 8, concernente la determinazione del
reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma
1-bis  dell'articolo  102  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al  comma  1-ter
del citato articolo 102.";
    b)  dopo  il  comma  1  dell'articolo 102, concernente il riporto
delle perdite, sono, infine, aggiunti i seguenti commi:
    "1-bis. Le perdite realizzate nei  primi  tre  periodi  d'imposta
possono,  con  le  modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta  successivi
senza alcun limite di tempo.
    1-ter.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in
cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto  nelle
assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a  titolo  temporaneo
e,   inoltre,   venga  modificata  l'attivita'  principale  in  fatto
esercitata nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono  state
realizzate.      La   modifica  dell'attivita'  assume  rilevanza  se
interviene  nel  periodo  d'imposta   in   corso   al   momento   del
trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.
La limitazione non si applica qualora:
    a)  le  partecipazioni  siano  acquisite  da societa' controllate
dallo stesso soggetto  che  controlla  il  soggetto  che  riporta  le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
    b)  le  partecipazioni  siano relative a societa' che nel biennio
precedente a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero  di
dipendenti  mai  inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo  2425,  lettera
A),  numero  1,  del  codice  civile,  e un ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
all'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettere a) e b), del codice
civile,  superiore  al  40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori.".
                              CAPO III
               DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE
                               Art. 9
                 Decorrenza e disposizioni attuative
    1. Le norme di cui agli articoli da  1  a  5  si  applicano  alle
cessioni,  alle  permute e ai conferimenti posti in essere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
    2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano  alle
fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-bis del
codice  civile, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
    3. Le differenze tra i valori iscritti in bilancio  a  fronte  di
disavanzi  di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente
riconosciuti,  ancora  esistenti  nel  bilancio  relativo  all'ultimo
esercizio  chiuso  prima della data di entrata in vigore del presente
decreto,  si  considerano  fiscalmente   riconosciuti   mediante   il
versamento,  sulla  suddetta  differenza, dell'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 1, comma 1.
    4. Per le azioni o quote gia' esistenti alla data del  30  aprile
1997,   ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello
stesso articolo puo' riguardare  soltanto  i  componenti  positivi  e
negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla
data  anzidetta e dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza o
la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o  le
quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997.
    5.  Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano
agli atti, fatti e procedimenti posti in  essere  dopo  l'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  e  dalla  stessa data cessa di avere
applicazione, per tali fattispecie,  l'articolo  10  della  legge  29
dicembre 1990, n. 408, contenente disposizioni antielusive.
    6.  Il  comma  16  dell'articolo  123-bis,  del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' soppresso.
    7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano:
    a)  alle  perdite  formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con
riferimento  a  quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 102 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, introdotto
dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto;
    b) a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in relazione alle perdite
dichiarate in precedenti periodi d'imposta, con riferimento a  quanto
disposto  dal  comma 1-ter dell'articolo 102 dello stesso testo unico
n.  917 del 1986, introdotto dall'articolo 8, comma 2,  del  presente
decreto.
    8.  Con  decreti  del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le eventuali disposizioni attuative del presente decreto.