(all. 1 - art. 1)
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA  LA REGIONE ED IL CONCESSIONARIO PER
   IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.
  La regione .................... (di  seguito denominata "regione"),
rappresentata da (nome e cognome) ...................................
nella sua qualita' di ..............................................;
                                  e
  il concessionario  per la riscossione delle  tasse automobilistiche
.............   (di   seguito   denominato   "concessionario"),   con
sede  in  (comune, provincia, indirizzo), ...................  codice
fiscale n. ................., rappresentato  da    (nome  e  cognome)
.....................    nella  sua qualita' di ....................,
vincitore  della  gara  svolta  mediante  procedura  ad      evidenza
pubblica     indetta       dalla      regione      per  l'affidamento
dell'attivita'     di  controllo   e   riscossione      delle   tasse
automobilistiche  ai sensi  dell'art. 17,  comma 10,  della legge  27
dicembre 1997, n. 449:
                              premesso
  che l'art.  17, comma  10, della  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,
prevede,  tra   l'altro,  che  la  riscossione,   l'accertamento,  il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono
demandati  alle regioni  a statuto  ordinario  e sono  svolti con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  che il decreto del Ministro delle  finanze del 25 novembre 1998, n.
418, ha  disciplinato tali modalita'  ed ha previsto la  creazione di
archivi delle tasse automobilistiche;
  che il  predetto art. 17,  comma 10, della  legge n. 449  del 1997,
prevede, altresi',  l'approvazione di uno schema  tipo di convenzione
con la quale le regioni  possono affidare a terzi, mediante procedure
ad evidenza pubblica,  le attivita' di controllo  e riscossione delle
tasse automobilistiche;
  che il citato decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 ha
individuato  all'articolo 2,  comma 2,  gli elementi  dei quali  deve
tenersi conto ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e
riscossione sopra richiamate;
  che il piu' volte citato art. 17,  comma 10, della legge n. 449 del
1997,  dispone,  inoltre, che  la  riscossione  coattiva delle  tasse
automobilistiche sia svolta a norma  del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  che la materia disciplinata  dal sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del  1988 e' stata innovata dalle disposizioni
contenute  nel  decreto  legislativo  del 13  aprile  1999,  n.  112,
concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione;
  che il decreto  del Ministro delle finanze del 10  novembre 1999 ha
approvato lo  schema tipo di  convenzione di  cui al citato  art. 17,
comma 10, della legge n. 449 del 1997;
convengono e stipulano quanto segue:
                             Articolo 1
                      Oggetto della convenzione
  1. La presente  convenzione ha per oggetto  la determinazione delle
modalita' di svolgimento da parte  del concessionario del servizio di
riscossione e  di controllo  delle tasse automobilistiche  dovute dai
proprietari  di  veicoli alla  regione  nonche'  la previsione  della
misura del compenso  spettante per il servizio svolto  e le penalita'
per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
                             Articolo 2
                  Durata della convenzione e recesso
   1. La presente convenzione ha effetto a partire dal al
  2.  Il   concessionario  ha  facolta'  di   recedere  dal  rapporto
disciplinato  dalla presente  convenzione  previa comunicazione  alla
regione, con il preavviso di  sei mesi, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
  3.  La  regione  puo'  revocare  la  presente  convenzione  dandone
apposita  comunicazione   al  concessionario   a  mezzo   di  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca ha effetto dalla data
di ricevimento della comunicazione da parte del concessionario.
                             Articolo 3
                               Garanzia
  1. Il  concessionario, a  garanzia dell'adempimento  degli obblighi
contrattuali,  e'  tenuto  a  fornire  una  fidejussione  bancaria  o
assicurativa     di          L.     ..............         (pari    a
euro......................)   a favore  della  regione    secondo  le
seguenti modalita' ...................... .
                             Articolo 4
                             Collegamento
  1.  Il collegamento  con gli  archivi delle  tasse automobilistiche
previsti dal decreto del Ministro  delle finanze 25 novembre 1998, n.
418,  e l'invio  dei dati  dei versamenti  ricevuti viene  effettuato
mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite del sistema
informatico approvato dalla regione,  che assicuri il collegamento in
tempo reale  con gli archivi  anzidetti e garantisca la  sicurezza ed
integrita' dei dati trasmessi.
  2. Le modalita'  di collegamento e le  caratteristiche di sicurezza
del  collegamento stesso  sono  definite  nell'allegato tecnico  alla
presente convenzione.
  3. Il concessionario ed il  gestore del sistema informatico possono
utilizzare  i dati  informativi  in  loro possesso  per  i soli  fini
stabiliti dall'art.  17, comma 10,  della legge 27 dicembre  1997, n.
449, e  dalla presente convenzione,  nel rispetto di  quanto previsto
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
                             Articolo 5
                     Modalita' della riscossione
  1.  Ai   fini  della  riscossione,  il   concessionario  attiva  il
collegamento con gli archivi  delle tasse automobilistiche attraverso
gli  strumenti  informatici in  suo  possesso,  secondo le  modalita'
previste nell'allegato tecnico alla presente convenzione.
  2. E' fatto obbligo al concessionario di rilasciare al soggetto che
effettua  il   versamento  la  ricevuta  di   pagamento  della  tassa
automobilistica automaticamente stampata dal  sistema. La ricevuta di
pagamento  riporta l'indicazione  relativa al  numero della  ricevuta
stessa, alla data e all'ora del  pagamento, al tipo del veicolo, alla
targa,  alla regione  di residenza  del proprietario,  al periodo  di
validita'  del  pagamento,  alla   data  di  scadenza,  all'eventuale
riduzione  della  tassa  e   all'importo  versato,  nonche'  ai  dati
identificativi  del  concessionario  ed  ai dati  utilizzati  per  il
calcolo della tassa.
  3.  La  riscossione coattiva  e'  effettuata  a norma  del  decreto
legislativo del 13 aprile 1999, n. 112.
                             Articolo 6
                      Modalita' di riversamento
  1. Le somme incassate devono  essere versate alla regione nei tempi
e con le modalita' seguenti: ...........................
  2. Sulle somme riversate successivamente alla scadenza stabilita si
applicano gli interessi  nella misura del tasso  ...........; in caso
di ritardato  o omesso  versamento di  oltre .............  giorni si
procede all'escussione della garanzia ed alla contestuale sospensione
del rapporto prevista dal successivo articolo 9.
                             Articolo 7
                          C o n t r o l l i
  1.  Il  concessionario  effettua  i  controlli  sui  versamenti  di
competenza della regione prelevando i  dati dagli archivi delle tasse
automobilistiche  di cui  al decreto  del Ministro  delle finanze  25
novembre  1998, n.  418. Tale  attivita' di  controllo e'  svolta con
periodicita' e nei termini di seguito indicati: ....................
                             Articolo 8
                       Compenso per il servizio
  1. Il concessionario riceve un compenso pari a lire ..............,
(pari  a  euro ......................), per  lo    svolgimento  delle
operazioni   connesse    al   servizio   di riscossione  e  controllo
oggetto della presente convenzione.
                             Articolo 9
     Poteri di controllo, sospensione e revoca della convenzione
  1. La regione  ha facolta' di disporre ispezioni  nei confronti del
concessionario al fine di verificare che le operazioni di riscossione
e controllo  siano effettuate  dal soggetto  stesso nel  rispetto dei
criteri di  correttezza e  di trasparenza,  nonche' secondo  le norme
previste dalla presente convenzione.
  2. La regione,  a seguito dei controlli  effettuati sulle attivita'
allo  svolgimento  delle  quali  e' tenuto  il  concessionario,  puo'
sospendere il rapporto oggetto della  convenzione stessa, o, nel caso
di  inadempimenti che  non consentano  la prosecuzione  del rapporto,
revocare il rapporto stesso, secondo le modalita' indicate al comma 3
dell'articolo 2.
                             Articolo 10
                   Inadempimenti del concessionario
  1. In caso  di ritardato invio dei dati o  di irregolarita' che non
consentano l'attribuzione dei  pagamenti effettuati dai contribuenti,
si applicano penali  pari, rispettivamente, al .....................,
nel  caso  di  invio effettuato entro........................., ed al
.........................   nel   caso   di   una   percentuale    di
irregolarita' pari o superiori al ........................
  2. Le irregolarita' di cui al comma 1 sono contestate dalla regione
mediante lettera  raccomandata con avviso di  ricevimento, contenente
apposito avviso di pagamento. In  caso di mancato spontaneo pagamento
nei giorni successivi alla notifica,  entro i quali il concessionario
ha facolta' di presentare  osservazioni, la regione provvede, qualora
non  ritenga fondate  le eventuali  osservazioni del  concessionario,
alla escussione della garanzia.
                             Articolo 11
                          Eventi eccezionali
  1. Qualora il  soggetto convenzionato non abbia  potuto svolgere le
attivita'  connesse con  la presente  convenzione a  causa di  eventi
dichiarati   eccezionali,  secondo   quanto   previsto  dal   decreto
legislativo 15 gennaio  1948, n. 1, i termini  per l'esecuzione degli
adempimenti previsti  nella presente convenzione scadenti  durante il
periodo  di mancata  attivita', o  nei cinque  giorni seguenti,  sono
prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il soggetto
convenzionato abbia ripreso la normale attivita'.
                             Articolo 12
                          Clausola arbitrale
  1. Ogni controversia e' decisa da un collegio arbitrale composto da
tre membri.
  2.  I  tre  membri  sono  nominati:  uno  dalla  regione,  uno  dal
concessionario, ed il terzo in accordo tra le parti.
  3.  In  difetto, il  terzo  membro  e'  scelto dal  presidente  del
tribunale   di ............................., il  quale nomina  anche
l'arbitro che  non sia  stato nominato da una   delle  due  parti  su
invito    dell'altra. Decorsi venti giorni  dall'invito  stesso,  gli
arbitri decidono  in  via  rituale secondo diritto.
  4.  La parte  convenuta in  giudizio  ha facolta'  di declinare  la
competenza degli arbitri.
                             Articolo 13
                           Termine iniziale
  1. La presente convenzione  vincola il concessionario dal .........
 ............. e la regione dal ........................
         Il concessionario
  ..............................
                                                 La regione
                                       ..............................
Luogo e data della stipulazione .....................................