SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE ED IL CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. La regione .................... (di seguito denominata "regione"), rappresentata da (nome e cognome) ................................... nella sua qualita' di ..............................................; e il concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche ............. (di seguito denominato "concessionario"), con sede in (comune, provincia, indirizzo), ................... codice fiscale n. ................., rappresentato da (nome e cognome) ..................... nella sua qualita' di ...................., vincitore della gara svolta mediante procedura ad evidenza pubblica indetta dalla regione per l'affidamento dell'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: premesso che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; che il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, ha disciplinato tali modalita' ed ha previsto la creazione di archivi delle tasse automobilistiche; che il predetto art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, prevede, altresi', l'approvazione di uno schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, le attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche; che il citato decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 ha individuato all'articolo 2, comma 2, gli elementi dei quali deve tenersi conto ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e riscossione sopra richiamate; che il piu' volte citato art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che la riscossione coattiva delle tasse automobilistiche sia svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; che la materia disciplinata dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e' stata innovata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione; che il decreto del Ministro delle finanze del 10 novembre 1999 ha approvato lo schema tipo di convenzione di cui al citato art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997; convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 Oggetto della convenzione 1. La presente convenzione ha per oggetto la determinazione delle modalita' di svolgimento da parte del concessionario del servizio di riscossione e di controllo delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alla regione nonche' la previsione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa. Articolo 2 Durata della convenzione e recesso 1. La presente convenzione ha effetto a partire dal al 2. Il concessionario ha facolta' di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione previa comunicazione alla regione, con il preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La regione puo' revocare la presente convenzione dandone apposita comunicazione al concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del concessionario. Articolo 3 Garanzia 1. Il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, e' tenuto a fornire una fidejussione bancaria o assicurativa di L. .............. (pari a euro......................) a favore della regione secondo le seguenti modalita' ...................... . Articolo 4 Collegamento 1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti viene effettuato mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite del sistema informatico approvato dalla regione, che assicuri il collegamento in tempo reale con gli archivi anzidetti e garantisca la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi. 2. Le modalita' di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite nell'allegato tecnico alla presente convenzione. 3. Il concessionario ed il gestore del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Articolo 5 Modalita' della riscossione 1. Ai fini della riscossione, il concessionario attiva il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche attraverso gli strumenti informatici in suo possesso, secondo le modalita' previste nell'allegato tecnico alla presente convenzione. 2. E' fatto obbligo al concessionario di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento riporta l'indicazione relativa al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione di residenza del proprietario, al periodo di validita' del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonche' ai dati identificativi del concessionario ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. 3. La riscossione coattiva e' effettuata a norma del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112. Articolo 6 Modalita' di riversamento 1. Le somme incassate devono essere versate alla regione nei tempi e con le modalita' seguenti: ........................... 2. Sulle somme riversate successivamente alla scadenza stabilita si applicano gli interessi nella misura del tasso ...........; in caso di ritardato o omesso versamento di oltre ............. giorni si procede all'escussione della garanzia ed alla contestuale sospensione del rapporto prevista dal successivo articolo 9. Articolo 7 C o n t r o l l i 1. Il concessionario effettua i controlli sui versamenti di competenza della regione prelevando i dati dagli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418. Tale attivita' di controllo e' svolta con periodicita' e nei termini di seguito indicati: .................... Articolo 8 Compenso per il servizio 1. Il concessionario riceve un compenso pari a lire .............., (pari a euro ......................), per lo svolgimento delle operazioni connesse al servizio di riscossione e controllo oggetto della presente convenzione. Articolo 9 Poteri di controllo, sospensione e revoca della convenzione 1. La regione ha facolta' di disporre ispezioni nei confronti del concessionario al fine di verificare che le operazioni di riscossione e controllo siano effettuate dal soggetto stesso nel rispetto dei criteri di correttezza e di trasparenza, nonche' secondo le norme previste dalla presente convenzione. 2. La regione, a seguito dei controlli effettuati sulle attivita' allo svolgimento delle quali e' tenuto il concessionario, puo' sospendere il rapporto oggetto della convenzione stessa, o, nel caso di inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, revocare il rapporto stesso, secondo le modalita' indicate al comma 3 dell'articolo 2. Articolo 10 Inadempimenti del concessionario 1. In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarita' che non consentano l'attribuzione dei pagamenti effettuati dai contribuenti, si applicano penali pari, rispettivamente, al ....................., nel caso di invio effettuato entro........................., ed al ......................... nel caso di una percentuale di irregolarita' pari o superiori al ........................ 2. Le irregolarita' di cui al comma 1 sono contestate dalla regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente apposito avviso di pagamento. In caso di mancato spontaneo pagamento nei giorni successivi alla notifica, entro i quali il concessionario ha facolta' di presentare osservazioni, la regione provvede, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni del concessionario, alla escussione della garanzia. Articolo 11 Eventi eccezionali 1. Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attivita' connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attivita', o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attivita'. Articolo 12 Clausola arbitrale 1. Ogni controversia e' decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri. 2. I tre membri sono nominati: uno dalla regione, uno dal concessionario, ed il terzo in accordo tra le parti. 3. In difetto, il terzo membro e' scelto dal presidente del tribunale di ............................., il quale nomina anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti su invito dell'altra. Decorsi venti giorni dall'invito stesso, gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto. 4. La parte convenuta in giudizio ha facolta' di declinare la competenza degli arbitri. Articolo 13 Termine iniziale 1. La presente convenzione vincola il concessionario dal ......... ............. e la regione dal ........................ Il concessionario .............................. La regione .............................. Luogo e data della stipulazione .....................................