(all. 1 - art. 1)
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
          DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "RIVIERA LIGURE"
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La   denominazione  di   origine   controllata  "Riviera   Ligure",
accompagnata da  una delle  seguenti menzioni  geografiche aggiuntive
"Riviera  dei Fiori",  "Riviera  del Ponente  Savonese", "Riviera  di
Levante",  e' riservata  all'olio extravergine  di oliva  rispondente
alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Riviera  Ligure",
accompagnata  dalla  menzione  geografica  "Riviera  dei  Fiori",  e'
riservata all'olio  extravergine di oliva ottenuto  dalla varieta' di
olivo Taggiasca  presente negli oliveti  per almeno il  90%. Possono,
altresi', concorrere altre varieta'  presenti negli oliveti in misura
non superiore al 10%.
  2.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Riviera  Ligure",
accompagnata  dalla  menzione   geografica  aggiuntiva  "Riviera  del
Ponente  Savonese",  e  riservata   all'olio  extravergine  di  oliva
ottenuto dalla varieta' di olivo Taggiasca presente negli oliveti per
almeno il  50%. Possono  altresi' concorrere altre  varieta' presenti
negli oliveti in misura non superiore al 50%.
  3.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Riviera  Ligure",
accompagnata  dalla   menzione  geografica  aggiuntiva   "Riviera  di
Levante", e' riservata all'olio  extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varieta' di olivo presenti,  da sole o congiuntamente, negli
oliveti:  Lavagnina,   Razzola,  Pignola  e  la   popolazione  locale
riconducibile  alla  varieta' Frantoio  per  almeno  il 55%.  Possono
altresi' concorrere  altre varieta' presenti negli  oliveti in misura
non superiore al 45%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  1.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio  extravergine  di  oliva  di cui  all'art.  1  comprende  i
territori   olivati  atti   a   conseguire  le   produzioni  con   le
caratteristiche  qualitative previste  nel  presente disciplinare  di
produzione  situati  nel   territorio  amministrativo  della  regione
Liguria. Tale zona e' riportata in apposita cartografia.
  2.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Riviera Ligure",  accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera dei Fiori", comprende nella provincia di Imperia,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo,
Caravonica, Lucinasco,  Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo,  Pieve di
Teco,  Aurigo,  Ventimiglia,   Taggia,  Costa  Rainera,  Pontedassio,
Civezza,   San  Bartolomeo   al  Mare,   Diano  San   Pietro,  Vasia,
Pietrabruna,  Pornassio,  Vessalico,  Molini  di  Triora,  Borgomaro,
Diano,  Castello,   Imperia,  Diano  Marina,   Borghetto  d'Arroscia,
Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto
Ligure,  Castel Vittorio,  Isolabona, Vallebona,  San Remo,  Baiardo,
Diano  Arentino,   Badalucco,  Ceriana,  Perinaldo,   Prela',  Pigna,
Apricale,  Villa  Faraldi,  Valle   Crosia,  S.  Biagio,  Bordighera,
Soldano,  Ospedaletti,  Seborga,   Olivetta,  S.  Michele,  Rocchetta
Nervina, Carpaso,  San Lorenzo al  Mare, Santo Stefano al  Mare, Riva
Ligure,  Pompeiana, Terzorio,  Aquila  d'Arroscia,  Armo, Rezzo,  San
Biagio  della  Cima,  Cosio  di  Arroscia,  Montegrosso  Pian  Latte,
Mendatica.
  3.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Riviera Ligure",  accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", comprende, nella provincia
di Savona,  l'intero territorio  amministrativo dei  seguenti comuni:
Orco  Feglino, Finale  Ligure, Quiliano,  Vendone, Andora,  Boissano,
Calice  Ligure, Noli,  Stellanello,  Balestrino,  Arnasco, Tovo,  San
Giacomo,  Alassio,   Testico,  Casanova,  Lerrone,   Loano,  Albenga,
Ceriale, Cisano  sul Neva, Giustenice, Villanova  d'Albenga, Toirano,
Celle  Ligure,  Laigueglia,  Onzo, Ortovero,  Vado  Ligure,  Varazze,
Pietra Ligure,  Garlenda, Albisola Superiore, Castel  Bianco, Savona,
Albisola Marina,  Borghetto Santo Spirito, Bergeggi,  Borgio Verezzi,
Castelvecchio  di  Rocca  Barbena, Erli,  Magliolo,  Masino,  Rialto,
Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello.
  4.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Riviera Ligure",  accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera di Levante",  comprende, nelle province di Genova
e La Spezia, l'intero  territorio amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di  Genova: Orero, Coreglia Ligure,  Borzonasca, Leivi, Ne,
Carasco, Lavagna,  Genova, Rapallo,  San Colombano  Certenoli, Recco,
Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante,
Casarza  Ligure, Moneglia,  Sori,  Santa  Margherita Ligure,  Zoagli,
Avegno,  Pieve   Ligure,  Camogli,  Portofino,   Arenzano,  Bargagli,
Cicagna, Cogoleto,  Favale di  Malvaro, Lorsica,  Lumarzo, Mezzanego,
Moconesi, Neirone,  Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese.  Provincia di
La Spezia:  Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva  Marina, Follo, Vezzano
Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara,
Ortonovo,  Castelnuovo Magra,  Sarzana,  Lerici, Bonassola,  Levanto,
Santo Stefano,  Magra, Monterosso al Mare,  Portovenere, Riomaggiore,
Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1. Le  condizioni ambientali e  di coltura degli  oliveti destinati
alla produzione  dell'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1
devono  essere quelle  tradizionali e  caratteristiche della  zona e,
comunque,  atte  a  conferire  alle olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative.
  2. I  sesti di impianto,  le forme di  allevamento ed i  sistemi di
potatura  devono essere  quelli tradizionalmente  usati o,  comunque,
atti  a non  modificare le  caratteristiche delle  olive e  degli oli
destinati alla  denominazione di origine controllata  di cui all'art.
1.
  3.  Sono pertanto  idonei gli  oliveti collinari  di media  o forte
pendenza con  disposizione prevalente a terrazze,  situati nella zona
indicata  al  precedente  art.  3,   i  cui  terreni  derivano  dalla
disgregazione della roccia madre di origine calcarea.
  4.   Per  la   produzione   dell'olio  extravergine   di  oliva   a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla  menzione geografica  aggiuntiva "Riviera  dei Fiori",  sono da
considerarsi  idonei gli  oliveti compresi  nella zona  di produzione
descritta al  punto 2  dell'art. 3,  i cui  terreni, di  giacitura in
pendenza piu' o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano
dalla disgregazione meccanica della  roccia madre di origine calcarea
(Eocene) con  la formazione  di stratificazioni  che nel  tempo hanno
dato origine  a terreni  di medio impasto  con tendenza  allo sciolto
nelle quote piu' elevate.
  5.   Per  la   produzione   dell'olio  extravergine   di  oliva   a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva  "Riviera del Ponente Savonese",
sono  da  considerarsi idonei  gli  oliveti  compresi nella  zona  di
produzione  descritta al  punto  3  dell'art. 3,  i  cui terreni,  di
giacitura  in pendenza  con  disposizione a  terrazze, ad  esclusione
della  piana  di Albenga,  derivano  dalla  roccia madre  di  origine
calcarea  che  sotto l'azione  degli  agenti  meteorici e  dei  corsi
d'acqua, ha  dato origine a  terreni di medio impasto  e generalmente
profondi, resi piu'  sciolti e di maggiore  permeabilita' nelle quote
piu' elevate a causa della presenza di scisti.
  6.   Per  la   produzione   dell'olio  extravergine   di  oliva   a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla menzione  geografica aggiuntiva  "Riviera di Levante",  sono da
considerarsi  idonei gli  oliveti compresi  nella zona  di produzione
descritta al  punto 4  dell'art. 3,  i cui  terreni, di  giacitura in
pendenza,  disposti  a terrazze  sostenute  nella  parte costiera  da
muretti a  secco, originatisi nel  Miocene ed Eocene,  derivano dalla
roccia   madre  a   prevalenza   calcarea  nella   zona  interna,   e
scistosaarenacea  in quella  costiera. I  terreni della  zona interna
sono di medio impasto con  buona presenza di argilla, quelli costieri
sono sciolti a prevalenza sabbiosa.
  7.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di  oliva a denominazione  di origine di cui  all'art. 1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
  8.  La produzione  massima di  olive degli  oliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui  all'art. 1 non puo' superare Kg.  7000 per ettaro
per gli impianti  intensivi. La resa massima delle olive  in olio non
puo' superare il 25%.
  9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata sui limiti predetti  attraverso accurata cernita purche' la
produzione globale non superi di oltre  il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
  10. Ogni anno  gli organismi preposti dalla  legge, nell'ambito dei
parametri  precedentemente  indicati  ed a  seguito  di  rilevazioni,
definiranno le rese  ammissibili in olive ed olio  per ciascuna delle
aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
  11. La  denuncia di produzione  delle olive deve  essere presentata
secondo le procedure  previste dal piano dei  controlli approvato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  12. Alla presentazione  della denuncia di produzione  delle olive e
della  richiesta  di certificazione  di  idoneita'  del prodotto,  il
richiedente   deve  allegare   la  certificazione   rilasciata  dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai  sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della  legge 5 febbraio 1992, n. 169,  comprovante che la
produzione e la  trasformazione delle olive sono  avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla  menzione geografica  "Riviera dei  Fiori", comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati  al punto 2 dell'art. 3
nonche' dei  comuni di  Alassio, Albenga, Andora,  Arnasco, Casanova,
Lerrone,  Castelvecchio  di  Rocca  Barbena,  Castelbianco,  Ceriale,
Cisano sul Neva, Erli,  Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino,
Stellanello, Testico,  Vendone, Villanova  d'Albenga e  Zuccarello in
provincia di Savona.
  2.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla menzione  geografica "Riviera del Ponente  Savonese", comprende
l'intero  territorio amministrativo  dei comuni  indicati al  punto 3
dell'art. 3.
  3.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata "Riviera  Ligure", accompagnata
dalla menzione  geografica "Riviera  di Levante",  comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
  4.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di  oliva a denominazione  di origine di cui  all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
  5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1  sono  ammessi  soltanto  i  processi meccanici  e  fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli   senza  alcuna  alterazione  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione  geografica "Riviera dei Fiori",  deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: da giallo a giallo - verde;
    odore: di fruttato di lieve o media intensita';
  sapore:  fruttato  con sensazione  decisa  di  dolce ed  eventuali:
leggera sensazione di piccante  e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
    punteggio al Panel (maggiore o uguale a) 6,5;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi: (minore o uguale a) 17 MeqO2/Kg;
    K 232 (minore o uguale a) 2,3;
    K 270 (minore o uguale a) 0,160.
  2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Riviera  del  Ponente  Savonese",  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da giallo a verde - giallo;
    odore: fruttato di lieve o media intensita';
  sapore:  fruttato  con sensazione  decisa  di  dolce ed  eventuali:
leggera sensazione di piccante  e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
    punteggio al Panel (maggiore o uguale a) 6,5;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi: (minore o uguale a) 17 MeqO2/Kg;
    K 232 (minore o uguale a) 2,3%;
    K 270 (minore o uguale a) 0,160.
  3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera  di Levante", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: da giallo a verde - giallo;
    odore: fruttato di lieve o media intensita';
  sapore: fruttato con sensazione  apprezzabile di dolce ed eventuale
sensazione di piccante e/o di amaro;
    punteggio al Panel (maggiore o uguale a) 6,5;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi: (minore o uguale a) 18 MeqO2/Kg;
    K 232 (minore o uguale a) 2,3%;
    K 270 (minore o uguale a) 0,160.
  4. Altri parametri non  espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
  5.  In ogni  campagna olearia  il Consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  degli oli  di  cui all'art.  1,  da utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
  6. E' in facolta' del  Ministro delle risorse agricole, alimentari,
forestali di modificare con proprio  decreto i limiti analitici sopra
riportati su richiesta del consorzio di tutela.
  7.  La designazione  degli oli  alla fase  di confezionamento  deve
essere effettuata  solo a  seguito dell'espletamento  della procedura
prevista  dal  piano dei  controlli,  approvato  dal Ministero  delle
politiche agricole e forestali.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione  di origine controllata di cui  all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista  dal presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
  2. E' consentito  l'uso veritiero di nomi,  ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
  3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale  e' consentito  solo se  il prodotto  e' stato  ottenuto
esclusivamente   con  olive   raccolte  da   oliveti  facenti   parte
dell'azienda  menzionata e  se l'oleificazione  e il  confezionamento
sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma
1.
  4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a  denominazione  di  origine  controllata "Riviera  Ligure"  di  cui
all'art.  1   devono  avvenire  nell'ambito  della   zona  geografica
delimitata al  punto 1 dell'art. 3  e di quanto disposto  dall'art. 5
comma 1.
  5. Le  menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate  all'art. 1 del
presente  disciplinare, devono  essere riportate  con dimensione  non
superiore rispetto a  quella dei caratteri con cui  viene indicata la
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure".
  6.  L'uso  di altre  indicazioni  geografiche  consentite ai  sensi
dell'art. 1,  punto 2  del decreto ministeriale  4 novembre  1993, n.
573,  riferite a  comuni, frazioni,  tenute, fattorie  da cui  l'olio
effettivamente  deriva   deve  essere  riportato  in   caratteri  non
superiori alla meta'  di quelli utilizzati per  la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
  7.  Il  nome della  denominazione  di  origine controllata  di  cui
all'art.  1  deve  figurare  in etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili  con colorimetria  di ampio  contrasto rispetto  al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi' rispettare  le norme  di etichettatura  previste dalla
vigente legislazione.
  8.  L'olio  extravergine  di   oliva  a  denominazione  di  origine
controllata  di cui  all'art. 1  deve  essere immesso  al consumo  in
recipienti in vetro di capacita' non superiore a litri 10.
  9.  E' obbligatorio  indicare in  etichetta l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.