ALLEGATO A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e
degli intermediari finanziari non bancari
corrette per la variazione del valore medio della misura
sostitutiva del tasso ufficiale di sconto
periodo di riferimento della rilevazione: 1 luglio-30 settembre 1999
Applicazione dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2000
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Categorie di operazioni Classi di importo Tassi medi
in milioni di lire (su base annua)
(tra parentesi in unita'
di euro)
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Aperture di credito in
conto corrente (1) fino a 10 (5.164,57) 11,78
oltre 10 (5.164,57) 9,18
Anticipi, sconti commerciali
e altri finanziamenti fino a 10 (5.164,57) 7,80
Alle imprese effettuati dalle
banche (2) oltre 10 (5.164,57) 6,44
Factoring (3) fino a 100 (51.645,69) 7,94
oltre 100 (51.645,69) 6,44
Crediti personali e altri
finanziamenti alle
famiglie effettuati
dalle banche (4) 10,62
Anticipi, sconti commerciali,
crediti personali e altri fino a 10 (5.164,57) 21,56
Finanziamenti effettuati
dagli intermediari non
bancari (5) oltre 10 (5.164,57) 15,95
Prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio (6) fino a 10 (5.164,57) 17,36
oltre 10 (5.164,57) 12,85
Leasing (7) fino a 10 (5.164,57) 15,50
da 10 a 50 (da 5.164,57 9,43
a 25.822,84)
da 50 a 100 (da 25.822,84 7,77
a 51.645,69)
oltre 100 (51.645,69) 5,88
Credito finalizzato
all'acquisto rateale (8) fino a 2,5 (1.291,14) 24,97
da 2,5 a 10 (da 1.291,14 15,46
a 5.164,57)
oltre 10 (5.164,57) 10,64
Mutui (9) 5,34
Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono
essere aumentati della meta'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della
tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la
commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni
rilevate, si ragguaglia a 0,44 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 21 settembre 1999; istruzioni
applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;
(2) banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti -
sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a
medio e lungo termine alle unita' produttive private;
(3) factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;
(4) banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e
lungo termine;
(5) intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti
personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a
famiglie di consumatori e a unita' produttive private, a breve e a
medio e lungo termine;
(6) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si
riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi
contrattuali ad esso assimilabili;
(7) leasing con durata fino e oltre i tre anni;
(8) credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;
(9) mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, ha
ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo
alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata,
all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di
credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di
portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati
sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del
tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di
stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene
esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e'
composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite
considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla
natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali
specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate
distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari
riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca
d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della
Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a
campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono
comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e
sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale
dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 150 milioni.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono
stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto
legislativo. 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa
riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.