(all. 1 - art. 1)
Allegato (Art. 1)
                                                          SPIROXAMINA
    1. Identita'.
    (IUPAC)            (8-tert-Butil-1,4-dioxa-spiro            [4,5]
decan-2-ylmetil)-etil-propil-ammina
    2. Condizioni da rispettare:
      2.1.  La  purezza  minima  della sostanza attiva deve essere di
940 g/kg prodotto tecnico (diastereomeri A e B combinati).
      2.2.  Possono  essere  autorizzate  solo  le utilizzazioni come
fungicida.
      2.3.   Ai   fini   dell'applicazione   dei   principi  uniformi
dell'allegato  VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto
di riesame della spiroxamina, in particolare delle relative appendici
I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario
permanente  in  data  12 maggio 1999. Inoltre, in sede di valutazione
globale:
        si   deve  prestare  particolare  attenzione  alla  sicurezza
dell'operatore  e  garantire  che  nelle condizioni di autorizzazione
siano  specificate  le  opportune  misure  di  protezione,  e si deve
rivolgere   particolare   attenzione   all'impatto   sugli  organismi
acquatici  e  garantire  che nelle condizioni di autorizzazione siano
specificate,  ove necessario, le opportune misure di attenuazione dei
rischi.