Allegato (Art. 1) SPIROXAMINA 1. Identita'. (IUPAC) (8-tert-Butil-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylmetil)-etil-propil-ammina 2. Condizioni da rispettare: 2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 940 g/kg prodotto tecnico (diastereomeri A e B combinati). 2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. 2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della spiroxamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 12 maggio 1999. Inoltre, in sede di valutazione globale: si deve prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, e si deve rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate, ove necessario, le opportune misure di attenuazione dei rischi.