(all. 1 - art. 1)
                            TITOLO PRIMO
                          Principi generali
                               Art. 1.
                          Natura e finalita'
  1. L'Universita' "La  Sapienza" di Roma, di  seguito denominata "La
Sapienza", e' una comunita' che  ha come compito primario la ricerca,
lo  studio e  la  formazione  e a  cui  partecipano  a pieno  titolo,
nell'ambito delle rispettive  competenze, funzioni e responsabilita',
docenti (professori  di ruolo, ricercatori e  personale equiparato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della
legge n. 341/1990), personale tecnico, amministrativo e ausiliario, e
studenti,  ordinata  in  forma  di istituzione  pubblica,  dotata  di
autonomia didattica, scientifica e organizzativa.
  2.  "La  Sapienza"  esplica,  in stretta  relazione  tra  loro,  le
funzioni fondamentali  della ricerca  scientifica e  della didattica,
ogni  tipo   di  formazione   di  livello  superiore,   ivi  compresi
l'orientamento, la formazione  permanente e l'aggiornamento culturale
e   professionale   e  le   attivita'   a   queste  strumentali   e/o
complementari, nonche'  la ricerca applicata a  problemi di interesse
pubblico e privato.
  3. "La  Sapienza" assume ogni iniziativa  affinche' l'esercizio del
diritto allo studio venga  pienamente assicurato, in applicazione dei
principi della Costituzione  della Repubblica italiana. Contribuisce,
inoltre, nei  limiti dei  propri mezzi e  competenze, a  garantire la
compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro
obiettivi di formazione culturale e professionale.
  4.  "La  Sapienza" garantisce  ai  docenti  uguali opportunita'  di
accesso ai finanziamenti per la ricerca e del relativo coordinamento.
  5. "La Sapienza", promuove e favorisce la dimensione internazionale
degli  studi,  dell'insegnamento  e della  ricerca  scientifica.  "La
Sapienza"  considera  tra  i  propri compiti  fondamentali  anche  lo
sviluppo degli  scambi internazionali di docenti  e studenti, nonche'
l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
  6. "La Sapienza"  persegue le proprie finalita'  nel rispetto della
dignita'  della persona  umana,  nel pluralismo  delle  idee e  nella
trasparenza delle  procedure. Garantisce, quindi, ai  singoli docenti
autonomia di ricerca e liberta'  di insegnamento secondo le modalita'
previste  da questo  statuto e  nel rispetto  dei principi  stabiliti
dall'art.  33  della   Costituzione,  nonche'  nell'osservanza  della
legislazione in materia di  ordinamenti universitari, di diritto allo
studio e di stato giuridico del personale.
  7."La  Sapienza"   provvede  a   tutti  i  livelli   di  formazione
rilasciando i titoli secondo  la normativa vigente. Provvede altresi'
ad   impartire  corsi   ed  a   rilasciare  i   relativi  titoli   di
perfezionamento e  di master per settori  disciplinari, nonche' corsi
di formazione universitaria di base e  corsi ad hoc in relazione alle
esigenze della societa'.
  8.  "La  Sapienza"  partecipa  alla  promozione,  organizzazione  e
realizzazione  di  servizi  culturali   e  formativi  sul  territorio
regionale, nazionale e internazionale.
  9. "La Sapienza"  e' un sistema universitario  articolato in atenei
federati   ed   autonomi   sotto   il   profilo   amministrativo   ed
organizzativo.
  10.  "La  Sapienza"  attua  al   suo  interno  la  valutazione  del
raggiungimento delle finalita' istituzionali.
  11.  "La  Sapienza"  istituisce  e  favorisce  il  tutorato  e  una
didattica commisurata ai bisogni formativi degli studenti.
  12.  "La   Sapienza"  tutela  la   piena  liberta'  delle   idee  e
l'espressione  delle  liberta'   politiche,  sindacali  e  religiose;
garantisce  a  tutto il  personale  ed  agli studenti  le  condizioni
necessarie  per   esprimere  e  comunicare  liberamente   il  proprio
pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
                               Art. 2.
                        Principi organizzativi
  1. "La Sapienza" ha piena  capacita' di diritto pubblico e privato,
che  esercita  nel  rispetto   dei  propri  fini  istituzionali,  con
esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini.
  2.  "La  Sapienza" favorisce  la  discussione  e il  confronto  sui
problemi  connessi con  l'attuazione dei  propri fini  istituzionali.
Essa garantisce la pubblicita' delle proposte e dei provvedimenti dei
propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni
di  natura  privata  e  personale;   a  tal  fine  assicura  adeguata
conoscibilita',  mediante   affissione  pubblica,  degli   avvisi  di
convocazione e dei verbali di tutti gli organi collegiali.
  3.  "La  Sapienza"  favorisce  la partecipazione  e  garantisce  la
segretezza  del  voto a  tutte  le  categorie  del personale  e  agli
studenti, per le elezioni delle rappresentanze e delle cariche.
  4. "La Sapienza" valuta i costi  e i rendimenti dei centri di spesa
in  relazione   alle  finalita'   perseguite  al  fine   di  misurare
l'economicita'  e l'efficienza  della  gestione dell'Universita',  ed
elabora, dandone la massima diffusione e pubblicita', indicatori atti
a quantificare  l'impiego delle  risorse, a  valutare il  grado della
loro  utilizzazione  e a  valutare  e  verificare la  congruenza  tra
obiettivi prefissati e risultati realizzati.
  5. I bilanci  dell'Universita' e quelli di ogni  altro suo autonomo
centro  di spesa  sono resi  pubblici  entro un  mese dalla  relativa
approvazione.
  6.  L'Universita' stabilisce  autonomamente in  base a  valutazioni
discrezionali  di   opportunita'  e  convenienza  se   avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura  dello Stato ovvero di  professionisti del
libero Foro.
                               Art. 3.
                    Programmazione delle attivita'
  1. "La  Sapienza" svolge le sue  funzioni istituzionali all'interno
del  sistema universitario  pubblico  nazionale e  regionale, al  cui
coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua
competenza.
  2.  "La Sapienza",  in  conformita' agli  obiettivi generali  della
propria  politica  culturale, di  ricerca  e  di insegnamento  e  nel
rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e
progetti di sviluppo tenendo conto  delle esigenze delle diverse aree
culturali.  Concorre  con  proprie  proposte al  piano  nazionale  di
sviluppo  delle universita',  alla  programmazione pluriennale  della
ricerca   scientifica   e    tecnologica.   Concorre   inoltre   alla
programmazione regionale sanitaria.
                           TITOLO SECONDO
                           Organizzazione
                               Art. 4.
          Articolazione de "La Sapienza" in atenei federati
  1.  Al  fine  di  garantire l'unita'  degli  studi  universitari  e
salvaguardare la  pluralita' di  culture che ad  essa contribuiscono,
l'Universita'  "La  Sapienza"  si  articola  in  atenei  federati  ed
autonomi sotto il profilo  amministrativo ed organizzativo, dotati di
organi propri.
  Gli organi centrali di governo  de "La Sapienza" sono competenti in
materia di programmazione e di indirizzo, di attribuzione programmata
delle  risorse,  di  relazioni  internazionali,  di  valutazione,  di
organizzazione  dei servizi  comuni, con  esclusione, ai  sensi della
normativa vigente, di qualsiasi funzione gestionale.
  Resta  compito degli  organi  centrali,  attraverso la  commissione
ricerca scientifica,  la valutazione  ed il finanziamento  dei grandi
progetti scientifici di universita'.
  Agli  organi  di  governo  di  ciascun  ateneo  spetta  ogni  altra
competenza, con piena autonomia amministrativa ed organizzativa.
  2. Organi di governo degli  atenei sono il presidente, un consiglio
accademico ed un organo tecnicoamministrativo.
  3. Gli atenei  federati si danno propri  regolamenti, approvati dal
rispettivo   consiglio   accademico   a  maggioranza   assoluta   dei
componenti.  Il regolamento  di  ciascun ateneo  dovra' prevedere  la
composizione  e le  modalita' di  elezione degli  organi di  governo,
assicurando  la  pariteticita'  della   rappresentanza  di  tutte  le
componenti  (professori ordinari,  associati, ricercatori,  personale
non docente e studenti) previste  negli organi, e la pariteticita' di
rappresentanza  delle facolta'  che  vi  partecipano. Il  regolamento
dovra' altresi' prevedere meccanismi rivolti a garantire la rotazione
delle cariche fra le facolta' presenti in ciascun ateneo.
  Nessuno puo' godere dell'elettorato attivo  e passivo in piu' di un
ateneo federato.
  Le  cariche di  membro degli  organi di  governo degli  atenei sono
incompatibili con  le cariche elettive  degli organi centrali  de "La
Sapienza", salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto.
  4. Le dimensioni di ciascun ateneo, che dovra' aggregare almeno due
facolta' diverse,  sulla base di progetti  didatticoculturali comuni,
saranno in  linea di  massima comprese tra  10.000 e  25.000 studenti
iscritti in corso.
  5.  In  sede  di  approvazione   del  bilancio  preventivo  de  "La
Sapienza", gli atenei, su delibera del consiglio di amministrazione e
parere conforme  del senato  accademico, sono  dotati di  risorse che
ciascun ateneo destinera' autonomamente a  spese di investimento e di
funzionamento ivi comprese le spese per il personale.
  Gli  organi di  ciascun ateneo,  secondo i  rispettivi regolamenti,
provvedono alla  ripartizione delle risorse finanziarie  ivi comprese
quelle  per il  personale, fra  le strutture  ad esso  afferenti. Gli
atenei possono avvalersi, per le proprie finalita' istituzionali, dei
servizi centrali de "La Sapienza".
  6.  Agli studenti  di ciascun  ateneo e'  garantito l'accesso  alle
competenze  specialistiche  presenti  in  altri atenei  sia  per  gli
insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea.
  7.  Sulla  base  di  specifici ed  organici  progetti,  facolta'  e
dipartimenti   possono  chiedere   al  senato   accademico,  che   ne
regolamenta  le modalita',  di spostarsi  da  un ateneo  ad un  altro
ovvero di formare un nuovo ateneo.
  8. In  caso di recesso  di un ateneo  federato da "La  Sapienza" le
risorse finanziarie ed il patrimonio  mobiliare ed immobiliare in uso
rimane assegnato a "La Sapienza" che provvede in merito.
                               Art. 5.
                    Organizzazione delle facolta'
  1.  Le facolta'  e  le  scuole ad  esse  equiparate sono  strutture
fondamentali   per   lo   sviluppo  culturale,   per   l'integrazione
scientifica  e  per  il  coordinamento  della  didattica.  Esse  sono
costituite con  il concorso  di piu'  settori scientificodisciplinari
affini o  complementari e si  articolano in  corsi di studio  ai vari
livelli.
  2. Per lo svolgimento dei  propri compiti istituzionali le facolta'
sono dotate  di autonomia  organizzativa e  di poteri  decisionali in
materia  di   spesa,  che  esercitano  nel   rispetto  dell'autonomia
amministrativa degli altri  organi e dei principi  posti dal presente
statuto.
  Le  facolta' potranno  diventare centri  di spesa  su deliberazione
degli atenei.
  3.  Entro sei  mesi  dall'entrata in  vigore  del presente  statuto
ciascun consiglio di facolta'  adottera', con deliberazione approvata
a  maggioranza  assoluta  dei suoi  componenti,  individuati  secondo
quanto previsto  dal successivo quinto comma,  il proprio regolamento
organizzativo.
  4.  Il regolamento  di cui  al precedente  comma dovra'  prevedere,
determinandone  le  modalita',  la  elezione, ad  opera  di  tutti  i
componenti del consiglio di facolta', del preside, dotato di tutte le
competenze   previste   dalle   leggi   vigenti   e   fornito   della
rappresentanza  sostanziale  e  processuale  della  facolta',  tra  i
professori di  ruolo e  fuori ruolo  di prima  fascia a  tempo pieno;
dovranno inoltre  essere previste la  durata della sua  permanenza in
carica,  per un  periodo  comunque non  superiore a  tre  anni, e  la
rieleggibilita' per non piu' di una volta consecutiva.
  5. Il regolamento di facolta' dovra' prevedere la partecipazione al
consiglio di facolta',  dotato di tutte le  competenze previste dalle
leggi vigenti, dei professori di ruolo e fuori ruolo; dei ricercatori
e personale di  ruolo equiparato ai sensi del  decreto del Presidente
della Repubblica  n. 382/1980 e  della legge n. 341/1990  titolari di
corsi  per supplenza  o  affidamento  o di  moduli  didattici; di  un
ricercatore      rappresentante      di      ogni      raggruppamento
scientificodisciplinare  presente  nell'ordinamento  didattico  della
facolta'; di rappresentanti degli studenti  in numero pari al 15% dei
suoi componenti.
   6. Il regolamento di facolta' dovra' altresi' prevedere:
  a) le modalita'  di partecipazione alle riunioni  ed alle votazioni
delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare;
  b) le  modalita' di elezione  dei rappresentanti dei  ricercatori e
degli studenti;
  c) la costituzione e le modalita' di funzionamento di un nucleo per
la valutazione dell'attivita' didattica e scientifica;
  d)  la  costituzione   e  le  modalita'  di   funzionamento  di  un
osservatorio   studentesco   con   il  compito   di   promuovere   il
miglioramento   delle   attivita'   didattiche,  di   segnalarne   le
disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
  7.  Il  regolamento  di  facolta' potra',  tra  l'altro,  prevedere
determinandone le modalita':
  a) la nomina di un vicepreside scelto tra i professori di ruolo;
  b)  la  nomina di  una  giunta,  in  cui  siano presenti  tutte  le
categorie di  docenti, piu'  una rappresentanza degli  studenti nella
misura   del   15%,  cui   siano   delegati   compiti  di   ordinaria
amministrazione;  potra'   anche  prevedere  la   rappresentanza  del
personale tecnicoamministrativo nei consigli di facolta';
  c)  la  nomina   di  commissioni  istruttorie  per   l'esame  e  la
formulazione di proposte nelle materie di propria competenza;
  d) la possibilita' di delega, stabilendo modalita' e criteri, delle
funzioni del consiglio di facolta' in materie concernenti l'attivita'
didattica ai  consigli di  corso di  laurea o di  diploma o  di altri
corsi  di  studio  e  ai   dipartimenti;  deve  comunque  restare  di
competenza  del  consiglio  di facolta'  la  programmazione  generale
dell'attivita' didattica ed il potere, con delibera motivata adottata
a maggioranza  assoluta dei  suoi componenti,  di esercitare  in casi
specifici i poteri delegati;
  e) la possibilita' di delega,  fermo restando quanto previsto nella
precedente lettera d), delle competenze  del consiglio di facolta' in
materia di utilizzazione  dei posti di ruolo del  personale docente e
di  nomina  dello  stesso  ai   dipartimenti  e  la  possibilita'  di
attribuire   al  parere   degli  stessi   un'efficacia  relativamente
vincolante,  prevedendo  in  tal   caso  i  requisiti  necessari  per
discostarsene.   La  delega   ai  dipartimenti   delle  funzioni   e'
obbligatoria  per  le   facolta'  i  cui  consigli   superino  i  350
componenti;
  f)  la  costituzione  e  le   modalita'  di  funzionamento  di  una
commissione di programmazione, composta da rappresentanze paritetiche
delle varie categorie  di personale docente e non  docente, elette al
loro interno: a  tale commissione spetta, tra l'altro,  il compito di
proporre  alla   facolta'  le   modalita'  di  utilizzo   del  budget
disponibile  per  la  messa  a  concorso di  posti  di  professore  e
ricercatore.
  8. Entro  sei mesi  dall'entrata in vigore  del presente  statuto i
consigli  dei  corsi di  laurea,  di  diploma e  di  specializzazione
adotteranno   a  maggioranza   assoluta  dei   presenti  il   proprio
regolamento.  Esso  dovra'  prevedere, determinandone  le  modalita',
l'elezione  di  un  presidente  tra   i  professori  di  ruolo  e  la
partecipazione al consiglio dei  professori di ruolo; dei ricercatori
e  del  personale  di  ruolo  equiparato ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica n.  382/1980 e  della legge  n. 341/1990
che, a seguito  di delibera del consiglio stesso,  a qualsiasi titolo
svolgano  attivita'  didattica  all'interno   del  corso;  di  quanti
ricoprono per contratto  corsi di insegnamento afferenti  al corso di
studi; di  rappresentanti degli  studenti in numero  pari al  15% dei
componenti.  La   definizione  della  rappresentanza   del  personale
tecnicoamministrativo e'  demandata al regolamento. Nel  consiglio di
corso di laurea  e' compresa una rappresentanza  dei collaboratori ed
esperti linguistici ove presenti.
  9. E' istituito il difensore degli studenti della facolta'. Egli e'
nominato  dal  preside,  su  designazione  dei  rappresentanti  degli
studenti, sentito  il consiglio  di facolta', per  un periodo  di tre
anni,  rinnovabile una  sola volta.  Il consiglio  di amministrazione
fissa  i   suoi  emolumenti.  Il   difensore  degli  studenti   e'  a
disposizione    dell'osservatorio    studentesco    per    assisterlo
nell'esercizio delle sue funzioni e  per ricevere eventuali reclami o
doglianze.  Il  difensore  ha  diritto  di  compiere  accertamenti  e
riferisce al preside  che, in relazione al caso  concreto, adotta gli
atti di  competenza. Gli  studenti che  a lui  si rivolgono  hanno il
diritto,  a  loro richiesta,  all'anonimato  ed  il loro  nome,  come
qualsiasi altro  elemento idoneo  ad identificarli, sono  esclusi dal
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
                               Art. 6.
                   Organizzazione dei dipartimenti
  1. I  dipartimenti sono  strutture primarie  e fondamentali  per la
ricerca, omogenee  per fini  o per metodi.  Ad essi  possono afferire
docenti di  ruolo e  fuori ruolo secondo  la normativa  vigente. Essi
concorrono con le loro strutture all'attivita' didattica.
  2. Al  fine del  perseguimento dei  propri compiti  istituzionali i
dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa
per quanto  riguarda tutti i  provvedimenti di spesa,  contrattuali e
convenzionali  che  li  riguardano  direttamente,  con  soggetti  sia
pubblici che privati, con esclusione dei provvedimenti amministrativi
di  interesse generale  degli atenei  e de  "La Sapienza"  nella loro
interezza  e  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  vigente,
esclusa comunque  la possibilita' di provvedimenti  amministrativi di
carattere generale,  dei principi  posti nel  presente statuto  ed in
particolare di quanto stabilito nei commi seguenti.
  3. Entro  sei mesi dall'entrata  in vigore del presente  statuto il
consiglio  di  dipartimento  adottera',   con  delibera  approvata  a
maggioranza  assoluta   dei  presenti,  individuati   secondo  quanto
previsto  dal   successivo  quinto  comma,  il   proprio  regolamento
organizzativo.
  4.  Il regolamento  di cui  al precedente  comma, dovra'  prevedere
l'elezione,  da parte  dei membri  del consiglio  individuati secondo
quanto previsto dal successivo comma  quinto, di un direttore, dotato
delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale,
tra  i professori  di  ruolo  a tempo  pieno;  dovra' inoltre  essere
prevista  la durata  della sua  permanenza in  carica per  un periodo
comunque non superiore  a tre anni e la rieleggibilita'  per non piu'
di una volta consecutiva.
  5.   Il   regolamento   del  dipartimento   dovra'   prevedere   la
partecipazione al consiglio di dipartimento dei professori di ruolo e
fuori ruolo  afferenti al  dipartimento; dei ricercatori  e personale
equiparato ai  sensi del decreto  del Presidente della  Repubblica n.
382/1980 e  della legge  n. 341/1990  afferenti al  dipartimento; del
segretario  amministrativo con  voto  deliberante e  con funzioni  di
segretario; di rappresentanti  del personale tecnicoamministrativo in
numero non inferiore  al 15% del personale docente  ed equiparato (in
tale  ambito  e' compresa  una  rappresentanza  dei collaboratori  ed
esperti   linguistici  ove   presenti);   di  un   ugual  numero   di
rappresentanti  degli  studenti  di  dottorato e/o  delle  scuole  di
specializzazione e degli  studenti che hanno avuto  assegnata la tesi
di  laurea  da un  docente  afferente  al dipartimento.  Esso  dovra'
altresi'  prevedere le  modalita' di  partecipazione alle  riunioni e
alle votazioni  delle diverse categorie con  riferimento alle materie
da trattare.
  6. Il regolamento di  dipartimento dovra' prevedere, determinandone
le modalita', l'elezione di una giunta composta da due rappresentanti
di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori
prima fascia,  professori seconda fascia, ricercatori,  non docenti e
studenti) e  presieduta dal  direttore. Di essa  dovra' far  parte di
diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.
  7. Il regolamento di  dipartimento potra' prevedere l'articolazione
in  sezioni  dotate  di  autonomia  organizzativa  nell'ambito  della
programmazione generale dell'attivita' dipartimentale.
  8.  Il  segretario  amministrativo  del  dipartimento  coadiuva  il
direttore  di  dipartimento,  nella   gestione  delle  attivita'  del
dipartimento.
   Sono compiti del segretario amministrativo:
  a) collaborare con il direttore  per le attivita' volte al migliore
funzionamento  della struttura,  compresa l'organizzazione  di corsi,
seminari, convegni;
  b) predisporre il bilancio preventivo  e consuntivo e la situazione
patrimoniale;
  c)  coordinare  l'attivita'  amministrativocontabile  assumendo  la
responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
  d)  partecipare  alle  sedute  del consiglio  e  della  giunta  con
funzioni di segretario verbalizzante;
  e)  dirigere  ed  organizzare   la  segreteria  amministrativa  del
dipartimento;
  f)  assumere   ogni  iniziativa   volta  a  migliorare   il  lavoro
amministrativocontabile del dipartimento.
  9.  Dalla  data di  entrata  in  vigore  del presente  statuto  non
potranno essere costituiti nuovi istituti. Entro un anno dall'entrata
in  vigore del  presente statuto,  gli istituti  dovranno adeguare  i
propri  regolamenti ai  criteri organizzativi  previsti dal  presente
articolo per  i dipartimenti. In  mancanza il rettore, sulla  base di
conforme  delibera  del  senato   accademico,  procedera'  alla  loro
disattivazione.
                               Art. 7.
                    Corsi di dottorato di ricerca
  L'Universita'  provvede a  disciplinare  con apposito  regolamento,
adottato   dal  senato   accademico  su   delibera  delle   strutture
interessate, i corsi di dottorato  di ricerca con sede amministrativa
presso "La Sapienza".
                               Art. 8.
                    Centri di ricerca e di servizi
  1. "La Sapienza" istituisce con  decreto del rettore, sulla base di
conformi  deliberazioni  del senato  accademico  e  del consiglio  di
amministrazione,  centri  di ricerca  e  centri  di servizio  per  la
gestione  e  l'utilizzazione  di   servizi,  biblioteche  e  apparati
scientifici e tecnici di uso comune  a piu' strutture di ricerca e di
insegnamento.  Essa   partecipa  inoltre,  sulla  base   di  apposite
convenzioni, a  centri interuniversitari cui concorrono  strutture di
altre Universita'.
  2. L'istituzione e  gli statuti dei centri di ricerca  e dei centri
di  servizi sono  adottati  sulla base  di  proposte delle  strutture
interessate e,  quando costituiti, sentiti  i relativi atenei  di cui
all'art. 4.
                            TITOLO TERZO
            Organi centrali di programmazione e indirizzo
                               Art. 9.
                       Organi dell'Universita'
  Sono  organi  centrali  de  "La Sapienza"  il  rettore,  il  senato
accademico ed il consiglio di amministrazione.
                              Art. 10.
                              Il rettore
  1. Il rettore rappresenta "La Sapienza"  ad ogni effetto di legge e
ne garantisce l'autonomia ed unita' culturale.
  2. Il  rettore, oltre  alle competenze  previste dalla  legge, puo'
partecipare  alle  riunioni  degli  organi degli  atenei  in  cui  si
articola   "La  Sapienza",   ove  viene   decisa  la   programmazione
dell'attivita' didattica e scientifica degli atenei stessi.
  3. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno, dura  in carica quattro anni e puo'  essere rieletto una
sola volta. Partecipano  alle elezioni i professori di  ruolo e fuori
ruolo, i ricercatori e personale  equiparato ai sensi del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 382/1980  e della legge  n. 341/1990,
gli studenti  che fanno  parte dei consigli  di facolta',  del senato
accademico  e  del  consiglio   di  amministrazione  e  il  personale
tecnicoamministrativo.
  4.  Ai  voti  espressi dal  personale  tecnicoamministrativo  sara'
assegnato  un  peso  pari  al 10%  dell'elettorato  rappresentato  da
professori e  ricercatori. Qualora  pero' partecipi alle  elezioni un
numero di  appartenenti al personale  tecnicoamministrativo inferiore
al   50%   degli   aventi    diritto,   tale   peso   sara'   ridotto
proporzionalmente agli effettivi votanti.
  5.   Il  regolamento   elettorale  stabilira'   le  modalita'   per
l'espressione  del  voto;  esse   comunque  dovranno  assicurarne  la
segretezza.
  6. Il rettore nomina un  prorettore vicario scelto tra i professori
di  ruolo   di  prima   fascia,  che  fa   parte  del   consiglio  di
amministrazione, che lo  coadiuva nella sua attivita'  e lo supplisce
in  tutte le  funzioni da  lui esercitate  nei casi  di assenza  o di
impedimento.
  In  caso  di  anticipata   cessazione  del  mandato  rettorale,  il
prorettore  vicario  svolge  le  funzioni  del  rettore  nel  periodo
compreso tra  la data  della cessazione  e la  data della  nomina del
nuovo rettore.
  Entro sei mesi dalla data di  cessazione dalla carica di rettore il
decano indice le elezioni.
                              Art. 11.
                         Il senato accademico
  1.  Il   senato  accademico  e'  l'organo   di  programmazione,  di
coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' didattiche
e di ricerca dell'Universita'.
   2. In particolare il senato accademico approva:
  a)  il  proprio regolamento  interno  di  funzionamento e  tutti  i
regolamenti   dell'Universita',  sentito   per  quanto   concerne  le
implicazioni   amministrative   e   finanziarie   il   consiglio   di
amministrazione;
  b) il  programma di attivita' ed  il piano di sviluppo  sentiti per
gli  aspetti di  competenza il  consiglio di  amministrazione e,  una
volta costituiti, gli organi degli atenei;
  c) la costituzione, modificazione  e disattivazione delle strutture
didattiche di  servizio dell'Universita', sentiti per  gli aspetti di
competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate;
  d) la costituzione, modificazione  e disattivazione delle strutture
di ricerca,  sentiti per gli  aspetti di competenza gli  organi degli
atenei e delle strutture interessate;
  e)  i criteri  per la  ripartizione  tra gli  atenei delle  risorse
finanziarie per il personale docente;
  f)  la relazione  annuale sulla  ricerca  e la  ripartizione tra  i
diversi atenei dei finanziamenti per la ricerca;
     g) la relazione annuale sulla didattica;
  h) le modifiche di statuto, su parere conforme degli atenei per gli
aspetti  di   loro  competenza,   sentito  per  quanto   concerne  le
implicazioni   amministrative   e   finanziarie,  il   consiglio   di
amministrazione. In  tal caso la  sua composizione e'  integrata come
previsto dal seguente art. 22.
   3. Il senato accademico esprime, fra l'altro, parere su:
     a) il bilancio preventivo;
  b)  il   regolamento  per   l'amministrazione,  la  finanza   e  la
contabilita' dell'Universita'.
   4. Il senato accademico e' composto da:
     a) il rettore che lo convoca e lo presiede;
     b) i presidenti degli atenei;
  c) dodici presidi, uno per  ogni tipologia delle facolta' esistenti
all'atto  dell'approvazione  del   presente  statuto,  con  rotazione
qualora le facolta' si sdoppino;
  d)   tre   rappresentanti  per   ognuna   delle   sei  macro   aree
scientificodisciplinari che saranno definite con apposito regolamento
elettorale,  con elettorato  attivo e  passivo attribuito  a tutti  i
docenti;
  e) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
  f)  un numero  di rappresentanti  degli  studenti pari  al 15%  dei
membri di cui ai punti a), b), c), d), e).
  5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre
anni e non possono essere rieletti per piu' di una volta.
  6.  Partecipa  alle  riunioni   del  senato  accademico,  con  voto
consultivo, e svolge le funzioni  di segretario, anche avvalendosi di
propri collaboratori, il direttore amministrativo.
  7. Per  le questioni relative  alla ricerca scientifica,  il senato
accademico  si  avvale  per  la fase  istruttoria  della  commissione
prevista dall'art. 16, comma 3, del presente statuto.
                              Art. 12.
                   Il consiglio di amministrazione
  1. Il  consiglio di amministrazione e'  l'organo di programmazione,
di indirizzo  e di controllo  delle attivita' relative  alla gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
  2. In particolare il consiglio di amministrazione approva:
  a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;
  b)  il  regolamento per  l'amministrazione,  la  contabilita' e  la
finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di
dipartimento;
  c)  il bilancio  di previsione,  sentito il  senato accademico;  le
relative variazioni e il conto consuntivo;
  d) i programmi  edilizi di sua competenza ed  i relativi interventi
attuativi, sentito il senato accademico;
  e)  i  provvedimenti relativi  alle  contribuzioni  a carico  degli
studenti, sentito il senato accademico, e gli atenei ;
  f) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
  g)  le iniziative  degli studenti  nel campo  della cultura,  dello
sport e del tempo libero.
  3. Il  consiglio di amministrazione  esprime pareri sugli  atti del
senato  accademico  concernenti   la  programmazione  dello  sviluppo
dell'Universita'.
   4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
  a) il rettore che lo convoca e lo presiede;
  b) il prorettore;
  c)  il direttore  amministrativo, con  voto deliberante,  svolge le
mansioni di  segretario, eventualmente  avvalendosi a  tale specifico
fine di propri collaboratori;
  d)   tre   rappresentanti   dei  professori   prima   fascia,   tre
rappresentanti dei professori seconda  fascia, tre rappresentanti dei
ricercatori e del personale di  ruolo equiparato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990
e tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
  e) sei rappresentanti degli studenti.
  5. I componenti elettivi del consiglio di amministrazione durano in
carica  tre anni  e  non  possono essere  eletti  piu'  di due  volte
consecutive.
                              Art. 13.
                         Collegio dei sindaci
  E'  istituito  il collegio  dei  sindaci.  Il regolamento  generale
dell'Universita'   determina   la   composizione  e   le   competenze
dell'organo.
                              Art. 14.
                Collegio dei direttori di dipartimento
  1.  Il collegio  dei direttori  di dipartimento  e' costituito  dai
direttori  di  dipartimento  e  di  istituto.  Esso  e'  l'organo  di
coordinamento interdipartimentale  ed ha  funzioni di  raccordo delle
politiche per  il raggiungimento delle finalita'  istituzionali della
ricerca.
  2. Il collegio svolge  funzioni consultive con particolare riguardo
al   regolamento  amministrativocontabile   ed  ai   regolamenti  dei
dipartimenti,  alla   elaborazione  del   piano  di   sviluppo,  alla
ripartizione dei  finanziamenti per la  ricerca scientifica e  per le
attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o
altri  organi  dell'Universita'  intendano sottoporgli.  Inoltre  da'
parere sui dottorati.
  3. Il  collegio elegge  nel suo  seno un  presidente ed  una giunta
secondo un proprio regolamento.
                              Art. 15.
                 Direttore amministrativo e dirigenti
  1. L'incarico di direttore  amministrativo e' conferito dal rettore
ai sensi delle disposizioni vigenti,  su delibera conforme del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta
dei presenti.
  2.  Il  direttore amministrativo  e'  nominato  per un  periodo  di
quattro anni e puo' soltanto  essere revocato nei casi previsti dalla
legge, sulla base  di deliberazioni conformi del  senato accademico e
del  consiglio   di  amministrazione,  a  maggioranza   assoluta  dei
presenti.
  3. Il direttore  amministrativo e' capo degli uffici  e dei servizi
dell'amministrazione  centrale  e  ne   cura  l'organizzazione  e  la
gestione nel  rispetto delle prerogative attribuite  dalla legge alla
dirigenza dello Stato. Coordina  e verifica l'attivita' dei dirigenti
esercitando altresi' il potere sostitutivo  nei casi di inerzia degli
stessi.  Egli   e'  responsabile  della  corretta   attuazione  delle
direttive  degli organi  centrali  dell'Universita',  fatte salve  le
sfere di autonomia delle  singole strutture riconosciute dal presente
statuto.  Predispone il  bilancio preventivo  ed il  conto consuntivo
dell'Universita',  esercita  tutte  le funzioni  attribuitegli  dalla
legge, dal  presente statuto e dai  regolamenti e ad esso  spettano i
poteri e le responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni.
  4.  I dirigenti  collaborano  con il  direttore amministrativo  con
compiti di integrazione funzionale.  Il conferimento dell'incarico ai
dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale,
e'  disposto dal  direttore  amministrativo. Ai  dirigenti spetta  la
gestione finanziaria, tecnica  ed amministrativa, compresa l'adozione
di  atti che  impegnano l'amministrazione  verso l'esterno,  mediante
autonomi poteri  di spesa,  di organizzazione  delle risorse  umane e
strumentali  e  di controllo,  secondo  quanto  previsto dalle  norme
vigenti.
                              Art. 16.
         Nucleo di valutazione e commissioni dell'Universita'
  1.  Il nucleo  di  valutazione dell'Universita'  ha  il compito  di
raccogliere,  esaminare   ed  organizzare   i  dati   necessari  alla
valutazione   delle  strutture   e  delle   attivita'  didattiche   e
scientifiche  degli  atenei.  In  particolare  il  nucleo  prepara  e
organizza i  rapporti finali  di valutazione del  costo/rendimento de
"La Sapienza", da sottoporre al nucleo di valutazione nazionale ed al
senato  accademico ed  al  consiglio di  amministrazione  per i  fini
sottoindicati.  Il  nucleo  sottopone   al  senato  accademico  e  al
consiglio  di  amministrazione  eventuali suggerimenti  in  merito  a
miglioramenti  nell'organizzazione delle  attivita' dell'Universita'.
Il nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni
finali alla  fine di ogni  anno accademico  e comunque prima  di ogni
eventuale  ripartizione  delle  risorse da  parte  della  commissione
ricerca scientifica per l'anno accademico successivo.
  2.   Il    regolamento   amministrativocontabile    stabilisce   la
composizione del nucleo di valutazione dell'Universita'.
  3.  La  commissione  ricerca  scientifica  dell'Universita'  ha  il
compito  di  formulare  proposte  riguardo  alla  ripartizione  delle
risorse  finanziarie  destinate  da  "La  Sapienza"  per  la  ricerca
scientifica.
   4. La commissione ricerca scientifica e' composta da:
  a) un professore di prima fascia per ogni tipologia di facolta';
  b) un professore di seconda fascia per ogni tipologia di facolta';
  c) un ricercatore per ogni tipologia di facolta'.
  I componenti  della commissione ricerca scientifica  vengono eletti
dai consigli di facolta'.
  5. La commissione didattica  dell'Universita' ha compiti istruttori
per quanto  concerne il  coordinamento delle attivita'  didattiche de
"La Sapienza". Essa esamina i  problemi che le vengono sottoposti dal
senato accademico e dal  consiglio di amministrazione, quelli portati
alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture
didattiche e dagli osservatori studenteschi previsti dalla lettera d)
del sesto comma dell'art. 5 del presente statuto.
  6.  La commissione  didattica  dell'Universita' e'  composta da  un
rappresentante dei docenti e da uno degli studenti per ogni facolta'.
  7. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale
ha  il compito  di assicurare  l'aggiornamento del  personale tecnico
amministrativo de  "La Sapienza"  provvedendo alla  organizzazione di
corsi    di    aggiornamento,    seminari,   e    iniziative    volte
all'aggiornamento delle modalita' di lavoro.
  8. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale
e' composta da un funzionario  rappresentante di ogni area funzionale
ed e' coordinata da un direttore amministrativo o da un suo delegato.
                              Art. 17.
              Istituzioni per le attivita' assistenziali
  L'attivita' assistenziale  prestata dalle  facolta' di  medicina e'
organizzata e gestita  nel rispetto dell'art. 6  del decreto-legge n.
502/517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalita'
giuridica e autonomo bilancio ai  sensi della vigente normativa ed in
particolare dell'art. 6, comma 1,  lettera a) della legge 30 novembre
1998,   n.   419,   nel  rispetto   delle   finalita'   istituzionali
dell'Universita' e nel rispetto dei seguenti principi generali:
  a) accesso paritario alle  funzioni assistenziali dei professori di
ruolo;
  b) salvaguardia della  liberta' di insegnamento e  di ricerca nelle
strutture  assistenziali  convenzionate   nel  rispetto  dello  stato
giuridico universitario.
                            TITOLO QUARTO
                  Disposizioni finali e transitorie
                              Art. 18.
               Attivita' sportive, ricreative e sociali
  1.  "La   Sapienza"  incentiva  la  pratica   sportiva  nell'ambito
universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello
studente, e favorisce le attivita' sportive, ricreative e sociali del
proprio personale.
  2.  La   gestione  degli   impianti  sportivi  universitari   e  lo
svolgimento  delle  relative  attivita'  vengono  affidati,  mediante
convenzione,  al Centro  universitario sportivo  italiano e  ad altri
enti  sportivi  legalmente  riconosciuti,   sotto  il  controllo  del
comitato  per  lo  sport  universitario,  ai  sensi  della  normativa
vigente.
  Alla  copertura  della  relativa   spesa  si  provvede  mediante  i
finanziamenti stanziati appositamente  dal Ministero dell'universita'
e  della   ricerca  scientifica   e  tecnologica  e   mediante  fondi
universitari   e  di   diversa   provenienza   che  siano   destinati
all'incentivazione dell'attivita' sportiva.
  3.  Le  attivita' ricreative,  sociali  e  culturali del  personale
universitario si  svolgono anche attraverso apposite  convenzioni con
il  dopolavoro universitario,  che,  a tal  fine,  utilizza locali  e
attrezzature  de   "La  Sapienza".   Al  dopolavoro   sono  assegnati
finanziamenti destinati specificatamente a tali attivita'.
                              Art. 19.
       Regolamento dell'Universita' e regolamento degli atenei
  1.  Il regolamento  dell'Universita' stabilisce,  tra l'altro,  nel
rispetto di quanto  disposto dal presente statuto,  le norme relative
all'organizzazione   generale  dell'Universita',   le  modalita'   di
elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le
procedure  per  l'istituzione  e la  disattivazione  delle  strutture
didattiche  e per  la ricerca.  Esso e'  emanato dal  rettore, previa
deliberazione  del   senato  accademico,  sentiti  il   consiglio  di
amministrazione e gli organi di gestione degli atenei federati.
  2. Gli atenei costituiti ai  sensi dell'art. 4 del presente statuto
adottano, sulla base di deliberazioni  dei propri organi ed a seguito
di parere conforme dei consigli  di dipartimento e dei consigli delle
facolta' afferenti nella composizione allargata, un regolamento volto
a disciplinare il proprio funzionamento.  Esso e' emanato con decreto
del rettore.
                              Art. 20.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
  Il regolamento per l'amministrazione,  la finanza e la contabilita'
di cui all'art. 12, secondo  comma, lettera b), del presente statuto,
disciplina  i  criteri di  gestione  e  le procedure  amministrative,
finanziarie e contabili dell'Universita'. Esso specifica le strutture
alle  quali e'  attribuita  autonomia  amministrativa, finanziaria  e
contabile  e definisce  in  particolare gli  ambiti  di autonomia  di
gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi.
                              Art. 21.
                        Regolamenti didattici
  1.  Il   regolamento  didattico  dell'Universita'   disciplina  gli
ordinamenti  dei  corsi  di  studio  e  delle  scuole  per  le  quali
l'Universita'  rilascia  titoli  accademici. Esso  e'  approvato  dal
senato  accademico, sentito  il consiglio  di amministrazione,  sulla
base di  proposte deliberate dai consigli  di facolta' o di  corso di
studio.  Il senato  accademico puo',  in  caso di  dissenso sul  loro
contenuto, rinviarle con richiesta motivata di riesame alla struttura
proponente. Qualora  quest'ultima confermi la proposta  a maggioranza
assoluta  dei   componenti,  il   senato  accademico  e'   tenuto  ad
approvarla.  Il  regolamento  e'  emanato dal  rettore,  con  proprio
decreto,  espletate le  procedure e  decorsi  i termini  di cui  alla
legislazione vigente.
  2. Le  facolta' e  scuole, sentiti i  corsi di  studio interessati,
adottano  propri  regolamenti  didattici   con  cui  disciplinano  le
modalita' dei corsi e lo svolgimento degli esami di profitto.
                              Art. 22.
                         Modifiche di statuto
  Le  modifiche di  statuto  sono deliberate  dal senato  accademico,
integrato con tutte  le componenti previste dall'art.  16 della legge
n. 168/1989.
                              Art. 23.
                      Validita' delle votazioni
  1.  Le  votazioni  per  la designazione  dei  membri  degli  organi
collegiali  di   governo  dell'Universita',  degli  atenei   e  delle
strutture  didattiche  e  di  ricerca sono  valide  qualora  ad  esse
partecipi almeno  il 30% degli  aventi diritto.  In caso cio'  non si
verifichi  l'elezione  viene reiterata  per  una  volta; in  caso  di
ulteriore non validita' dell'elezione  la rappresentanza di categoria
manca per l'intera durata dell'organo.
  2.   Le  elezioni   della  componente   studentesca  negli   organi
disciplinati dal presente statuto danno  luogo alla nomina del numero
di rappresentanti previsti qualora ad  esse partecipino almeno il 10%
degli aventi  diritto; in  caso contrario il  numero degli  eletti si
riduce  in  proporzione  al   numero  degli  effettivi  votanti.  Per
consentire  una  maggiore  partecipazione  studentesca,  le  elezioni
devono  tenersi contemporaneamente  nei  periodi in  cui si  svolgono
lezioni in tutte le facolta'.
  3. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni
previste nel presente statuto o  la mancata individuazione della loro
rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.
                              Art. 24.
                      Norme finali e transitorie
  1.  Le cariche  elettive  saranno rinnovate,  secondo le  modalita'
specificate nel  presente statuto, alla  fine di ciascun  mandato. Le
norme per la  rieleggibilita' decorrono dalla prima  elezione fatta a
norma del presente statuto.
  2.  La carica  di membro  eletto negli  organi dell'Universita'  e'
incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli atenei.
  3.  Il senato  accademico determinera'  i casi  in cui  l'attivita'
lavorativa in  luoghi diversi da  "La Sapienza" e'  incompatibile con
l'attivita' istituzionale.
  4. Entro  un anno  dall'entrata in vigore  del presente  statuto si
svolgeranno  le elezioni  per i  componenti degli  organi centrali  e
delle strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme specificate
dal presente statuto.
  5. Al fine di assicurare  un efficace funzionamento delle strutture
didattiche "La Sapienza", entro il termine di un anno dall'entrata in
vigore del presente statuto, provvede a riorganizzare le facolta', ed
i relativi corsi di studio in modo tale che, in linea di massima, per
ciascuna  facolta' non  sia superato  il numero  di trecentocinquanta
docenti, o il numero di cinquemila studenti iscritti in corso.
  6. Sulla base di iniziative progettuali delle facolta' interessate,
ovvero dei dipartimenti, ovvero di intese fra tutti tali soggetti, si
formeranno  per  aggregazioni di  piu'  facolta'  gli atenei  di  cui
all'art. 4. Essi saranno costituiti  con decreto rettorale, a seguito
di  delibere  conformi  del  senato accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione. Tali decreti  costitutivi potranno essere deliberati
in successione, a partire dai progetti approvati. L'attivazione di un
ateneo e la relativa assegnazione di risorse sara' deliberata tenendo
conto prioritariamente  di parametri  oggettivi che  riequilibrino la
situazione esistente.
  7.  Entro due  anni dall'entrata  in vigore  del presente  statuto,
tutte  le  facolta', ed  entro  quattro  anni tutti  i  dipartimenti,
dovranno aggregarsi in atenei.
  8. Gli atenei  sono costituiti sulla base di  proposte formulate da
facolta' e da dipartimenti che  ne formulano anche il regolamento. Le
proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico e del
consiglio di  amministrazione i quali  possono, in caso  di dissenso,
rinviare  per una  sola volta  con richiesta  motivata di  riesame ai
proponenti.
  9. Il processo di formazione  degli atenei e' coordinato dal senato
accademico composto ai sensi del presente statuto.
  10. Nel processo  di riorganizzazione de "La  Sapienza" deve essere
prevista  la  ripartizione  del personale  tecnicoamministrativo  fra
tutte le strutture di ateneo  sulla base di una valutazione oggettiva
dei carichi di  lavoro ai sensi della normativa  vigente nel rispetto
della   contrattazione   decentrata   che  garantisca   un   omogeneo
trattamento giuridico ed economico del personale.