(Protocollo- art. 1)
PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE, CHE 
  ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI 
  MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA. 
  Il Regno del Belgio, 
  Il Regno di Danimarca, 
  La Repubblica federale di Germania, 
  La Repubblica ellenica, 
  Il Regno di Spagna, 
  La Repubblica francese, 
  L'Irlanda, 
  La Repubblica italiana, 
  Il Granducato di Lussemburgo, 
  Il Regno dei Paesi Bassi, 
  La Repubblica d'Austria, 
  La Repubblica portoghese, 
  La Repubblica di Finlandia, 
  Il Regno di Svezia, 
  Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
parti contraenti del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,
del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio e del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea
dell'energia atomica, 
in appresso denominati "Stati membri", e 
  La Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia  atomica  e
la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, 
in appresso denominate "la Comunita'", 
                           da una parte, e 
  La Repubblica di Moldavia, 
                             dall'altra, 
  Tenendo conto  dell'adesione  all'Unione  europea,  e  quindi  alla
Comunita', della Repubblica d'Austria, della Repubblica di  Finlandia
e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
                               Art. 1. 
  La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il  Regno  di
Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato
e di cooperazione che istituisce un  partenariato  tra  le  Comunita'
europee e i loro Stati membri, da  una  parte,  e  la  Repubblica  di
Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il  28  novembre  1994,  in
proseguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo
stesso modo degli altri  Stati  membri  della  Comunita',  dei  testi
dell'accordo nonche' delle dichiarazioni comuni, delle  dichiarazioni
e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo  stesso
giorno.