(Allegato X)
                             Allegato X 
 
Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto  delle
disposizioni  procedurali   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi
e delle esenzioni da tale autorizzazione. 
 
  1. Autorizzazione alla attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi 
provenienti da terzi 
  1.1.  L'autorizzazione,  ai  sensi  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 31 del presente decreto,  alla  attivita'  di  raccolta,
anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi provenienti  da  terzi
allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento  o
di  deposito  oppure  di   procedere   allo   smaltimento   di   essi
nell'ambiente  ai  sensi  dell'articolo  30  dello   stesso   decreto
legislativo  e'  richiesta  quando  siano  verificate  le  condizioni
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  1  del  presente   decreto   con
riferimento alla concentrazione di attivita' nel singolo  contenitore
ed alla attivita' totale raccolta nel corso di un anno solare. 
  1.2. L'attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi di cui al punto
1.1 e' esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 31 del presente
decreto  allorche'  lo  smaltimento  avvenga   nel   rispetto   delle
disposizioni  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  e   successive
modificazioni ed integrazioni, e si verifichi  una  delle  condizioni
seguenti: 
  a)  i  rifiuti  radioattivi  oggetto  dell'attivita'  di   raccolta
contengano  esclusivamente  radionuclidi  naturali,  presenti   nelle
materie radioattive naturali proveniente dalle attivita' disciplinate
ai sensi del Capo III-bis; 
  b)  i  rifiuti  radioattivi  oggetto  dell'attivita'  di   raccolta
contengano  esclusivamente,  anche  con  valori  di  attivita'  e  di
concentrazione superiori ai valori indicati al punto 1., radionuclidi
provenienti da sorgenti di tipo riconosciuto ai  sensi  dell'articolo
26 del presente decreto per le  quali  l'esonero  dagli  obblighi  di
autorizzazione relativi alla raccolta dei rifiuti sia stato 
esplicitamente stabilito nel conferimento della qualifica 
 
  2. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione 
  2.1. La richiesta per l'autorizzazione alla attivita'  di  raccolta
di  rifiuti  radioattivi  di  cui  al  punto  1.1  sottoscritta   dal
richiedente, deve  essere  inoltrata,  al  Ministero  dell'Industria,
Commercio e Artigianato. Copia della domanda e  della  documentazione
tecnica di cui al punto 2.4 devono essere contemporaneamente 
trasmesse dal richiedente all'ANPA 
  2.2.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 2.3. Nella domanda di cui al punto 2.1  devono
essere indicati i dati e gli elementi seguenti, in quanto applicabili
con riferimento agli argomenti indicati: 
  a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora
si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione  o  la
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
  b)  per  quanto  riguarda  il  trasporto  dei  rifiuti  radioattivi
dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione al trasporto
di materie radioattive  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;  nel  caso
si preveda l'impiego di  mezzi  altrui  dovranno  essere  indicati  i
soggetti che hanno la responsabilita' e  la  disponibilita'  di  tali
mezzi e dovranno essere forniti gli elementi  atti  a  dimostrare  la
disponibilita' dei terzi alle prestazioni sopra indicate; 
  c) per quanto riguarda le installazioni di deposito  o  trattamento
in cui  i  rifiuti  verranno  conferiti  dovra'  essere  indicata  la
localizzazione di tali  installazioni  e  gli  estremi  dei  relativi
provvedimenti   autorizzativi,   con    particolare    riguardo    ai
provvedimenti relativi allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente,  ai
sensi delle disposizioni di cui ai Capi VI o VII del presente decreto
oppure,  in  attesa  della   convalida   o   conversione   ai   sensi
dell'articolo 146 del presente decreto, delle previgenti disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185
che risultino applicabili; nel caso in cui si tratti di installazioni
di deposito o trattamento esercite da terzi dovranno essere  indicati
gli estremi identificativi di essi  e  dovranno  essere  forniti  gli
elementi  atti  a  dimostrare  la  disponibilita'  dei   terzi   alle
prestazioni sopra indicate; 
  d) per quanto riguarda lo  smaltimento  nell'ambiente  dei  rifiuti
raccolti,  senza  il  conferimento  di  essi  ad   installazioni   di
trattamento o deposito, dovra'  essere  indicato  se  il  richiedente
intenda operare, direttamente oppure  tramite  terzi,  in  regime  di
esenzione dall'autorizzazione di cui  all'articolo  30  del  presente
decreto; alternativamente dovranno essere  indicati  i  provvedimenti
autorizzativi,  rilasciati  ai  sensi  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo  30  del  presente  decreto  oppure,  in  attesa   della
convalida o conversione  ai  sensi  dell'articolo  146  del  presente
decreto, delle previgenti disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 che  risultino  applicabili
nel cui ambito lo smaltimento avverra'; nel caso si intenda avvalersi
di provvedimenti a nome di terzi dovranno essere indicati gli estremi
identificativi dei terzi e dovranno essere forniti gli elementi  atti
a dimostrare la disponibilita' dei terzi alle prestazioni sopra 
indicate 
  e) dovranno essere indicati la natura e l'ammontare della  garanzia
finanziaria, ove richiesta; 
  f) ferme restando le disposizioni  di  cui  al  punto  1.2,  dovra'
essere inoltre indicato, fornendo i necessari dati  quantitativi,  se
il richiedente intende avvalersi, delle disposizioni di cui al  comma
2  dell'articolo  154  del  presente  decreto,   limitatamente   allo
smaltimento   nell'ambiente   di   materie   radioattive   contenenti
radionuclidi  con  periodo  di  dimezzamento   fisico   inferiore   a
settantacinque giorni. 
  g) dovranno essere  indicati  gli  accordi  con  i  produttori  dei
rifiuti oggetto della raccolta stabiliti al  fine  di  assicurare  la
rispondenza dei rifiuti a quanto dichiarato  dal  produttore  stesso,
nonche' delle modalita' per la verifica del rispetto di tali accordi. 
  2.4. La domanda di cui al punto  2.1  dovra'  essere  corredata  da
idonea documentazione  tecnica,  firmata  per  la  parte  di  propria
competenza, dall'esperto qualificato che illustri: 
  b)  la  natura  dei  rifiuti  radioattivi  che  formeranno  oggetto
dell'attivita' di raccolta, con specificazione: 
  1 dello stato fisico e della forma  chimico  fisica  di  essi,  con
riferimento alla natura dell'attivita' svolta nelle installazioni  in
cui tali rifiuti vengono prodotti; 
  2 della tipologia  di  essi  (sorgenti  non  sigillate  o  sorgenti
sigillate); 
  c) le modalita' di confezionamento dei rifiuti; 
  d) la classificazione dei rifiuti con  riferimento  alla  specifica
normativa, con indicazione dei dati e degli elementi su cui tale 
classificazione e' 
  basata; 
  e) le modalita' di trasporto dei rifiuti, con riferimento alle 
norme 
  regolamentari sul trasporto di materie radioattive; 
  f) le  eventuali  caratteristiche  di  pericolosita'  aggiuntive  a
quelle  di  natura  radiologica,  con  indicazione  della  pertinente
classificazione dei rifiuti  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia di rifiuti non radioattivi; 
  g) radionuclidi  presenti  e  valore  stimato  della  quantita'  di
radioattivita' (o  di  massa  per  le  materie  fissili  speciali,  i
minerali, le materie grezze) e della concentrazione di essi  all'atto
della raccolta, con riferimento a partite  di  rifiuti  omogenee  per
modalita'  di  produzione,  per  tipologia,  per   provenienza,   per
modalita' di deposito o per destinazione; 
  h) l'ammontare stimato di quantita' di radioattivita' (o  di  massa
per le materie fissili speciali, i minerali, le materie grezze),  con
riferimento ai diversi radionuclidi e della massa dei rifiuti che  si
prevede di raccogliere in un  anno  solare;  i)  dimostrazione  della
congruita' dei valori di quantita' di radioattivita' (o di massa  per
le materie fissili speciali, i minerali, le materie  grezze)  di  cui
alle  lettere  f)  e  g)  e   della   quantita'   di   radioattivita'
eventualmente smaltita nell'ambiente con le disposizioni  di  cui  ai
provvedimenti autorizzativi  indicati  al  punto  2.1  che  risultino
applicabili; 
  l) con riferimento all'attivita' di raccolta  e  di  trasporto  dei
rifiuti: 
  1 le valutazioni  dell'esperto  qualificato  di  cui  al  comma  1,
lettera a) dell'articolo 79 e dell'articolo 80 del presente decreto; 
  2  l'indicazione  della  qualificazione   professionale   e   della
classificazione,  ai  sensi  dell'articolo  82  del  citato   decreto
legislativo,  del  personale  addetto;   3   la   valutazione   delle
esposizioni per i lavoratori e per la popolazione  in  condizioni  di
normale attivita' e di incidente, con individuazione degli  eventuali
scenari di tipo incidentale; 
  4 la descrizione delle operazioni svolte sui  rifiuti  radioattivi,
con particolare attenzione alla movimentazione di essi; 
  m) indicazione delle modalita' con cui si  intende  adempiere  agli
ulteriori pertinenti obblighi di cui  all'articolo  61  del  presente
decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne
di sicurezza e protezione; indicazione delle  modalita'  con  cui  si
intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed
indicazione della qualificazione professionale dei medesimi; 
  2.5.   L'ANPA   trasmette   il   proprio   parere   al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2.6. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di  cui  alla  legge  241190  e  dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento  della  pratica
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato
comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo
provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
  2.7. Nel nullaosta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche 
relative, se del caso 
  a. alle installazioni di  deposito  o  trattamento  ove  i  rifiuti
verranno conferiti od  alle  modalita'  di  smaltimento  dei  rifiuti
nell'ambiente. 
  b. al valore massimo  di  dose  derivante  dalla  pratica  per  gli
individui  dei  gruppi  di  riferimento  della  popolazione  ad  essa
interessata; 
  c. all'obbligo di inoltrare, ogni sette  anni,  a  decorrere  dalla
data del rilascio dell'autorizzazione  al  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed all'ANPA una  relazione  tecnica,
sottoscritta  per  la  parte  di  propria   competenza   dall'esperto
qualificato incaricato della sorveglianza  fisica  della  protezione,
contenente: 
  1.  l'aggiornamento,  laddove  necessario,   della   documentazione
tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 2.3 e 2.4; 
  2. dati ed  elementi  relativi  agli  aspetti  di  sicurezza  e  di
radioprotezione connessi  con  l'attivita'  svolta,  con  particolare
riferimento all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ed 
alla immissione di radionuclidi nell'ambiente 
  2.8. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni
di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte 
  a) del titolare dell'autorizzazione nel caso  di  variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
  b) dell'ANPA; 
  c) degli organi di vigilanza; 
  2.9. L'istanza di modifica di  cui  al  punto  2.8.a)  deve  essere
inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 2.2  e  2.3  che
risultino applicabili, al Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato ed all'ANPA. 
  2.10. Il titolare del nullaosta deve preventivamente comunicare  al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ed
all'ANPA variazioni  nello  svolgimento  dell'attivita',  rispetto  a
quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 2.2  e
2.3, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o 
nelle prescrizioni in esso contenute 
  2.11. Le variazioni comunicate  possono  essere  adottate  qualora,
entro novanta giorni dalla comunicazione l'ANPA non abbia  comunicato
al  titolare  del  nullaosta  ed  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato    la    richiesta    di    modifica
dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.8 lettera b). 
  2.12. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il proprio parere sull'istanza di modifica. 
  2.13. A seguito del ricevimento  dei  pareri  o  della  conclusione
della conferenza di servizi di cui alla legge 241190 e dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento  della  pratica
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato
comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo
provvede alla modifica dell'autorizzazione. 
  2.12. L'intendimento di cessazione dell'attivita' di  raccolta  dei
rifiuti  per  cui  e'  stata  emessa  l'autorizzazione  deve   essere
comunicato al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, che
provvede alla revoca dell'autorizzazione, previo parere dell'ANPA  in
merito alla sistemazione nel rispetto delle disposizioni  di  cui  al
presente decreto dei rifiuti radioattivi che avevano formato  oggetto
dell'attivita' di raccolta. 
  2.13. La procedura di cui ai punti da 2.12 si applica nel  caso  di
adozione del provvedimento di  revoca  di  cui  all'articolo  35  del
presente decreto. 
 
  3. Ulteriori disposizioni 
  3.1. I soggetti che effettuano, anche con mezzi altrui, l'attivita'
di  raccolta  dei  rifiuti  radioattivi  provenienti  da   terzi   in
esenzione, ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  1,
dall'autorizzazione di  cui  all'articolo  31  del  presente  decreto
devono notificare l'attivita' stessa, almeno  sessanta  giorni  prima
dell'inizio di essa, al Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, ed all'ANPA. 
  3.2. La notifica,  firmata  per  la  parte  di  propria  competenza
dall'esperto qualificato, deve essere inviata mediante  raccomandata,
e deve contenere, per quanto applicabili, i dati e  gli  elementi  di
cui ai punti 2.2 e 2.3. 
  3.3. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 o  la
cessazione dell'attivita' di raccolta devono  essere  preventivamente
comunicate, entro i termini e con le modalita' definiti al punto  2.1
alle amministrazioni individuate al punto 2.1. 3.4. Ogni  sette  anni
dall'invio della notifica di cui al punto  3.1  deve  essere  inviata
alle amministrazioni ed agli organismi tecnici individuati  al  punto
2.1 una relazione tecnica,  sottoscritta  per  la  parte  di  propria
competenza dall'esperto  qualificato  incaricato  della  sorveglianza
fisica della protezione, contenente: 
  a.  l'aggiornamento,  laddove  necessario,   della   documentazione
tecnica a suo tempo prodotta ai sensi del punto 3.1; 
  b. dati ed  elementi  relativi  agli  aspetti  di  sicurezza  e  di
radioprotezione connessi  con  l'attivita'  svolta,  con  particolare
riferimento all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ed 
alla immissione di radionuclidi nell'ambiente 
  3.5. I soggetti che all'entrata in vigore  delle  disposizioni  del
presente  Allegato  svolgono  attivita'  di   raccolta   di   rifiuti
radioattivi   per   conto   di   terzi   e   che    siano    esentati
dall'autorizzazione di cui all'articolo 31 del  presente  decreto  ai
sensi del paragrafo 1 provvedono alla notifica dell'attivita' ai 
sensi del punto 3.1