(Allegato X)
                                                           ALLEGATO X 
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera 
                                                                  b)) 
 
   Garanzia qualita' totale 
   Il presente allegato descrive la valutazione della conformita'  di
una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema
di garanzia qualita' totale, e descrive la  procedura  in  base  alla
quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualita'  e
ne controlla l'applicazione. 
   1. Il fabbricante applica un sistema  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale  e  il  collaudo,
come specificato al punto 2, ed e' soggetto alla sorveglianza di  cui
al punto 3. 
   2. Sistema qualita' 
   2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta  una  domanda  di
valutazione del suo sistema qualita' ad un  organismo  notificato  di
sua scelta. 
   La domanda contiene: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del  caso,  del  suo
mandatario, 
   - i luoghi di progettazione,  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito delle macchine, 
   - il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte  A,  per  un
modello di ciascuna categoria di macchina di cui all'allegato IV  che
intende fabbricare, 
   - la documentazione relativa al sistema qualita', 
   - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda  non
e' stata presentata presso un altro organismo notificato. 
   2.2. Il sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  delle
macchine  alle  disposizioni  della  direttiva  200/42/CE.  Tutti   i
criteri, i requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal  fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa
al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme delle
misure riguardanti le  procedure  e  la  qualita',  quali  programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 
   Detta documentazione deve  includere  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
   - degli obiettivi  di  qualita',  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'  della
progettazione e di qualita' delle macchine, 
   - delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che
saranno applicate e, qualora  non  vengano  applicate  pienamente  le
norme  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,   degli   strumenti   che
permetteranno  di  garantire  che  siano  soddisfatti   i   requisiti
essenziali di sicurezza e  di  tutela  della  salute  previsti  dalla
direttiva 2006/42/CE, 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici  in
materia di controllo e  verifica  della  progettazione  che  verranno
applicati nella progettazione della macchina oggetto della  direttiva
2006/42/CE, 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici  che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e
nella garanzia della qualita', 
   - dei controlli  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con  l'indicazione  della  frequenza
con cui si intende effettuarli, 
   - della documentazione in materia di qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i  dati  sulle  prove,  le  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale coinvolto, 
   - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta
in materia di progettazione della macchina, nonche' dell'efficacia di
funzionamento del sistema qualita'. 
   2.3.  L'organismo  notificato  valuta  il  sistema  qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2. 
   Gli elementi del sistema qualita' conformi alla norma  armonizzata
pertinente sono presunti conformi ai requisiti corrispondenti di  cui
al punto 2.2. 
   Nel gruppo  incaricato  della  valutazione  deve  essere  presente
almeno un esperto nella tecnologia della macchina.  La  procedura  di
valutazione  deve  comprendere  un'ispezione   negli   impianti   del
fabbricante. Nel  quadro  della  valutazione  il  gruppo  di  esperti
procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui  al  punto  2.  1,
secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformita'  ai
requisiti pertinenti in  materia  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute. 
   La decisione e' notificata al fabbricante o al suo mandatario.  La
notifica  contiene  le  conclusioni  dell'esame  e   la   motivazione
circostanziata della decisione. Va prevista una procedura di ricorso. 
   2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita' approvato e a fare  in  modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
   Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema qualita' in merito a  qualsiasi  progetto
di adeguamento del sistema. 
   L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di  cui
al punto 2.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. 
   L'organismo notificato comunica la sua decisione  al  fabbricante.
La notifica contiene  le  conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
   3. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
   3.1. La sorveglianza deve garantire che  il  fabbricante  soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
   3.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere,
a  fini  ispettivi,  ai  locali  di   progettazione,   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e  gli  fornisce  tutte  le  informazioni
necessarie, in particolare: 
   - la documentazione relativa al sistema qualita', 
   - la documentazione prevista  nella  parte  del  sistema  qualita'
riservata alla progettazione del sistema qualita', quali risultati di
analisi, calcoli, prove, ecc., 
   - la documentazione prevista  nella  sezione  "Fabbricazione"  del
sistema qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc. 
   3.3.  L'organismo  notificato  svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e  utilizzi  il
sistema qualita'; esso fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche  effettuate.  La  frequenza   delle   verifiche   ispettive
periodiche e' tale da consentire una rivalutazione completa ogni  tre
anni. 
   3.4. L'organismo notificato puo'  anche  effettuare  visite  senza
preavviso  presso  il  fabbricante.  La  necessita'  di  tali  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema
di controllo sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  Nel
sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione  in
particolare gli elementi seguenti: 
   - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti, 
   - la necessita' di garantire il controllo delle misure correttive, 
   -    all'occorrenza,    le    condizioni    speciali     collegate
all'approvazione del sistema, 
   - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione,
riguardanti le misure o le tecniche. 
   Nel corso di tali visite l'organismo  notificato,  se  necessario,
puo' svolgere o far svolgere prove  atte  a  verificare  il  corretto
funzionamento del sistema qualita'. Esso trasmette al fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  un  rapporto
sulla prova stessa. 
   4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione: 
   - la documentazione di cui al punto 2. 1, 
   - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui  al
punto 2.4, terzo e quarto comma, nonche' ai punti 3.3 e 3.4.