(Protocollo - art. V)
                             Articolo V. 
 
  1. La ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione  o  l'adesione  si
effettuano mediante il deposito di uno strumento in  buona  e  debita
forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 
  2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o
di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore  di  un  emendamento
del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti  esistenti  o
dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per  l'entrata  in
vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e'  ritenuto
applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.