(all. 10 - art. 1)
                               Art. 7.
  1.    L'inchiesta    pubblica    ha    luogo,    contemporaneamente
all'istruttoria tecnica, nel comune in cui e'  proposta  l'ubicazione
della   centrale,  oppure,  se  sono  interessati  piu'  comuni,  nel
capoluogo di provincia, sotto la presidenza di  un  magistrato  della
giurisdizione  amministrativa  con qualifica di presidente di sezione
del Consiglio di  Stato.  Lo  stesso  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione
interessata,  subito  dopo  la presentazione da parte dell'ENEL degli
atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.
  2.  Il presidente dell'inchiesta pubblica e' assistito da 3 esperti
designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti,  di  comprovata
competenza  nel  settore,  designati  rispettivamente  dalla regione,
dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede
con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
  3.  Chiunque  ne  abbia  interesse  puo' fornire, nel termine di 45
giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui  all'art.  4,
comma  6,  contributi  di valutazione sul piano scientifico e tecnico
attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente  inerenti
l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze
sul piano ambientale.
  4.  Il  presidente  dell'inchiesta  pubblica  decide,  in base agli
argomenti trattati, sull'ammissibilita' delle memorie e puo' svolgere
audizioni  con  gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie
ammesse.
  5. L'ENEL puo' presentare osservazioni alle memorie presentate.
  6.  Entro  tre  mesi  dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da
parte  dell'ENEL,  il  presidente  chiude  l'inchiesta   pubblica   e
trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  le  memorie  presentate e le
osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle  attivita'
svolte.