Art. 7. 1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui e' proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati piu' comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4. 2. Il presidente dell'inchiesta pubblica e' assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. 3. Chiunque ne abbia interesse puo' fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale. 4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilita' delle memorie e puo' svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse. 5. L'ENEL puo' presentare osservazioni alle memorie presentate. 6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attivita' svolte.