Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, di seguito denominate Parti. Desiderando garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea al di la' del mare territoriale per le navi e gli aeromobili appartenenti alle loro Forze Armate. Riconoscendo che le azioni vietate dal presente Accordo non dovranno venire intraprese neppure nei confronti delle navi e degli aeromobili non militari delle Parti. Nel rispetto, a tale riguardi, dei principi e delle norme del diritto internazionale. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ai fini del presente Accordo, con il termine: (a) "nave" si intende: (i) una Unita' navale facente parte delle Forze Armate di una Parte e contrassegnata dai segni distintivi delle Unita' da Guerra della propria nazionalita', posta sotto il comando di un ufficiale all'uopo designato dal Governo di quella Parte ed il cui nome appartenga ai quadri ufficiali o sia iscritto in un documento equivalente, e sia condotta da un equipaggio sottoposto alla disciplina militare; e (ii) una nave ausiliaria appartenente alle Forze Armate di una delle Parti, ivi incluse le Unita' navali autorizzate ad innalzare la bandiera di nave ausiliaria, quando questa bandiera fosse istituita da quella Parte; (b) "aeromobile" si intende qualsiasi mezzo aereo con equipaggio militare, sia piu' pesante che piu' leggero dell'aria, con esclusione dei mezzi spaziali; (1) entrata in vigore: 30 dicembre. (c) "formazione" si intende un raggruppamento ordinato di due o piu' navi che procedono congiuntamente e manovrano insieme. 2. Questo Accordo sara' applicato alle navi ed aeromobili che operano al di fuori del mare territoriale. Articolo II Le Parti prenderanno tutti i provvedimenti atti ad istituire i Comandanti delle rispettive navi affinche' sia strettamente osservato nella forma e nella sostanza, il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, al quale in seguito si fara' riferimento come "Regole Anticollisione", allegato alla Convenzione sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare", firmata a Londra il 20 ottobre 1972. Le Parti riconoscono che la liberta' di navigazione (di condurre operazioni) al di fuori delle acque territoriali e' fondata sui principi riconosciuti del Diritto Internazionale. Articolo III 1. In ogni caso le navi delle Parti operanti in vicinanza, a meno che non sia previsto dalle regole Anticollisione che debbano mantenere invariata la propria rotta e velocita', dovranno tenersi a distanza di sicurezza per escludere il rischio di collisione. 2. Le navi di una Parte che incontrino una formazione dell'altra Parte, o che operino nelle vicinanze di essa, dovranno conformandosi comunque alle regole Anticollisione, evitare di manovrare in maniera tale da intralciare le evoluzioni della formazione. 3. Le formazioni non condurrano manovre in aree caratterizzate da traffico intenso e nelle quali siano in vigore linee di separazione del traffico riconosciute in campo internazionale. 4. Le navi di una Parte impegnate in operazioni di sorveglianza di navi dell'altra Parte si manterranno ad una distanza tale da escludere il rischio di collisione ed inoltre si asterranno dall'eseguire manovre che dovessero creare confusione o pericolo per le navi sottoposte a sorveglianza. A meno che le regole Anticollisione richiedano di mantenere rotta e velocita' costanti, la nave in sorveglianza adottera' tempestivamente ogni provvedimento idoneo ad evitare confusione o pericolo per le navi sottoposte a sorveglianze, nella buona tradizione dell'arte marinaresca. 5. Quando navi delle due Parti manovrino a portata ottica, useranno, per segnalare le proprie operazoini e intenzioni, i segnali (a bandiere acustici o luminosi) previsti dalle Regole Anticollisione, dal Codice Internazionale dei Segnali e della Tabella dei Segnali Speciali allegata al presente Accordo. Di notte, o di giorno in condizioni di visibilita' ridotta, ovvero in condizioni di luce a distanza tali per cui i segnali a bandiere non sono distinguibili, dovranno essere usati segnali a lampi di luce con proiettore o la radio VHF Canale 16 (156.8 Mhz). 6. Le navi delle due Parti: a) non dovranno simulare attacchi puntando cannoni, lanciatori missilistici, tubi lanciasiluri o altre armi nella direzione di una nave e degli aeromobili dell'altra Parte: (b) non dovranno lanciare alcun oggetto nella direzione di navi dell'altra Parte che possa rappresentare pericolo per tali navi o per la navigazione; (c) non dovranno usare fari di ricerca o altre apparecchiature di illuminazione allo scopo di illuminare le plance delle navi e le cabine degli aeromobili in volo dell'altra Parte; (d) non dovranno impiegare i laser in maniera tale da poter nuocere alla salute del personale oppure arrecare danni alle apparecchiature di bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte; (e) non dovranno lanciare razzi di segnalazione in direzione di navi o aeromobili dell'altra Parte. 7. In occasione di esercitazioni con sommergibili immersi, le navi di superfici e cooperanti mostreranno gli appropriati segnali previsti dal Codice Internazionale dei Segnali o dalla Tabella dei Segnali Speciali allegata al presente Accordo, per allertare le altre navi della presenza di sommergibili nell'area. 8. Le navi di una Parte, quando in avvicinamento a navi dell'altra parte impegnate in operazioni che, secondo quanto previsto dall'art. 3 (g) delle Regole Anticollisione, hanno restrizioni nelle loro capacita' di manovra, ed in particolare le navi impegnate in attivita' di decollo o appontaggio di aeromobili ed in operazioni di rifornimento in mare, adotteranno tutte le misure idonee a non intralciare la manovra delle navi suddette e si manterrano a distanza di sicurezza. Articolo IV 1. I Comandanti di aeromobili delle Parti, nell'avvicinarsi ad aeromobili e navi dell'altra Parte, devono adottare la massima attenzione e prudenza, in particolare nel caso di navi impegnate in decolli e appontaggi di aeromobili, e, nell'interesse della reciproca sicurezza, non consentiranno: (a) attacchi simulati o impiego a freddo di armi sia contro navi che aeromobili dall'altra Parte; (b) l'esecuzione di acrobazie sopra le navi dell'altra Parte; (c) il lancio in direzione di navi dell'altra Parte di qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo le stesse navi ovvero la navigazione marittima. 2. Gli aeromobili delle Parti impegnati in volo notturno o in condizioni di volo strumentale dovranno, laddove possibile, utilizzare le luci di navigazione. Articolo V 1. Le azioni delle navi e degli aeromobili proibite da questo Accordo non dovranno essere intraprese neppure contro navi ed aeromobili non militari delle Parti. 2. Le Parti dovranno prendere misure idonee per portare a conoscenza delle navi e degli aeromobili non militari di ciascuna Parte le disposizioni del presente Accordo mirate a promuovere la sicurezza reciproca. Articoli VI Le Parti provvederanno, a mezzo dei privisti sistemi di diffusione di avvisi ai naviganti e notam, con un anticipo di norma non inferiore ai 3/5 giorni, a notificare le attivita' al di fuori del mare territoriale che rappresentino un pericolo per la navigazione marittima o aerea. Articolo VII 1. Le Parti scambieranno tempestivamente appropriate informazioni riguardanti i casi di collisione, gli incidenti che abbiano comportato danni, ed altri incidenti in mare tra navi ed aeromobili delle Parti stesse. La Marina Militare Italiana fornira' tali informazioni attraverso l'Addetto Navale o altro Addetto Militare Sovietico a Roma e la Marina dell'Unione Sovietica fornira' tali informazioni attraverso l'addetto Navale o altro Adetto Militare Sovietico a Roma e la Marina dell'Unione Sovietica fornira' tali informazioni attraverso l'Addetto Navale o altro Addetto Militare italiano a Mosca. 2. La stessa procedura indicata nel paragrafo 1 del presente articolo dovra' essere usata dalle Parti anche per scambiare informazioni su altri incidenti in mare, qualora l'immediata ricezione di tali informazioni possa essere considerata importante per l'altra Parte. Articolo VIII Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la sua firma. Esso puo' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di sei mesi. Articolo IX I Rappresentanti delle Parti si riuniranno entro un anno dalla data della firma del presente Accordo per riesaminare le modalita' della sua attuazione, cosi' come altri possibili mezzi per promuovere un piu' elevato grado di sicurezza della navigazione delle loro navi e del volo dei loro aeromobili al di fuori del mare territoriale. Analoghe consultazioni saranno quindi tenute annualmente o piu' frequentamente, come convenuto dalle Parti. Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due esemplari nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana dell'Unione delle Repubbliche (firma illeggibile) Socialiste Sovietiche (firma illeggibile)