(all. 10 - art. 1)
Il  Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, di seguito denominate Parti.
Desiderando  garantire  la  sicurezza  della navigazione marittima ed
aerea al di la' del mare territoriale per le navi  e  gli  aeromobili
appartenenti alle loro Forze Armate.
Riconoscendo  che le azioni vietate dal presente Accordo non dovranno
venire intraprese neppure nei confronti delle navi e degli aeromobili
non militari delle Parti.
Nel rispetto, a tale riguardi, dei principi e delle norme del diritto
internazionale.
Hanno convenuto quanto segue:
                              Articolo 1
1. Ai fini del presente Accordo, con il termine:
(a) "nave" si intende:
(i) una Unita' navale facente parte delle Forze Armate di una Parte e
contrassegnata dai segni distintivi  delle  Unita'  da  Guerra  della
propria nazionalita', posta sotto il comando di un ufficiale all'uopo
designato dal Governo di quella Parte ed il cui  nome  appartenga  ai
quadri  ufficiali  o  sia iscritto in un documento equivalente, e sia
condotta da un equipaggio sottoposto alla disciplina militare; e
(ii)  una nave ausiliaria appartenente alle Forze Armate di una delle
Parti, ivi incluse le  Unita'  navali  autorizzate  ad  innalzare  la
bandiera  di  nave ausiliaria, quando questa bandiera fosse istituita
da quella Parte;
(b)  "aeromobile"  si  intende  qualsiasi  mezzo aereo con equipaggio
militare, sia piu' pesante che piu' leggero dell'aria, con esclusione
dei mezzi spaziali;
(1) entrata in vigore: 30 dicembre.
(c)  "formazione" si intende un raggruppamento ordinato di due o piu'
navi che procedono congiuntamente e manovrano insieme.
2. Questo Accordo sara' applicato alle navi ed aeromobili che operano
al di fuori del mare territoriale.
                             Articolo II
Le  Parti  prenderanno  tutti  i  provvedimenti  atti  ad istituire i
Comandanti delle rispettive navi affinche' sia strettamente osservato
nella  forma  e  nella  sostanza,  il  Regolamento Internazionale per
Prevenire  gli  Abbordi  in  Mare,  al  quale  in  seguito  si  fara'
riferimento  come  "Regole Anticollisione", allegato alla Convenzione
sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli  Abbordi  in  Mare",
firmata  a  Londra  il  20  ottobre 1972. Le Parti riconoscono che la
liberta' di navigazione (di condurre operazioni) al  di  fuori  delle
acque  territoriali  e' fondata sui principi riconosciuti del Diritto
Internazionale.
                             Articolo III
1. In ogni caso le navi delle Parti operanti in vicinanza, a meno che
non sia previsto dalle regole Anticollisione  che  debbano  mantenere
invariata  la  propria rotta e velocita', dovranno tenersi a distanza
di sicurezza per escludere il rischio di collisione.
2.  Le  navi  di  una  Parte che incontrino una formazione dell'altra
Parte, o che operino nelle vicinanze di essa, dovranno  conformandosi
comunque  alle regole Anticollisione, evitare di manovrare in maniera
tale da intralciare le evoluzioni della formazione.
3.  Le  formazioni  non  condurrano manovre in aree caratterizzate da
traffico intenso e nelle quali siano in vigore linee  di  separazione
del traffico riconosciute in campo internazionale.
4.  Le  navi  di una Parte impegnate in operazioni di sorveglianza di
navi  dell'altra  Parte  si  manterranno  ad  una  distanza  tale  da
escludere   il   rischio  di  collisione  ed  inoltre  si  asterranno
dall'eseguire manovre che dovessero creare confusione o pericolo  per
le   navi   sottoposte   a   sorveglianza.   A  meno  che  le  regole
Anticollisione richiedano di mantenere rotta e velocita' costanti, la
nave  in  sorveglianza  adottera'  tempestivamente ogni provvedimento
idoneo ad evitare confusione o pericolo  per  le  navi  sottoposte  a
sorveglianze, nella buona tradizione dell'arte marinaresca.
5.  Quando navi delle due Parti manovrino a portata ottica, useranno,
per segnalare le  proprie  operazoini  e  intenzioni,  i  segnali  (a
bandiere  acustici  o luminosi) previsti dalle Regole Anticollisione,
dal Codice Internazionale dei Segnali e  della  Tabella  dei  Segnali
Speciali  allegata  al  presente  Accordo.  Di  notte, o di giorno in
condizioni di visibilita' ridotta, ovvero in  condizioni  di  luce  a
distanza  tali  per  cui i segnali a bandiere non sono distinguibili,
dovranno essere usati segnali a lampi di luce  con  proiettore  o  la
radio VHF Canale 16 (156.8 Mhz).
6. Le navi delle due Parti:
a)  non  dovranno  simulare  attacchi  puntando  cannoni,  lanciatori
missilistici, tubi lanciasiluri o altre armi nella direzione  di  una
nave e degli aeromobili dell'altra Parte:
(b)  non  dovranno  lanciare  alcun  oggetto  nella direzione di navi
dell'altra Parte che possa rappresentare pericolo per tali navi o per
la navigazione;
(c)  non  dovranno  usare  fari di ricerca o altre apparecchiature di
illuminazione allo scopo di illuminare le  plance  delle  navi  e  le
cabine degli aeromobili in volo dell'altra Parte;
(d)  non  dovranno impiegare i laser in maniera tale da poter nuocere
alla salute del personale oppure arrecare danni alle  apparecchiature
di bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte;
(e)  non dovranno lanciare razzi di segnalazione in direzione di navi
o aeromobili dell'altra Parte.
7. In occasione di esercitazioni con sommergibili immersi, le navi di
superfici e cooperanti mostreranno gli appropriati  segnali  previsti
dal  Codice  Internazionale  dei  Segnali o dalla Tabella dei Segnali
Speciali allegata al presente Accordo, per allertare  le  altre  navi
della presenza di sommergibili nell'area.
8.  Le  navi  di una Parte, quando in avvicinamento a navi dell'altra
parte impegnate in operazioni che, secondo quanto previsto  dall'art.
3  (g)  delle  Regole  Anticollisione,  hanno  restrizioni nelle loro
capacita'  di  manovra,  ed  in  particolare  le  navi  impegnate  in
attivita'  di decollo o appontaggio di aeromobili ed in operazioni di
rifornimento in mare,  adotteranno  tutte  le  misure  idonee  a  non
intralciare la manovra delle navi suddette e si manterrano a distanza
di sicurezza.
                             Articolo IV
1.  I  Comandanti  di  aeromobili  delle  Parti,  nell'avvicinarsi ad
aeromobili e  navi  dell'altra  Parte,  devono  adottare  la  massima
attenzione  e  prudenza, in particolare nel caso di navi impegnate in
decolli e appontaggi di aeromobili, e, nell'interesse della reciproca
sicurezza, non consentiranno:
(a)  attacchi simulati o impiego a freddo di armi sia contro navi che
aeromobili dall'altra Parte;
(b) l'esecuzione di acrobazie sopra le navi dell'altra Parte;
(c)  il  lancio  in  direzione  di navi dell'altra Parte di qualsiasi
oggetto che possa mettere  in  pericolo  le  stesse  navi  ovvero  la
navigazione marittima.
2.  Gli  aeromobili  delle  Parti  impegnati  in  volo  notturno o in
condizioni  di  volo   strumentale   dovranno,   laddove   possibile,
utilizzare le luci di navigazione.
                              Articolo V
1. Le azioni delle navi e degli aeromobili proibite da questo Accordo
non dovranno essere intraprese neppure contro navi ed aeromobili  non
militari delle Parti.
2.  Le Parti dovranno prendere misure idonee per portare a conoscenza
delle navi e degli aeromobili  non  militari  di  ciascuna  Parte  le
disposizioni  del  presente  Accordo mirate a promuovere la sicurezza
reciproca.
                             Articoli VI
Le Parti provvederanno, a mezzo dei privisti sistemi di diffusione di
avvisi ai naviganti e notam, con un anticipo di norma  non  inferiore
ai  3/5  giorni,  a  notificare  le  attivita'  al  di fuori del mare
territoriale  che  rappresentino  un  pericolo  per  la   navigazione
marittima o aerea.
                             Articolo VII
1.  Le  Parti  scambieranno  tempestivamente appropriate informazioni
riguardanti  i  casi  di  collisione,  gli  incidenti   che   abbiano
comportato  danni,  ed altri incidenti in mare tra navi ed aeromobili
delle  Parti  stesse.  La  Marina  Militare  Italiana  fornira'  tali
informazioni  attraverso  l'Addetto  Navale  o altro Addetto Militare
Sovietico a Roma e la  Marina  dell'Unione  Sovietica  fornira'  tali
informazioni  attraverso  l'addetto  Navale  o  altro Adetto Militare
Sovietico a Roma e la  Marina  dell'Unione  Sovietica  fornira'  tali
informazioni  attraverso  l'Addetto  Navale  o altro Addetto Militare
italiano a Mosca.
2. La stessa procedura indicata nel paragrafo 1 del presente articolo
dovra' essere usata dalle Parti anche per scambiare  informazioni  su
altri  incidenti  in  mare,  qualora  l'immediata  ricezione  di tali
informazioni possa essere considerata importante per l'altra Parte.
                            Articolo VIII
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore trenta giorni dopo la sua
firma. Esso puo' essere denunciato da una delle due Parti  contraenti
con preavviso scritto di sei mesi.
                             Articolo IX
I  Rappresentanti  delle Parti si riuniranno entro un anno dalla data
della firma del presente Accordo per riesaminare le  modalita'  della
sua  attuazione,  cosi'  come altri possibili mezzi per promuovere un
piu' elevato grado di sicurezza della navigazione delle loro  navi  e
del  volo  dei  loro  aeromobili  al  di fuori del mare territoriale.
Analoghe consultazioni  saranno  quindi  tenute  annualmente  o  piu'
frequentamente, come convenuto dalle Parti.
Fatto  a  Roma  il  30  novembre  1989  in due esemplari nelle lingue
italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo                    Per il Governo della Repubblica
Italiana         dell'Unione delle Repubbliche  (firma illeggibile)
             Socialiste Sovietiche
                                      (firma illeggibile)