ALLEGATO 10 CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche (1) di animali della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunita' economica europea Paese di destinazione: Italia. Numero del certificato di sanita' (2):............................... Paese speditore: Polonia, Cecoslovacchia, Romania (*). Ministero: .......................................................... Dipartimento:........................................................ Riferimenti:......................................................... (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni di:............................................................ (specie animale) Natura dei pezzi:.................................................... Natura dell'imballaggio:............................................. Numero dei pezzi o degli imballaggi.................................. Peso netto: ......................................................... II. Provenienza delle carni: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i macello(i) riconosciuto(i):.......................................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):...................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):......................... III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da: ........................................... (luogo di spedizione) a:................................................................... (Paese e luogo di destinazione) Col seguente mezzo di trasporto (3):................................. Nome e indirizzo dello speditore:.................................... Nome e indirizzo del destinatario:................................... IV. Attestato di polizia sanitaria: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. Le carni fresche sopra descritte derivano: - da animali che hanno soggiornato nel territorio (4) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di eta' inferiore a tre mesi; - da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni; - da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto (2) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolato V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica; - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di di brucellosi ovina o caprina nella sei settimane precedenti. 2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunita' e' stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale. Fatto a ...................... .................... (luogo) (data) Bollo ........................................................ (firma del veterinario ufficiale) ...................................................... (nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) -------------------------------------------------------- (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (4) Indicare il Paese terzo esportatore. (*) Depennare i Paesi non speditori.