(all. 10 - art. 1)
                                                           ALLEGATO X
LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO  6,
COMMA 3
    Si  riporta  l'elenco  dei  luoghi  di  lavoro  ove  si  svolgono
attivita' per le  quali,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,  e'
previsto  che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e  gestione  delle  emergenze,
conseguano  l'attestato  di  idoneita'  tecnica di cui all'articolo 3
della legge 28 novembre 1996, n. 609:
    a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e  6  del  DPR  n.
175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
    b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    c) centrali termoelettriche;
    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    e) impianti e laboratori nucleari;
    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2;
    g)  attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al
pubblico superiore a 5.000 m2 ;
    h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
    i) alberghi con oltre 100 posti letto;
    1) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
    m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
    n) uffici con oltre 500 dipendenti;
    o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore  a
100 posti;
    p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza
dello  Stato  ai  sensi  del R.D. 7 novembre 1942 n.  1564, adibiti a
musei, gallerie, collezioni,  biblioteche,  archivi,  con  superficie
aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
    q)   cantieri   temporanei   o   mobili  in  sotterraneo  per  la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,  caverne,  pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
    r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.