(Allegato X)
                                                           Allegato X 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo G 
 
            Conformita' basata sulla verifica dell'unita' 
 
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e'  la  procedura
di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5,  si  accerta  e  dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto  interessato,
al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto  4,  e'
conforme alle prescrizioni del presente decreto. 
2. Documentazione tecnica 
Il fabbricante  compila  la  documentazione  tecnica  e  la  mette  a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. 
La documentazione permette la valutazione  del  prodotto  per  quanto
riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende
un'adeguata  analisi  e  valutazione  di  rischi.  La  documentazione
tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se  necessario
ai fini  della  valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
- una descrizione generale del prodotto, 
-  disegni  relativi   alla   progettazione   di   massima   e   alla
fabbricazione,  schemi  delle  componenti,  dei   sottosistemi,   dei
circuiti, ecc., 
- descrizioni e spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di  tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 
-  un  elenco  delle  norme  armonizzate  e/o  di  altre   pertinenti
specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione  europea,  applicate
completamente  o  in  parte,  e  delle  descrizioni  delle  soluzioni
approvate per soddisfare le prescrizioni  fondamentali  del  presente
decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso
di applicazione parziale delle norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate, 
- risultati dei calcoli di progettazione  effettuati,  delle  analisi
svolte, ecc., e 
- verbali delle prove. 
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a  disposizione  delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
3. Fabbricazione 
Il  fabbricante  prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  produzione  e  il  relativo  controllo  assicurino   la
conformita' del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del
presente decreto. 
4. Verifica 
L'organismo  notificato  prescelto  dal  fabbricante  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme  armonizzate  e/o  dalle  specificazioni  tecniche,   o   prove
equivalenti,  per  verificare  la  conformita'  del   prodotto   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  assenza  di  tali
norme  armonizzate  e/o  di  specificazioni   tecniche,   l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. 
L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato   di   conformita'
relativo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto   la   propria   responsabilita',   il   proprio   numero    di
identificazione sul prodotto approvato. 
Il fabbricante tiene  a  disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in
cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto  che  risulti  conforme
alle prescrizioni applicabili  del  presente  decreto  la  necessaria
marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo. 
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione  di  conformita'  e  la
tiene a disposizione delle autorita'  nazionali  per  un  periodo  di
dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto e' stato  immesso  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il  prodotto  per
cui e' stata compilata. 
Una copia  di  tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
6. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e  5  possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  per  conto  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.