Allegato X (articolo 14) Modulo G Conformita' basata sulla verifica dell'unita' 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme alle prescrizioni del presente decreto. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di produzione e il relativo controllo assicurino la conformita' del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.