Allegato X
(articolo 14)
Modulo G
Conformita' basata sulla verifica dell'unita'
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato,
al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e'
conforme alle prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.
La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto
riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende
un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione
tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario
ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il
funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla
fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei
circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti
specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate
completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni
approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente
decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso
di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi
svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di produzione e il relativo controllo assicurino la
conformita' del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del
presente decreto.
4. Verifica
L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti
norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove
equivalenti, per verificare la conformita' del prodotto alle
prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali
norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita'
relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre
sotto la propria responsabilita', il proprio numero di
identificazione sul prodotto approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i
certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in
cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme
alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria
marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 4, il
numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di
dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto e' stato immesso sul
mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per
cui e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle
autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.