(Allegato XI)
                                                          ALLEGATO XI 
                                 (previsto dall'articolo 11, comma 2) 
 
   Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri  per
la notifica degli organismi 
   1. L'organismo, il suo direttore ed  il  personale  incaricato  di
eseguire  le  operazioni  di  verifica  non  possono  essere  ne'  il
progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore
delle macchine che controllano, ne' il mandatario di  una  di  queste
persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne'  in  veste
di mandatari nella progettazione, fabbricazione,  commercializzazione
o manutenzione di tali macchine. Cio' non esclude la possibilita'  di
uno  scambio  di  informazioni  tecniche   fra   il   fabbricante   e
l'organismo. 
   2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di
verifica  con  la  massima  integrita'  professionale  e  la  massima
competenza tecnica e devono essere liberi da  qualsiasi  pressione  e
incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare
il loro giudizio o i  risultati  del  controllo,  in  particolare  se
provenienti da persone o gruppi di persone interessati  ai  risultati
delle verifiche. 
   3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di  macchine  per
la quale e' notificato, del personale avente le conoscenze tecniche e
l'esperienza  sufficiente  e  adeguata  per   poter   effettuare   la
valutazione della conformita'. L'organismo  deve  possedere  i  mezzi
necessari  per  svolgere  adeguatamente  le  operazioni  tecniche  ed
amministrative connesse all'esecuzione  delle  verifiche;  esso  deve
poter anche  disporre  del  materiale  necessario  per  le  verifiche
eccezionali. 
   4. Il personale incaricato del controllo deve possedere: 
   - una buona formazione tecnica e professionale, 
   - una conoscenza soddisfacente delle  prescrizioni  relative  alle
prove che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali prove, 
   - le  capacita'  necessarie  per  redigere  le  certificazioni,  i
verbali e le relazioni  richieste  per  stabilire  la  validita'  dei
risultati delle prove. 
   5. L'indipendenza del  personale  incaricato  del  controllo  deve
essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve  essere
commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne'  ai  risultati
di tali controlli. 
   6. L'organismo deve sottoscrivere un  contratto  di  assicurazione
"responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non
sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale  o
che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 
   7.  Il  personale   dell'organismo   e'   vincolato   al   segreto
professionale in ordine a  tutto  cio'  di  cui  venga  a  conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni  (salvo  che  nei  confronti  delle
autorita' amministrative competenti dello Stato in  cui  esercita  le
sue attivita') nel quadro della direttiva 2006/42/CE o  di  qualsiasi
disposizione di esecuzione di diritto interno. 
   8.  Gli  organismi  notificati  partecipano  alle   attivita'   di
coordinamento.   Essi   partecipano   inoltre    direttamente    alla
normalizzazione europea, o vi sono  rappresentati,  o  assicurano  di
conoscere la situazione delle norme pertinenti. 
   9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  tutte  le  misure
che ritiene necessarie per assicurare  che,  in  caso  di  cessazione
delle attivita' di un organismo  notificato,  i  fascicoli  dei  loro
clienti siano  inviati  ad  un  altro  organismo  o  siano  tenuti  a
disposizione dello stesso Ministero.