ALLEGATO XI (previsto dall'articolo 11, comma 2) Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi 1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di macchine per la quale e' notificato, del personale avente le conoscenze tecniche e l'esperienza sufficiente e adeguata per poter effettuare la valutazione della conformita'. L'organismo deve possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le operazioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato del controllo deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale, - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali prove, - le capacita' necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per stabilire la validita' dei risultati delle prove. 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne' ai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale in ordine a tutto cio' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita') nel quadro della direttiva 2006/42/CE o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno. 8. Gli organismi notificati partecipano alle attivita' di coordinamento. Essi partecipano inoltre direttamente alla normalizzazione europea, o vi sono rappresentati, o assicurano di conoscere la situazione delle norme pertinenti. 9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le misure che ritiene necessarie per assicurare che, in caso di cessazione delle attivita' di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati ad un altro organismo o siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero.