(all. 11 - art. 1)
                               Art. 11.
   1.    Il    giudizio   su   eventuali   controversie   in   merito
all'applicazione  della  presente  convenzione  e'  affidato  ad   un
collegio   arbitrale   composto   da  un  rappresentante  dell'unita'
sanitaria locale competente, da un rappresentante del presidio, da un
rappresentante  della  regione  con le funzioni di segretario e da un
membro, con funzioni di presidente, scelto di  comune  accordo  dalle
parti  contraenti e, in caso di dissenso, nominato dal presidente del
tribunale del capoluogo fra i magistrati del tribunale stesso.
   2.  Il  lodo  arbitrale  e'  soggetto soltanto all'impugnativa per
nullita' o per revocazione.