Art. 11. 1. Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione e' affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'unita' sanitaria locale competente, da un rappresentante del presidio, da un rappresentante della regione con le funzioni di segretario e da un membro, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti e, in caso di dissenso, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo fra i magistrati del tribunale stesso. 2. Il lodo arbitrale e' soggetto soltanto all'impugnativa per nullita' o per revocazione.