Art. 8. 1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4. 2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovra' renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica. 3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilita' ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture. 4. Il giudizio finale di compatibilita' ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanita', dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ENEL. 5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.