ALLEGATO XI
CRITERI INDISPENSABILI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
1. L'organismo designato, il suo direttore e il personale
incaricato della valutazione e della verifica non possono essere
ne' il progettatore, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne'
l'installatore, ne' l'utilizzatore dei dispositivi sottoposti al
loro controllo, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi
non possono operare, ne' direttamente ne' come mandatari, nella
progettazione, costruzione, commercializzazione, manutenzione di
tali dispositivi. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio
di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono
svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima
integrita' professionale e la massima competenza richiesta nel
settore dei dispositivi medici, non devono essere sottoposti a
nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo
economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati
del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati delle verifiche.
Se un organismo designato affida ad un terzo determinati lavori
specifici che riguardano la verifica e la constatazione dei fatti,
esso deve accertarsi preliminarmente che detto terzo rispetti
tutte le disposizioni del presente decreto e in particolare del
presente allegato. L'organismo designato tiene a disposizione
delle autorita' nazionali i documenti relativi alla valutazione
della competenza del terzo al quale e' stato affidato un
determinato lavoro e dei lavori svolti da quest'ultimo nell'ambito
del presente decreto.
3. L'organismo deve garantire lo svolgimento di tutti i compiti
assegnati a detto organismo dagli allegati da II a VI, per i quali
esso e' stato designato, indipendentemente dal fatto che i compiti
stessi siano eseguiti dall'organismo stesso o sotto la sua
responsabilita'. Esso deve disporre in particolare del personale e
dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e
amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di
valutazione e di verifica; esso deve inoltre avere accesso al
materiale necessario per le verifiche richieste.
4. Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve
possedere i seguenti requisiti:
- una buona formazione professionale per tutte le operazioni di
valutazione e di verifica per le quali l'organismo e' stato
designato;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai
controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali
controlli;
- le capacita' necessarie per redigere gli attestati, i protocolli
e le relazioni che materializzano nella pratica i controlli
svolti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del
controllo. La retribuzione di ciascun membro del personale non
deve dipendere ne' dal numero dei controlli svolti, ne' dai
risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione responsabilita'
civile, a meno che detta responsabilita' non sia coperta dallo
Stato sulla base del diritto nazionale o che i controlli non siano
svolti direttamente dallo Stato membro. Tale condizione non e'
richiesta per gli organi pubblici.
7. Il personale dell'organismo designato e' vincolato dal segreto
professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a
conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei
confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato
nel quale esercita la propria attivita') nell'ambito del presente
decreto.