Art. 9. 1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti. 2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, puo' assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta. 3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune. 4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa. 5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Art. 9: L'art. 15 della legge n. 393/1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica) e' cosi' formulato: "Art. 15. - Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione".