(all. 12 - art. 1)
                               Art. 9.
  1.  L'ENEL,  contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli
6, 7 e  8,  svolge  l'istruttoria  sugli  interventi  socio-economici
connessi  con  la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e
definisce i relativi accordi con  la  regione,  la  provincia  ed  il
comune  per  gli  oneri  da assumere a carico dell'ENEL e delle altre
parti contraenti.
  2.  L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione
del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n.  393,
puo'  assumere  oneri  per interventi di natura infrastrutturale e di
riequilibrio economico e ambientale connessi  con  la  costruzione  e
l'esercizio della centrale proposta.
  3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione
di  cui  all'art.  4,  trasmette  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  le risultanze dell'istruttoria e gli
accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con
la regione, la provincia ed il comune.
  4.  La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non
impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
  5.  L'efficacia  degli  accordi  definiti  rimane  condizionata  al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
 
          Art. 9:
             L'art.   15   della   legge  n.  393/1975  (Norme  sulla
          localizzazione  delle  centrali  elettronucleari  e   sulla
          produzione  e  sull'impiego  di energia elettrica) e' cosi'
          formulato:
             "Art.  15.  -  Per le opere di urbanizzazione secondaria
          che il comune deve eseguire in relazione  alla  costruzione
          di  centrali  termiche  di  qualsiasi  tipo  e  di centrali
          idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio,  l'ENEL
          e'  tenuto  a corrispondere, in sostituzione degli obblighi
          previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive
          modificazioni,  al  comune  nel  cui territorio deve essere
          installato  l'impianto,  un  contributo  di  L.  2.200  per
          chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
             Il  contributo di cui al comma precedente e' indicizzato
          annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale
          dei costruttori.
             Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del
          presente articolo, l'ENEL  ed  i  comuni  interessati  sono
          tenuti  a  stipulare,  entro  trenta giorni dalla richiesta
          dell'ENEL,  apposita  convenzione  sostitutiva  di   quella
          prevista  nell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto
          1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6  agosto
          1967, n. 765.
             Nel  caso  in  cui  la centrale ricada sul territorio di
          piu'  comuni,   il   contributo   predetto   e'   ripartito
          proporzionalmente  con decreto del presidente della regione
          nella quale e' installato l'impianto  stesso  sentiti,  ove
          necessario,  i  presidenti delle altre regioni interessate.
          Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in  cui  sia
          necessario  destinare  parte  dei  contributi  ad  opere di
          urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa  o
          delle province.
             Il  pagamento  della somma e' effettuato gradualmente in
          relazione  allo  stato  di  avanzamento  delle   opere   di
          urbanizzazione".