Art. 9.
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli
6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici
connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e
definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il
comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre
parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione
del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393,
puo' assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di
riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e
l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione
di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli
accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con
la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non
impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Art. 9:
L'art. 15 della legge n. 393/1975 (Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica) e' cosi'
formulato:
"Art. 15. - Per le opere di urbanizzazione secondaria
che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione
di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali
idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL
e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi
previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere
installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per
chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato
annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale
dei costruttori.
Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del
presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono
tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta
dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella
prevista nell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765.
Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di
piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito
proporzionalmente con decreto del presidente della regione
nella quale e' installato l'impianto stesso sentiti, ove
necessario, i presidenti delle altre regioni interessate.
Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia
necessario destinare parte dei contributi ad opere di
urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o
delle province.
Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in
relazione allo stato di avanzamento delle opere di
urbanizzazione".