(all. 12 - art. 1)
Il  Governo  della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle
Repubbliche  Socialiste  Sovietiche,   considerando   il   favorevole
sviluppo  delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desidenrio
di  svilupparle  e  rafforzarle  ulteriormente  in  tutti  i   campi,
attenendosi  ai  principi  e  alle  disposizioni  dell'Atto Finale di
Helsinki e in attuazione  degli  impegni  assunti  nel  quadro  della
Conferenza   per  la  Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa,  in
particolare  di  quelli  contenuti  nel  Documento  conclusivo  della
Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, hanno convenuto quanto segue:
                              Articolo I
Le  Parti  rilascieranno  visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi
validi per tutta la durata della mission o del periodo di lavoro alle
seguenti categorie di persone:
a)  membri  del  personale  diplomatico, amministrativo, tecnico e di
servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze  Consolari  dei  due
Paesi nonche' i componenti del loro nucleo familiare;
b)  membri  del  personale  dei Centri Culturali italiani e sovietici
costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' i componenti
del loro nucleo familiare;
c)  dipendenti  della  Rappresentanza  dell'Istituto  Italiano per il
Commercio estero in URSS e della Rappresentanza Commerciale dell'URSS
in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare;
d)  persone  addette  al  servizio domestico dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c) del presente articolo.
                             Articolo II
Le  Parti  rilascieranno  visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi
per un periodo di due anni alle seguenti categorie di persone:
a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti
(1) Entrata in vigore: 29 gennaio 1990.
dell'Alitalia  in URSS e dell'Aeroflot in Italia nonche' i componenti
del loro nucleo familiare;
b)  dipendenti di Rappresentanze e Societa' economiche, Commerciali e
finanziarie delle due parti ammesse a norma  di  legge  all'esercizio
della  loro  attivita'  nel  territorio  dell'altra  parte  nonche' i
componenti del loro nucleo familiare;
c)  giornalisti  italiani  e sovietici rispettivamente accreditati in
modo permanente in URSS e in Italia  nonche'  i  compnenti  del  loro
nucleo familiare;
d)  dipendenti  di  Rappresentanze  tecnico-scientifiche  e culturali
italiane e sovietiche aventi personalita' giuridica  nell'ordinamento
di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere
delle autorita' governative nonche'  i  componenti  del  loro  nucleo
familiare;
e)  scienziati,  che  siano  cittadini  dell'Italia  e dell'URSS, che
partecipano alla collaborazione tecnico-scientifica  nell'ambito  del
"Centro Internazionale della Cultura Scientifica-World Lab".
                             Articolo III
Le  Parti  rilascieranno  visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi
per un poeriodo di un anno alle seguenti categorie di persone:
a) corrieri diplomatici dei due Paesi;
b)  dipendenti  di  societa'  italiane  e  sovietiche  che effettuino
frequenti viaggi per contatti d'affari;
c)  giornalisti  italiani e sovietici non permanentemente accreditati
in Urss od in Italia che  effetuino  nel  corso  dell'anno  frequenti
viaggi per ragioni professionali nei due Paesi;
d)  autisti italiani e sovietici di mezzi di trasporto internazionale
tra i due Paesi;
e)  conduttori italiani e sovietici che accompagnino i vagoni adibiti
al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati fra  le
Parti;
f) per quanto riguarda gli insegnati, lettori, frequentatori di corsi
post-universitari, studenti, borsisti che  si  rechino  da  un  Paese
all'altro in conformita' agli Accordi culturali intergovernativi e il
cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai  sei  mesi,
le  Parti  rilascieranno visti d'ingresso e di uscita per piu' viaggi
per un periodo fine ad un anno.
                             Articolo IV
Le  Parti rilasceranno ai partecipanti ai progetti di cui all'accordo
sugli scambi giovanili visti collettivi ed individuali di ingresso  e
di uscita per la durata prevista nei progetti stessi.
                              Articolo V
L'ingresso  e  l'uscita  senza  visto  dal  territorio  dell'Italia e
dell'URSS potranno  essere  consentiti  alle  seguenti  categorie  di
persone:
a)  membri  degli  equipaggi  di  navi italiane e sovietiche, a norma
dell'articolo 8 dell'Accordo bilaterale sulla  navigazione  marittima
commerciale del 26 ottobre 1972;
b) membri di equipaggio delle compagnie aeree Alitalia e Aeroflot. In
questo  caso  le  predette  compagnie  presenteranno   all'Ambasciata
dell'altra  Parte,  una  volta all'anno e non piu' tardi di 20 giorni
prima dell'inizio dei voli, la lista dei membri di equipaggio in  tre
copie,  con  indicazione  della  funzioni di questi ultimi e dei loro
numeri di passaporto o di documento equipollente, quali  libretto  di
navigazione  o  certificato  di  membro  di  equipaggio,  nonche'  un
formulario di visto e  una  fotografia  per  ciascuno.  L'inserimento
nella  lista  di  nuovi membri di equipaggio verra' effettuato con le
stesse modalita'.
Se  non ci siano motivi ostativi i membri di equipaggio inclusi nella
lista avranno  diritto  di  accesso  per  via  aerea  agli  aeroporti
principali  e di riserva dell'altra Parte per un periodo di 12 mesi e
di soggiorno presso l'aeroporto o nella citta' piu' vicina fino  alla
partenza  dello  stesso  volo  o di quello successivo della compagnia
aerea di appartenenza, a condizione che essi dispongano di passaporti
nazionali  validi  o  di documenti equipollenti e siano inclusi nella
dichiarazione generale di tale volo da consegnarsi alle autorita'  di
frontiera nell'aeroporto di destinazione.
Nel  caso  in  cui  i  membri  di  equipaggio  degli aerei si rechino
dall'aeroporto di sbarco alla citta' piu' vicina,  il  rappresentante
della  compagnia  aerea  o  il  comandante  dell'aereo  e'  tenuto ad
informarne le autorita' di frontiera prima che essi abbiano  lasciato
l'area dell'aeroporto.
In  caso di atterraggio di aeromobili delle due compagnie aeree negli
aeroporti di riserva, le questioni relative  all'uscita  dagli  scali
dei  membri  degli  equipaggi  verranno  risolte  dalle  autorita' di
frontiera.
                             Articolo VI
Le  Parti  adotteranno  le decisioni relative al rilascio di visti ai
cittadini dell'altra Parte entro i seguenti termini:
1. due giorni lavorativi
a)  per  i  Capi  di  Stato, membri di Governo, membri del Parlamento
italiano e deputati del Popolo dell'URSS, per i loro familiari e  per
le persone al seguito:
b)  membri  di  commissioni  intergovernative  italo-sovietiche  e di
gruppi di lavoro, che partecipano  alle  riunioni  delle  commissioni
medesime;
c)  membri di delegazioni che partecipano a consultazioni e negoziati
bilaterali tra Ministeri ed altri enti analoghi;
d) corrieri diplomatici;
e)  genitori  e  figli  maggiorenni delle persone elencate all'Art. I
punti a), b) e c) del presente accordo;
f)  passeggeri  in  transito  aeroportuale  che si trattengano per un
periodo non superiore a 5 giorni;
g)  giornalisti  non  permanentemente  accreditati  che  per esigenze
professionali intendano coprire sopraggiunti  eventi  di  particolare
importanza in uno dei due Paesi.
2. Dieci giorni lavorativi
a)  per  il rilascio di visti turistici con validita' non superiore a
90 giorni in favore di cittadini italiani e sovietici, in possesso di
adeguata documentazione;
b)   giornalisti   italiani   e   sovietici   che  intendano  recarsi
rispettivamente in Unione Sovietica ed in  Italia  per  effettuare  i
loro servizi.
3. Quindici giorni lavorativi
per  le persone di cui all'Art. II, punti a), b), Art. III, punti b),
f) e Art. IV del presente accordo;
4. trenta giorni lavorativi
per  i  giornalisti  italiani  e  sovietici,  a partire dalla data di
notifica della loro  designazione  a  corrispondente  permanente  nel
Paese di destinazione.
5. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. I, punti a), b), c)
del presente accordo, le Parti adotteranno le decisioni  relative  al
rilascio  dei visti normalmente entro trenta giorni dal momento della
presentazione della richiesta.
6.  Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. II punti d), e) ed
all'Art. III punti d), e) del presente accordo le Parti si  impegnano
a rilasciare visti nel piu' breve tempo possibile.
                             Articolo VII
1.  Le  Parti  convengono  che  nessuna clausola del presente accordo
potra' risultare o essere interpretata come  derogatoria  o  comunque
condizionante   degli  impegni  derivanti  da  accordi  multilaterali
sull'ingresso,  soggiorno  e  movimento  sul  proprio  territorio  di
cittadini della controparte.
2. (testo illeggibile)
3.  Le  disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto
delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e  comunque
l'ingresso  nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.
4.   Le   Parti   potranno   consensualmente  apportare  modifiche  o
integrazioni alle disposizioni del presente Accordo.
                            Articolo VIII
1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 60.mo giorno dopo la sua
firma.
2.  Il  presente  Accordo  e'  stipulato a tempo indeterminato, salvo
notifica di cessazione, effettuata da una Parte contraente  all'altra
con preavviso di almeno sei mesi.
                             Articolo IX
Il  presente  Accordo,  salvo  per quanto in esso non previsto e gia'
regolamentaro, sostituisce le intese in materia di visti stipulate in
precedenza tra le Parti e finora vigenti.
Fatto  a  Roma,  il  30  novembre  1989 in due esemplari, ciascuno in
lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo                Per il Governo
della Repubblica Italiana     Dell'Unione delle Repubbliche
                              Socialiste Sovietiche