Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desidenrio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi, attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Le Parti rilascieranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi validi per tutta la durata della mission o del periodo di lavoro alle seguenti categorie di persone: a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi nonche' i componenti del loro nucleo familiare; b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e sovietici costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' i componenti del loro nucleo familiare; c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio estero in URSS e della Rappresentanza Commerciale dell'URSS in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare; d) persone addette al servizio domestico dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo. Articolo II Le Parti rilascieranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi per un periodo di due anni alle seguenti categorie di persone: a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti (1) Entrata in vigore: 29 gennaio 1990. dell'Alitalia in URSS e dell'Aeroflot in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare; b) dipendenti di Rappresentanze e Societa' economiche, Commerciali e finanziarie delle due parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attivita' nel territorio dell'altra parte nonche' i componenti del loro nucleo familiare; c) giornalisti italiani e sovietici rispettivamente accreditati in modo permanente in URSS e in Italia nonche' i compnenti del loro nucleo familiare; d) dipendenti di Rappresentanze tecnico-scientifiche e culturali italiane e sovietiche aventi personalita' giuridica nell'ordinamento di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere delle autorita' governative nonche' i componenti del loro nucleo familiare; e) scienziati, che siano cittadini dell'Italia e dell'URSS, che partecipano alla collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito del "Centro Internazionale della Cultura Scientifica-World Lab". Articolo III Le Parti rilascieranno visti d'ingresso e d'uscita per piu' viaggi per un poeriodo di un anno alle seguenti categorie di persone: a) corrieri diplomatici dei due Paesi; b) dipendenti di societa' italiane e sovietiche che effettuino frequenti viaggi per contatti d'affari; c) giornalisti italiani e sovietici non permanentemente accreditati in Urss od in Italia che effetuino nel corso dell'anno frequenti viaggi per ragioni professionali nei due Paesi; d) autisti italiani e sovietici di mezzi di trasporto internazionale tra i due Paesi; e) conduttori italiani e sovietici che accompagnino i vagoni adibiti al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati fra le Parti; f) per quanto riguarda gli insegnati, lettori, frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti che si rechino da un Paese all'altro in conformita' agli Accordi culturali intergovernativi e il cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai sei mesi, le Parti rilascieranno visti d'ingresso e di uscita per piu' viaggi per un periodo fine ad un anno. Articolo IV Le Parti rilasceranno ai partecipanti ai progetti di cui all'accordo sugli scambi giovanili visti collettivi ed individuali di ingresso e di uscita per la durata prevista nei progetti stessi. Articolo V L'ingresso e l'uscita senza visto dal territorio dell'Italia e dell'URSS potranno essere consentiti alle seguenti categorie di persone: a) membri degli equipaggi di navi italiane e sovietiche, a norma dell'articolo 8 dell'Accordo bilaterale sulla navigazione marittima commerciale del 26 ottobre 1972; b) membri di equipaggio delle compagnie aeree Alitalia e Aeroflot. In questo caso le predette compagnie presenteranno all'Ambasciata dell'altra Parte, una volta all'anno e non piu' tardi di 20 giorni prima dell'inizio dei voli, la lista dei membri di equipaggio in tre copie, con indicazione della funzioni di questi ultimi e dei loro numeri di passaporto o di documento equipollente, quali libretto di navigazione o certificato di membro di equipaggio, nonche' un formulario di visto e una fotografia per ciascuno. L'inserimento nella lista di nuovi membri di equipaggio verra' effettuato con le stesse modalita'. Se non ci siano motivi ostativi i membri di equipaggio inclusi nella lista avranno diritto di accesso per via aerea agli aeroporti principali e di riserva dell'altra Parte per un periodo di 12 mesi e di soggiorno presso l'aeroporto o nella citta' piu' vicina fino alla partenza dello stesso volo o di quello successivo della compagnia aerea di appartenenza, a condizione che essi dispongano di passaporti nazionali validi o di documenti equipollenti e siano inclusi nella dichiarazione generale di tale volo da consegnarsi alle autorita' di frontiera nell'aeroporto di destinazione. Nel caso in cui i membri di equipaggio degli aerei si rechino dall'aeroporto di sbarco alla citta' piu' vicina, il rappresentante della compagnia aerea o il comandante dell'aereo e' tenuto ad informarne le autorita' di frontiera prima che essi abbiano lasciato l'area dell'aeroporto. In caso di atterraggio di aeromobili delle due compagnie aeree negli aeroporti di riserva, le questioni relative all'uscita dagli scali dei membri degli equipaggi verranno risolte dalle autorita' di frontiera. Articolo VI Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visti ai cittadini dell'altra Parte entro i seguenti termini: 1. due giorni lavorativi a) per i Capi di Stato, membri di Governo, membri del Parlamento italiano e deputati del Popolo dell'URSS, per i loro familiari e per le persone al seguito: b) membri di commissioni intergovernative italo-sovietiche e di gruppi di lavoro, che partecipano alle riunioni delle commissioni medesime; c) membri di delegazioni che partecipano a consultazioni e negoziati bilaterali tra Ministeri ed altri enti analoghi; d) corrieri diplomatici; e) genitori e figli maggiorenni delle persone elencate all'Art. I punti a), b) e c) del presente accordo; f) passeggeri in transito aeroportuale che si trattengano per un periodo non superiore a 5 giorni; g) giornalisti non permanentemente accreditati che per esigenze professionali intendano coprire sopraggiunti eventi di particolare importanza in uno dei due Paesi. 2. Dieci giorni lavorativi a) per il rilascio di visti turistici con validita' non superiore a 90 giorni in favore di cittadini italiani e sovietici, in possesso di adeguata documentazione; b) giornalisti italiani e sovietici che intendano recarsi rispettivamente in Unione Sovietica ed in Italia per effettuare i loro servizi. 3. Quindici giorni lavorativi per le persone di cui all'Art. II, punti a), b), Art. III, punti b), f) e Art. IV del presente accordo; 4. trenta giorni lavorativi per i giornalisti italiani e sovietici, a partire dalla data di notifica della loro designazione a corrispondente permanente nel Paese di destinazione. 5. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. I, punti a), b), c) del presente accordo, le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio dei visti normalmente entro trenta giorni dal momento della presentazione della richiesta. 6. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. II punti d), e) ed all'Art. III punti d), e) del presente accordo le Parti si impegnano a rilasciare visti nel piu' breve tempo possibile. Articolo VII 1. Le Parti convengono che nessuna clausola del presente accordo potra' risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte. 2. (testo illeggibile) 3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso. 4. Le Parti potranno consensualmente apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente Accordo. Articolo VIII 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 60.mo giorno dopo la sua firma. 2. Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato, salvo notifica di cessazione, effettuata da una Parte contraente all'altra con preavviso di almeno sei mesi. Articolo IX Il presente Accordo, salvo per quanto in esso non previsto e gia' regolamentaro, sostituisce le intese in materia di visti stipulate in precedenza tra le Parti e finora vigenti. Fatto a Roma, il 30 novembre 1989 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana Dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche