(all. 12 - art. 1)
                               Art. 12.
   La   vendita  del  burro  acquistato  dall'assuntore  e'  disposta
dall'AIMA quale organismo di intervento in conformita' alle norme dei
vigenti  regolamenti  comunitari  ed  e'  eseguita dall'assuntore con
l'osservanza delle norme e modalita'  stabilite  nelle  procedure  di
vendita fissata dall'AIMA.
   L'assuntore  e'  tenuto  a  comunicare all'AIMA tutti gli elementi
riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantita' delle
partite  per  le  quali  viene  disposta la reimmissione sul mercato.
L'assuntore e' tenuto inoltre a  consentire  l'accesso  ai  magazzini
degli  interessati  agli acquisti, per l'esame delle partite poste in
vendita.