Art. 12. La vendita del burro acquistato dall'assuntore e' disposta dall'AIMA quale organismo di intervento in conformita' alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed e' eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'AIMA. L'assuntore e' tenuto a comunicare all'AIMA tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantita' delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore e' tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.