ALLEGATO XII
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 7 deve essere indirizzata al Ministero della Sanita' che
ne informa il Ministero dell'Industria.
Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal
legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ove richiesta per i soggetti di diritto
privato;
b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto
per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i
soggetti di diritto pubblico;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato
delle caratteristiche tecniche e operative;
d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle
mansioni, nonche' del rapporto esistente con l'organismo stesso,
con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai
punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI;
e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale
non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita' in
ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi
pubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica
sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito
richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista,
attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e
scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in
cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature;
h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei requisiti minimi di cui all'allegato XI;
i) documentazione comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti
dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del
lavoro:
Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta, dal
Ministero della sanita', una ispezione in loco.
Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verra' redatto
apposito verbale al fine della emanazione del decreto di
autorizzazione previsto dall'articolo 7.