Allegato XII
(articoli 14 e 22)
Modulo APC
Conformita' equivalente sulla base di una valutazione
post-costruzione
1. La conformita' basata su una valutazione post-costruzione e' la
procedura atta a valutare la conformita' equivalente di un prodotto
nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilita'
della conformita' del prodotto con il presente decreto, e con cui la
persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4,
che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la
propria responsabilita' si assume la responsabilita' della
conformita' equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli
obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria
esclusiva responsabilita' che il prodotto in questione, soggetto alle
disposizioni del punto 3, e' conforme ai requisiti applicabili del
presente decreto .
2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in
servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del
prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo
notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano
all'organismo notificato di valutare la conformita' del prodotto ai
requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili
sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.
La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorita'
nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto
relativamente alla sua conformita' equivalente, conformemente alla
procedura di valutazione post-costruzione.
3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli
opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a
garantire la dimostrazione della conformita' equivalente del prodotto
ai corrispondenti requisiti del presente decreto.
L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una
relativa relazione di conformita' concernente la valutazione eseguita
e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di
conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni
successivi al loro rilascio.
L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione
accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre
sotto la propria responsabilita'.
Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto,
l'organismo notificato avra' apposto, sotto la propria
responsabilita', il numero di identificazione dell'unita' da diporto
di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo
n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto,
in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante e'
utilizzato per indicare il paese in cui e' stabilito l'organismo
notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante
assegnato dall'autorita' nazionale dello Stato membro sono utilizzati
per indicare il codice di identificazione della valutazione
post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal
numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I
campi nel numero di identificazione dell'unita' da diporto per il
mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati
per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in
servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di
identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale
l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la
conformita' equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto.
4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in
servizio stila una dichiarazione di conformita' UE e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi
alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione
post-costruzione. La dichiarazione di conformita' identifica il
prodotto per il quale e' stata redatta.
Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformita' UE e'
messa a disposizione delle autorita' competenti.
4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, la
persona che immette l'unita' da diporto sul mercato o la mette in
servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato
II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la
menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di
identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II, parte
A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni
di cui alla sezione 3.
5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto
sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma
della presente procedura di valutazione post-costruzione.