(Articolo 16 e 42)
ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 16 e 42
Art. 1
Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1
dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione
generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze,
e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o
attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento
di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di
rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno
precedente, e' determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni
di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni
mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul
quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per
servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante
dall'attivita' di offerta di linee all'utente finale (retail)
deve essere superiore a quello derivante da eventuale attivita'
di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettivita',
instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri
soggetti autorizzati.
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al
pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni
di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a
utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni
mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul
quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun
utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il
fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail)
attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo
deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale
attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella
messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non
e' applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo.
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e
personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato
in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un
numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro
ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che
il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail)
attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo
deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale
attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella
messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
autorizzati.
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti
superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete
o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10
stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica
via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente
dal numero di terminali, 3.330,00 euro;
f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via
satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano
i contributi di cui alla lett. d).
g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite
SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 -
30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00
euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non
satellitari, assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento
di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione
generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).
h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite,
diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro,
indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti
gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via
satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo
riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si
applicano i contributi di cui al comma 2.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra
quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso
l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature
di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo
16 del Codice l'importo per una sede e' dovuto anche nel caso in cui
non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti
una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate
a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi
e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono
tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire
l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi
ed ai siti oggetto del controllo.
5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione
elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.