(Articolo 16 e 42) ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003) Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attivita' di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettivita', instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati. b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non e' applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo. c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro; f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d). g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d). h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2. 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede e' dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. 5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.