(Allegato 12-art. 1)
                                                   (Articolo 16 e 42) 
 
              ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003) 
Determinazione dei diritti amministrativi e dei  contributi  di  cui,
               rispettivamente, agli articoli 16 e 42 
 
 
                               Art. 1 
 
                       Diritti amministrativi 
 
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al  comma  1
dell'articolo 16 del Codice, le imprese  titolari  di  autorizzazione
generale per l'installazione e la  fornitura  di  reti  pubbliche  di
comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze,
e le imprese titolari di autorizzazione generale  per  l'offerta  del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati  mediante  apparecchiature  terminali  o
attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento
di  un  contributo  annuo,  compreso   l'anno   dal   quale   decorre
l'autorizzazione  generale.  Tale  contributo,  che  per   gli   anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  anche  nel  caso  di
rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre  dell'anno
precedente, e' determinato nei seguenti importi: 
  a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 
     1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 
     2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni
     di abitanti: 64.000 euro; 
     3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
     abitanti: 32.000 euro; 
     4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 
     5) per le imprese che  erogano  il  servizio  prevalentemente  a
     utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni
     mille  utenti.  Il  numero  degli  utenti   e'   calcolato   sul
     quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e  per
     servizio prevalente deve intendersi che il  fatturato  derivante
     dall'attivita' di offerta di linee  all'utente  finale  (retail)
     deve essere superiore a quello derivante da eventuale  attivita'
     di   vendita   all'ingrosso   (wholesale)   di    connettivita',
     instradamento  e  trasporto  di  traffico  telefonico  ad  altri
     soggetti autorizzati. 
 
  b) nel caso di fornitura  di  servizio  telefonico  accessibile  al
  pubblico: 
     1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 
     2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni
     di abitanti: 32.000 euro; 
     3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
     abitanti: 12.500 euro; 
     4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 
     5) per le imprese che  erogano  il  servizio  prevalentemente  a
     utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni
     mille  utenti.  Il  numero  degli  utenti   e'   calcolato   sul
     quantitativo delle risorse di  numerazione  attivate  a  ciascun
     utente finale e per servizio prevalente deve intendersi  che  il
     fatturato  dell'attivita'  fornita  all'utente  finale  (retail)
     attraverso risorse di numerazione per servizi non a  sovraprezzo
     deve  essere  superiore  al  fatturato  derivante  da  eventuale
     attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente  nella
     messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
     autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non
     e' applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo. 
 
  c) nel caso di fornitura del servizio  di  comunicazioni  mobili  e
  personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato
  in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 
     1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio  a  un
     numero di utenti finali pari o inferiore a  50.000:  1.500  euro
     ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi  che
     il fatturato dell'attivita' fornita all'utente  finale  (retail)
     attraverso risorse di numerazione per servizi non a  sovraprezzo
     deve  essere  superiore  al  fatturato  derivante  da  eventuale
     attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente  nella
     messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
     autorizzati. 
     2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti
     superiore a 50.000: 75.500 euro; 
 
  d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di  rete
  o  di  comunicazione  elettronica  via  satellite:  1)  fino  a  10
  stazioni: 2.220 euro; 
     2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 
     3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. 
 
  e) nel caso di fornitura di servizi  di  comunicazione  elettronica
  via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente
  dal numero di terminali, 3.330,00 euro; 
 
  f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o  comunicazione  via
  satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si  applicano
  i contributi di cui alla lett. d). 
 
  g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via  satellite
  SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda  29,50  -
  30,00 GHz per evento avente durata massima  di  30  giorni,  200,00
  euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica,  anche  non
  satellitari, assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento
  di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso  di  autorizzazione
  generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d). 
 
  h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite,
  diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00  euro,
  indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate.  per  tutti
  gli  altri  servizi  di  rete  e/o  comunicazione  elettronica  via
  satellite, anche nel  caso  in  cui  si  utilizzino  stazioni  solo
  riceventi o che non impieghino proprie  stazioni  o  terminali,  si
  applicano i contributi di cui al comma 2. 
 
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di servizi di comunicazione elettronica non  ricompresi  tra
quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo,  compreso
l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo  di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate  apparecchiature
di commutazione proprie di  ciascun  servizio  offerto.  Al  fine  di
assicurare la copertura degli oneri di cui al comma  1  dell'articolo
16 del Codice l'importo per una sede e' dovuto anche nel caso in  cui
non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria. 
 
3. A fini della determinazione del numero delle  stazioni  componenti
una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili  destinate
a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 
 
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi
e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni  generali  sono
tenuti,  sulla  base  di  un  ragionevole  preavviso,  a   consentire
l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle  sedi
ed ai siti oggetto del controllo. 
 
5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi  di  comunicazione
elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.