(Allegato 12-art. 1-bis)
Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia  digitale
                             terrestre). 
 
Al fine di assicurare la copertura degli oneri  di  cui  all'articolo
16, comma 1, le  imprese  titolari  di  autorizzazione  generale  per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno  a  partire
dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che  e'
determinato sulla base della popolazione potenzialmente  destinataria
dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi  a  quello
del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31
gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia  qualora  inviata
in  data  successiva  al  31  dicembre   dell'anno   precedente,   e'
determinato nei seguenti  importi  nel  caso  di  fornitura  di  reti
televisive digitali terrestri: a) sull'intero  territorio  nazionale:
111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino  a
50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente  piu'
di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su  un
territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di  abitanti:
9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino  a  5
milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente  piu'  di
500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio
avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).