(Allegato 12-art. 2)
                               Art. 2 
Contributi per la concessione dei  diritti  di  uso  delle  frequenze
                                radio 
 
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente  allegato
le  imprese  che  installano   e   forniscono   reti   pubbliche   di
comunicazioni  e/o  prestano  servizi  di  comunicazione  elettronica
mediante l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  sono  tenute  al
pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo  la
tabella  di  cui  all'articolo  5  del  presente  allegato,  ove  non
diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei
relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto  per  ogni  frequenza
del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative  stazioni
ripetitrici. Nel caso in  cui  i  medesimi  collegamenti  autorizzati
siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono  soggetti
ad un contributo maggiorato del  30  per  cento  trattandosi  di  una
risorsa scarsa  utilizzata  in  maniera  inefficiente.  Nel  caso  di
collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione  di
servizi  o  reti  di  comunicazione   elettronica   l'ammontare   del
contributo e' calcolato proporzionalmente alla durata della stessa  e
deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo. 
 
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali  e  quelli  operanti
con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo  5
del presente allegato e' dimezzato. 
 
3. I titolari di  diritti  d'uso  di  frequenze  radioelettriche  per
l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna  delle
tipologie sottoelencate, sono  tenuti  al  pagamento  dei  contributi
annui di seguito  indicati,  riferiti  alla  larghezza  di  banda  di
frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso  in  cui
le stazioni vengano coordinate. 
Tipologia di servizio: 
• erogato attraverso terminali di tipo HEST 
• diffusivo televisivo o radiofonico; 
• contribuzione    televisiva    o    radiofonica    punto-punto    o
  punto-multipunto; 
• operazioni spaziali (quali telemetrie); 
• S-PCS riferito alla gateway; 
• S-PCS riferito ai terminali d'utente; 
• Trasmissione  dati  quale   internet   via   satellite   diffusivo,
  punto-punto o punto-multipunto; 
• Tutti gli altri servizi via satellite non  riconducibili  a  quelli
  summenzionati; 
  • per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi    1.110,00 euro; 
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso               5.550,00 euro; 
    da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi               11.100,00 euro; 
    da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi              22.200,00 euro; 
    per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello  stesso  20,00
    euro 
 
4. I titolari di  diritti  d'uso  di  frequenze  radioelettriche  per
l'espletamento  di  servizi  di  comunicazione  SNG  sono  tenuti  al
pagamento dei seguenti contributi: 
  a) per la ripresa di un singolo  evento  della  durata  massima  di
  trenta giorni rinnovabili: 
     750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 
     300,00 euro per ogni satellite geostazionario  impegnato,  oltre
     al primo, dalla medesima stazione. 
  b) per  un  numero  indeterminato  di  eventi,   purche'   compresi
  nell'arco temporale di un anno: 
     5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.