Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo e' calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato. 3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate. Tipologia di servizio: • erogato attraverso terminali di tipo HEST • diffusivo televisivo o radiofonico; • contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; • operazioni spaziali (quali telemetrie); • S-PCS riferito alla gateway; • S-PCS riferito ai terminali d'utente; • Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; • Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati; • per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro 4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi: a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione. b) per un numero indeterminato di eventi, purche' compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.