(Allegato 12-art. 2-bis)
  Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). 
 
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita'  di
operatore di rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte
radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per
ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma
di frequenza superiore a 14 GHz; 
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari  o
inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; 
c) euro 8 per ogni  MHz  nella  gamma  di  frequenza  tra  un  valore
inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; 
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).