(Allegato XIII)
                            ALLEGATO XIII 
 
 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 
 
1.  I  luoghi  di  lavoro  al  servizio  dei  cantieri  edili  devono
rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere  e  della
valutazione dei rischi, alle norme specifiche  nel  presente  decreto
legislativo. 
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI 
LAVORATORI NEI CANTIERI 
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.1. I locali  spogliatoi  devono  disporre  di  adeguata  aerazione,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda, muniti  di  sedili  ed  essere  mantenuti  in  buone
condizioni di pulizia. 
1.2.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature   che
consentano a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i  propri
indumenti durante il tempo di lavoro. 
1.3. La superficie dei locali deve essere  tale  da  consentire,  una
dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi  e  delle
vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e  di  ergonomia
per la tutela  e  l'igiene  dei  lavoratori,  e  di  chiunque  acceda
legittimamente ai locali stessi. 
2. Docce 
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella  stagione  fredda,
dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero  minimo
di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 
3. Gabinetti e lavabi 
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono  essere  dotati  di  acqua
corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
3.2.  I  servizi  igienici  devono  essere  costruiti  in   modo   da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori
e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. 
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni  mobili
chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare
il rischio sanitario per gli utenti. 
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi  sufficienti  per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture
idonee aperte al pubblico, e' consentito attivare  delle  convenzioni
con tali strutture al  fine  di  supplire  all'eventuale  carenza  di
servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta  in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. 
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori 
4.1. I locali di riposo e  di  refezione  devono  essere  forniti  di
sedili e  di  tavoli,  ben  illuminati,  aerati  e  riscaldati  nella
stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute  in
buone condizioni di pulizia. 
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati  in  cantiere,  i  lavoratori
devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le  vivande
ed eventualmente di  attrezzature  per  preparare  i  loro  pasti  in
condizioni di soddisfacente igienicita'. 
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua  potabile  in
quantita' sufficiente nei locali occupati,  nonche'  nelle  vicinanze
dei posti di lavoro. 
4.4. Nei locali di riposo e di refezione cosi' come nei locali chiusi
di lavoro e' vietato fumare. 
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per  uso  di
dormitorio stabile devono essere riscaldati  nella  stagione  fredda,
essere forniti di luce artificiale in quantita'  sufficiente,  essere
dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi,  nonche'
di arredamento necessario. 
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 
5.1. Non devono avere altezza  netta  interna  inferiore  a  m  2.40,
l'aerazione e l'illuminazione  devono  essere  sempre  assicurate  da
serramenti apribili;  l'illuminazione  naturale,  quando  necessario,
sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale. 
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 
6.1.    L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali     servizi
igienico-assistenziali,  e'  consentito  esclusivamente   ad   inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione
dei servizi di cantiere veri e propri. 
6.2.    L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali     servizi
igienico-assistenziali,  e'  consentito  nei  cantieri  stradali   di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni
fra loro molto lontane in aggiunta  agli  ordinari  servizi  igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. 
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI 
1. I posti di lavoro  all'interno  dei  locali  in  cui  si  esercita
l'attivita' di costruzione, tenuto conto  delle  caratteristiche  del
cantiere e della  valutazione  dei  rischi,  devono  soddisfare  alle
disposizioni di seguito riportate. 
1. Porte di emergenza 
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. 
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo  tale  da  non
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni  persona  che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte
di emergenza. 
2. Aerazione e temperatura 
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una  sufficiente  e  salubre
quantita'  di   aria.   Qualora   vengano   impiegati   impianti   di
condizionamento d'aria  o  di  ventilazione  meccanica,  essi  devono
funzionare in modo tale  che  i  lavoratori  non  vengano  esposti  a
correnti d'aria moleste. 
2.2. Ogni deposito e accumulo di  sporcizia  che  possono  comportare
immediatamente un rischio  per  la  salute  dei  lavoratori  a  causa
dell'inquinamento  dell'aria  respirata   devono   essere   eliminati
rapidamente. 
2.3. Durante il lavoro, la temperatura  per  l'organismo  umano  deve
essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e  delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 
3. Illuminazione naturale e artificiale 
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura  del  possibile,
di sufficiente luce naturale ed  essere  dotati  di  dispositivi  che
consentano un'adeguata  illuminazione  artificiale  per  tutelare  la
sicurezza e la salute dei lavoratori. 
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 
4.1. I pavimenti  dei  locali  non  devono  presentare  protuberanze,
cavita' o piani  inclinati  pericolosi;  essi  devono  essere  fissi,
stabili e antisdrucciolevoli. 
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle  pareti  e  dei  soffitti  nei
locali devono essere tali da poter essere  pulite  e  intonacate  per
ottenere condizioni appropriate di igiene. 
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in  particolare  le  pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei  posti  di  lavoro  e
delle vie di circolazione  devono  essere  chiaramente  segnalate  ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti posti di lavoro e vie di  circolazione,  in  modo  tale  che  i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse,  ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi. 
5. Finestre e lucernari dei locali 
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione  devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e  fissati  dai  lavoratori  in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati
in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere  progettati  in  maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne  consentano  la  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori   che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti. 
6. Porte e portoni 
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e  le  dimensioni
delle porte e dei portoni sono determinati dalla  natura  e  dall'uso
dei locali. 
6.2. Un segnale deve essere apposto ad  altezza  d'uomo  sulle  porte
trasparenti. 
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti. 
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e  dei
portoni sono costituite da materiale di sicurezza e  quando  c'e'  da
temere che i lavoratori possano essere  feriti  se  una  porta  o  un
portone va in  frantumi,  queste  superfici  devono  essere  protette
contro lo sfondamento. 
7. Vie di circolazione e zone di pericolo 
7.1. Quando l'uso e  l'attrezzatura  dei  locali  lo  richiedano  per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato  delle  vie  di
circolazione deve essere messo in evidenza. 
7.2.  Adeguate  misure  devono  essere  adottate  per  proteggere   i
lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le
quali devono essere segnalate in maniera ben visibile. 
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili 
8.1. Le scale ed i  marciapiedi  mobili  devono  funzionare  in  modo
sicuro. 
8.2.  Essi  devono  essere  dotati  dei  necessari   dispositivi   di
sicurezza. 
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.